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"SGSSL: le differenze tra un’applicazione formale e sostanziale"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
10/10/2013 - Nel nostro paese in molti casi la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
non viene rispettata. E anche la sua corretta applicazione avviene
spesso in modo più formale che sostanziale. E questa attitudine all’
applicazione meramente formale può essere relativa anche ai
sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL) adottati nelle aziende.
La differenza tra applicazione formale e applicazione sostanziale è sottolineata in un intervento al seminario “ I sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01”, che si è tenuto il 19 ottobre 2012 al “centro formazione Il Fuligno” dell' ASL 10 di Firenze.
L’intervento “
Dalla verifica dell’applicazione formale
alla valutazione dell’efficacia del SGSSL adottato”, a cura di Amerigo
Bianchi, propone innanzitutto un interessante rappresentazione grafica della “
Spirale della progettazione formativa” (J.J. Guilbert – modif. Tonelli) e una
check list su formazione, addestramento
e consapevolezza relative all’adozione di un SGSSL.
Successivamente vengono riportati
alcuni
esempi dell’adozione di sistemi,
differenziando tra un’applicazione formale e un’applicazione sostanziale, con
particolare riferimento, non esclusivo, alla gestione dei processi di
formazione e in particolare agli obblighi previsti dall’art. 37 del D.Lgs.
81/2008.
Sono presentati a questo
proposito
due diversi casi.
Questi gli
elementi del caso A, relativi alla prima azienda:
- “l’azienda ha fatto la
formazione nei casi previsti, rispettando puntualmente e formalmente le
occasioni imposte (assunzione, cambio di mansione, ecc.);
- non ha definito, una strategia
della formazione quale elemento da perseguire dall’organizzazione per la tutela
della salute e sicurezza, se non la garanzia del livello minimo previsto dalla
legge;
- non ha coinvolto alcun soggetto
nella progettazione: ha acquistato dall’esterno pacchetti standard (i cui
contenuti coincidono con quelli dell’accordo stato/regioni), affidando la
formazione a consulenti esterni (docenti con i requisiti dell’accordo
stato/regioni) che hanno tenuto una serie di lezioni in aula, senza nessuna
interattività, distribuendo i pochi materiali pressoché standardizzati;
- non ha coinvolto nella
didattica il SPP ( RSPP
e/o ASPP), né del medico competente, né dei dirigenti, né dei preposti;
- la consultazione
del RLS risulta da una sua firma sul programma;
- è stata fatta una verifica
finale di gradimento e di apprendimento cognitivo con un questionario a
risposta multipla;
- esiste un registro molto
dettagliato delle ore utilizzate e delle presenze, controfirmato dai
lavoratori;
- ogni lavoratore ha il suo
attestato (conforme all’accordo stato/regioni) e un libretto formativo su cui è
registrato il corso espletato con le relative ore (tutti hanno fatto un corso
di 12 ore);
- analoghe modalità di formazione
sono state attuate per dirigenti (16 ore), preposti (8);
- l’aggiornamento di tutti i
lavoratori è previsto nei prossimi 3-4 anni;
- il RLS, eletto da circa un
anno, ha partecipato ad un unico corso (32 ore) organizzato dall’associazione
degli imprenditori in accordo con l’ organismo paritetico”.
Veniamo ora agli
elementi del caso B, relativi alla
seconda azienda:
- “l’azienda ha attivato la
formazione per tutti i lavoratori con un
preciso
programma concordato con il RLS,
progettato
e attuato con RSPP, MC, RLS e consulenti esterni;
- ha fatto i corsi (da un minimo
di 8 ore ad un massimo di 12
in funzione
delle diverse mansioni e bisogni, dei relativi rischi e della loro valutazione)
con
metodo didattico interattivo
prevedendo lavori di gruppo, esercitazioni pratiche e simulazioni”;
- sono state proposte “
analoghe modalità didattiche (nel
rispetto dei contenuti degli accordi stato/regioni) per
dirigenti e preposti;
- l’azienda ha pianificato e
attuato la
verifica finale di
apprendimento:
teorica (con colloquio) e
pratica (supervisione del preposto)”. La successiva valutazione fa sì che
le non conformità dei comportamenti siano “oggetto di un
supplemento di formazione;
- per
dirigenti e preposti è stata espletata una verifica e
valutazione di apprendimento teorica e
pratica riferita al loro ruolo”;
- “l’azienda ha attivato un
sistema in cui qualora si faccia ricorso a ditte esterne, prima dell’inizio
lavori, viene tenuto un incontro informativo/formativo a piccolo gruppo curato
dal dirigente e dal preposto con contenuti relativi a: rischi
da interferenza, misure e disposizioni da adottare, piano di emergenza;
- nelle riunioni dell’alta
direzione viene valutato il consultivo della formazione e la presa di decisione
degli obiettivi di miglioramento in funzione delle priorità e delle risorse a
disposizione”.
Inoltre la seconda azienda ha
attivato un “sistema che garantisce:
- l’identificazione delle
responsabilità del processo formativo;
- un’anagrafe formativa di tutto
il personale (con i relativi attestati conformi all’accordo stato/regioni);
- la formazione ai nuovi assunti
entro la prima settimana di lavoro, ovvero, per i dipendenti, in caso di cambio
mansione o introduzione di nuovi rischi, nella settimana precedente l’evento;
- il monitoraggio per RSPP/SPP e
MC dei crediti necessari al mantenimento delle loro funzioni”.
È evidente che è nel
caso B che è stato adottato un efficace sistema di
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in riferimento al processo
formativo.
Ad esempio nel secondo caso
l’azienda ha definito modalità “affinché tutto il personale sia consapevole
dell’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Codice Etico,
alla Politica di SSL ed ai requisiti del SGSSL”.
E, differentemente dal primo caso
A, nel caso B:
- “l’azienda assegna i compiti
che possono influenzare la SSL a personale competente, cioè formato, addestrato
e/o con adeguata esperienza”;
- “l’azienda incoraggia la partecipazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti al SGSSL”;
- “l'azienda effettua la
programmazione della formazione”;
- “l’attività di formazione,
informazione e addestramento è organizzata secondo i fabbisogni rilevati
periodicamente e anche consultando i lavoratori e/o dei loro rappresentanti,
nonché tutti i soggetti aventi titolo”.
Infine segnaliamo che, da quanto
sopra riportato, emerge anche che solo la seconda azienda ha verificato
idoneamente l’
efficacia della formazione
effettuata.
Dunque si ha l’adozione di un
efficace sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro solo quando
la sua applicazione è sostanziale e non formale.
“ Dalla verifica dell’applicazione formale alla valutazione
dell’efficacia del SGSSL adottato”, Amerigo Bianchi, intervento al seminario “I sistemi di gestione della
salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01” (formato PDF, 203 kB).
RTM
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