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"I quesiti sul decreto 81: sulle procedure standardizzate"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
16/10/2013 - Sul modulo 2 delle procedure standardizzate per la valutazione dei
rischi basta riportare solo i pericoli presenti in azienda o si deve
indicare anche quelli non presenti? Sul documento inoltre va apposta la
data certa o attestata? A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Sul modulo 2 delle procedure standardizzate per la valutazione dei
rischi (colonne 3 e 4) basta riportare solo i pericoli presenti in
azienda (colonna 3) o si deve indicare anche quelli non presenti
(colonna 4)? Sul documento inoltre va apposta la data certa o attestata?
Risposta
Con il Decreto
Interministeriale 30/11/2012, pubblicato sulla G.U. del 6/12/2012 ed
entrato in vigore il 4/2/2013, sono stati predisposti, con l’obiettivo di
procedere ad una standardizzazione della valutazione dei rischi aziendali e
della redazione del relativo documento di valutazione dei rischi, meglio
conosciuto come DVRS, dei moduli per l’attuazione dei vari passi della
procedura di standardizzazione medesima e più precisamente i Moduli 1.1 e 1.2
per quanto riguarda la descrizione generale dell’azienda, la descrizione delle
lavorazioni aziendali e l’identificazione delle mansioni, il modulo 2 per
l’individuazione dei pericoli presenti in azienda ed il modulo 3 per
l’identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli
ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati (colonne da
1 a 3), per l’individuazione di strumenti informativi di supporto per
l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori
di rischio, indici infortunistici, liste di controllo, ecc.) (colonna 4),
per l’effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli
individuati e l’individuazione delle adeguate misure di prevenzione e
protezione (colonna 5) e per l’individuazione delle misure per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza nonché per l‘individuazione
delle procedure per l’attuazione delle misure stesse (colonne da 6 a 8).
(…)
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