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"Apparecchi di sollevamento: vita residua e verifiche periodiche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
23/10/2013 -
Ospitiamo e pubblichiamo un commento all’articolo “ L’importanza delle prove di carico sulle attrezzature di sollevamento” pubblicato il 1° agosto 2013 e che ha scatenato un interessante scambio di opinioni.
Invitiamo i lettori a riprendere l’articolo e a leggere i commenti riportati in fondo prima di procedere con la lettura di quanto segue.
Questo commento è a cura dell’
Ing. Massimo Trolli, ex dirigente Arpa Settore Verifiche Impiantistiche.
La conoscenza della vita residua delle apparecchiature di sollevamento
è imprescindibile nelle verifiche periodiche.
In riferimento al commento del
sig. Alessandro Ferrari, vorrei precisare che le operazioni inerenti alle verifiche periodiche (successive alla prima)
di apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (Gruppi SC e SP) non si
limitano solo a controlli visivi e prove funzionali bensì (All. II punto 2 a, stesso Decreto) “sono
finalizzate ad accertare le conformità alle modalità di installazione previste
dal fabbricante
nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il
mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante
e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di
sicurezza e di controllo”.
C’è da aggiungere poi che quanto
sopra non è compito solo dei soggetti privati abilitati assurti alla qualifica
di “incaricati di pubblico servizio” (figure previste in premessa del DM
11/04/11) con le conseguenti implicazioni di legge, ma pure dei funzionari di
ASL ed Arpa, soggetti titolari della funzione. E quindi non è certo prerogativa
di Ispettori INAIL, Ispettori dei Vigili Del
Fuoco, Ispettori del Lavoro come invece lasciava intendere il commento del Sig.
Sergio Morando.
Detto questo è pacifico che i
controlli non distruttivi (CND) e le valutazioni di vita residua di apparecchi
di sollevamento non competono né ai soggetti titolari di funzione né ai
soggetti privati abilitati i quali tuttavia possono avvalersi di collaborazioni
esterne, con forme dirette o indirette di subappalto, nei “casi in cui si
debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi,
prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione” (All. I punto 1 b,
DM 11/04/11).
Il mio primo commento del
2/08/2013 su Punto Sicuro era teso ad evidenziare che, oltre al Datore di
Lavoro ovviamente, gli aspetti riguardanti la sicurezza strutturale e
l’integrità degli apparecchi
di sollevamento DEVONO esser oggetto di accurata attenzione da parte dei VERIFICATORI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI a tale scopo
durante i loro controlli periodici, ovvero
dai verificatori ASL/Arpa e da quelli appartenenti ai soggetti privati
abilitati, non certo da pompieri, ispettori INAIL (che si occupano solo di
prime verifiche quando l’esiguità del personale a disposizione glielo
consente), o ispettori del Ministero del Lavoro, come erroneamente supposto dal
Sig. Morando.
Quanto
di ovvio specificato dal commento del Sig. Alessandro Ferrari non fa purtroppo
che confermare la tendenza, del tutto tipica nel settore, di considerare di
altri competenze che si presumono non rientrare nei propri doveri quando invece
lo sono eccome.
Vorrei
non pensare ad una verifica, condotta da verificatori istituzionalmente
preposti, che non contempli l’esame seppur solo visivo di parti di macchine
sottoposte per loro conformazione progettuale a sollecitazioni di flessione o
trazione, o che non prenda in considerazione l’integrità di snodi o giunzioni,
innesti o saldature, dadi, bulloni, spinotti, circuiti di comando e dei
componenti di tenuta e di lavoro e via dicendo.
Inoltre
la richiesta di prove non distruttive o di vita residua, in pratica le indagini
supplementari del punto 2 c dell’All. II del DM
11/04/11 che, per opportuna conoscenza,
prevedono l’applicazione della norma UNI ISO 9927-1 e norme ad essa collegate
(ad es. EN ISO 17637, 17638, 17640), è fondamentale sia fatta da quei
verificatori non solo per attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20
anni, come specificatamente previsto da Legge, ma pure per tutte quelle
macchine che presentino carenze (accertate anche solo visivamente) dal punto di
vista strutturale e quindi della sicurezza. Inutile poi aggiungere che il
verificatore “ufficiale” non può esimersi dal richiedere prove non distruttive
e valutazioni di vita residua anche per quelle attrezzature di lavoro non
contemplate dal punto 3.2.3 dell’All. II di cui sopra.
Ad
esempio forse non è molto noto fra i verificatori in questione il fatto che per
i carri ponte ed apparecchiature di analoga specie ( gru a
bandiera, a cavalletto ecc.) debbano esser
predisposte indagini similari a quelle che portano ad una valutazione di vita
residua (ed in questi casi, sempre per opportuna conoscenza, le norme
applicabili, oltre quelle già citate, sono ad es. la ISO 4301-5 o la FEM 9.775) dopo dieci anni (e
non venti) dalla loro messa in esercizio od anche prima quando le condizioni
della macchina lo richiedono, in coerenza con le disposizioni dell’Art. 71 del
D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Obblighi del Datore di lavoro).
Tanto
volevo precisare augurandomi che per tutti gli addetti al controllo delle
apparecchiature di lavoro lo scopo precipuo sia la determinazione della loro
sicurezza e non l’individuazione di competenze non proprie.
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