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"Regolamento REACH: una scheda di autovalutazione per i formulatori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
28/10/2013 - In un precedente articolo su PuntoSicuro abbiamo affrontato gli obblighi, relativi al regolamento europeo REACH, dell’
utilizzatore a valle,
persona
fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o
dall’importatore che utilizza una sostanza chimica, in quanto tale o in
quanto elemento di una miscela, nell’esercizio delle proprie attività
industriali o professionali.
Ci soffermiamo oggi su una particolare tipologia di utilizzatori a valle, i
formulatori, con riferimento ai documenti elaborati in occasione del
Piano Mirato di Prevenzione, dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza - dal titolo " Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP" - e agli atti dell’incontro pubblico sul tema che si è tenuto a Monza il 10 dicembre 2012.
Ad esempio l’intervento di
presentazione del documento “
Regolamenti
REACH e CLP - Istruzioni operative per gli Utilizzatori a valle”, intervento
curato da Antonietta Covone (Dirigente Chimico - ASL Monza e Brianza), ricorda
quattro tipologie di utilizzatori a valle:
- “
utilizzatore industriale o artigianale: utilizza sostanze nel
proprio processo industriale/ artigianale senza che esse diventino parte
integrante di una miscela o di un articolo immessi sul mercato;
-
formulatore: unisce due o più sostanze per la produzione e vendita
di una nuova miscela;
–
riempitore: trasferisce sostanze o miscele da un contenitore
all’altro;
-
produttore di articoli: incorpora sostanze negli articoli prodotti
e immessi sul mercato”.
L’intervento riporta anche varie
motivazioni per rispettare i regolamenti REACH e CLP. Ad esempio una
interessante
stima di riduzione (dal giugno 2007 al 2018) di alcune malattie
professionali a seguito dell’adozione del REACH.
Per i formulatori l’Asl Monza e Brianza ha
elaborato una specifica “
Scheda di
autovalutazione aziendale per formulatori” che non solo accompagna le
aziende nel controllo del rispetto degli adempimenti, ma offre diverse
informazioni e indicazioni tratte dal regolamento REACH.
La scheda sottolinea che
l’attività dell’impresa con ruolo di “
formulatore”
non deve includere una reazione chimica fra due sostanze (per esempio reazione
fra acido e base per la produzione di un sale). Infatti l’impresa che
sintetizza una nuova sostanza “è un fabbricante ai sensi del REACH”.
Dopo aver richiesto informazioni
sull’azienda, sulle miscele prodotte, sull’assetto e strutture di prevenzione,
la scheda si sofferma sulle
funzioni
aziendali coinvolte nell’applicazione del REACH e CLP.
Infatti è vivamente consigliato
“individuare una persona (
referente
REACH) che si dedichi alla gestione complessiva di tutte le attività
necessarie per la corretta applicazione dei regolamenti REACH e CLP”. E per non
tralasciare nessun aspetto relativo alla corretta gestione dei prodotti chimici
in azienda (acquisto,utilizzo, vendita ..) “è indispensabile che il referente
REACH coinvolga a seconda della necessità le altre funzioni aziendali”.
Nella scheda non è infatti
sufficiente indicare la presenza di un referente REACH interno/esterno e la
frequenza del suo accesso in azienda, ma anche la tipologia dei reparti
coinvolti dalla sua attività.
Un altro capitolo riguarda l’
acquisto sostanze (tal quali o in miscela).
Ad esempio la scheda chiede se è
già presente in azienda un
elenco
fornitori delle sostanze acquistate tal quali o in miscela e se per le
sostanze/miscele classificate pericolose utilizzate in azienda si è in possesso
della
scheda dati sicurezza (SDS).
A questo proposito si indica che
“è importante un
elenco fornitori
con evidenza dei fornitori extra UE perché se si acquista una sostanza/miscela
da un fornitore extra UE si diventa importatori! Gli importatori alla stessa
stregua dei produttori di sostanze hanno obblighi di notifica e
registrazione”. Inoltre “ulteriori informazioni (nome chimico, CAS..) sulle
sostanze acquistate permettono di verificare se esse siano contenute negli
elenchi di sostanze altamente pericolose individuate dall’ECHA”.
Per avere informazioni sulla
identità e pericolosità delle sostanze/miscele acquistate, nonché sulle
precauzioni da adottare nel loro utilizzo, “occorre verificare la disponibilità
in azienda delle SDS in lingua italiana e aggiornate rispetto ai regolamenti
REACH e CLP”. In particolare il fornitore è “tenuto a inviare al cliente SDS
aggiornate e in italiano per tutte le sostanze/miscele pericolose vendute; nel
caso in cui il fornitore non abbia assolto al suo obbligo è sempre preferibile
richiedere (in modo formale) le SDS perché non si possono utilizzare prodotti pericolosi
senza essere a conoscenza della loro caratteristiche di pericolosità e delle
misure da adottare per il loro utilizzo”.
La scheda chiede inoltre se (e
come ) è stata fatta la verifica sull’avvenuta preregistrazione o registrazione
delle sostanze e sulla eventuale presenza delle sostanze in alcuni allegati del
REACH e nella candidate list
.
Si ricorda, a questo proposito,
che le
sostanze non pre/registrate
“non possono essere immesse sul mercato (anche all’interno di formulati) perché
non sono conformi al REACH. Il formulatore utilizza solo sostanze preregistrate
o registrate, per le quali il produttore/importatore ha fornito o fornirà
all’ECHA informazioni dettagliate sulle caratteristiche, usi ed eventuale
pericolosità”. Inoltre è indispensabile sapere “se le sostanze acquistate siano
soggette a restrizioni d’uso, autorizzazione o se siano candidate ad essere
inserite in allegato XIV (candidate list). Si cercherà in tal caso la
sostituzione di tali sostanze e se non possibile ci si atterrà alle
prescrizioni imposte dal REACH”.
È necessario il rispetto di
eventuali
restrizioni d’uso imposte dal
REACH per sostanze incluse nell’allegato XVII. Le restrizioni d’uso “possono riguardare
anche gruppi di sostanze: per esempio è vietata la vendita al pubblico di
miscele contenenti sostanze classificate come cancerogene, categoria 1 e 2 (ex
R45 e R49) in concentrazioni pari o superiori ai limiti specificati al punto 28
dell’allegato XVII del REACH”.
Riguardo poi alla
verifica dell’uso della sostanza/miscela
rispetto agli usi consentiti/sconsigliati nella scheda dati di sicurezza, si
segnala che nella sezione 1 della SDS “sono riportati gli usi consentiti e
sconsigliati della sostanza/miscela che occorre verificare e rispettare”. E
l’utilizzatore a valle deve “verificare che il proprio uso sia tra quelli
identificati negli eventuali scenari di esposizione allegati alla SDS. Tali
scenari sono previsti solo per le sostanze pericolose registrate e prodotte
/importate in quantità superiore a 10 ton/anno”.
Riguardo all’
utilizzo sostanze (tal quali o in miscela) la scheda si sofferma
sulle misure di gestione del rischio chimico contenute nelle schede dati di
sicurezza dei fornitori, sull’accesso dei lavoratori alle SDS, sulla formazione
e sulla nuova classificazione
CLP.
A questo proposito si indica che:
- “gli utilizzatori a valle devono
identificare e applicare le misure riportate nelle Schede dati di sicurezza”;
- “il datore di lavoro consente
l’accesso alle informazioni fornite dalle Schede
dati di sicurezza da parte di tutti i lavoratori” e assicura ai lavoratori,
dirigenti e preposti “idonea formazione e aggiornamento relativamente alla
nuova classificazione ed etichettatura CLP”.
Senza dimenticare che è
importante sapere “se con l’introduzione del regolamento CLP alcune
sostanze/miscele hanno modificato le proprie caratteristiche di pericolosità;
infatti in tal caso occorre aggiornare anche la valutazione del rischio
chimico”.
Veniamo infine alla
vendita sostanze (tal quali o in miscela).
Come è assicurata la
predisposizione di schede dati di sicurezza conformi al REACH e CLP per le
miscele immesse sul mercato e la fornitura ai clienti delle schede
dati di sicurezza aggiornate e conformi?
L’azienda deve infatti “disporre
di strumenti/risorse adeguate per la preparazione delle SDS (l’acquisto di un software
non è sufficiente, occorre personale competente e specializzato)”.
E l’azienda, “che immette sul
mercato prodotti chimici pericolosi, deve fornire la scheda dati di sicurezza
ai propri clienti”. Ad esempio tramite pagina web dedicata e accesso riservato
o con invio (via e-mail, fax, altro) diretto.
La scheda si conclude con un
riepilogo dell’autovalutazione,
riepilogo che permette di comprendere il livello di corretta gestione dei
regolamenti REACH e CLP.
Asl di Monza e Brianza, “ Scheda di autovalutazione aziendale per formulatori”,
scheda correlata al Piano Mirato di Prevenzione "Utilizzo in sicurezza dei
prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP" (formato PDF, 772 kB).
“ Regolamenti REACH e CLP - Istruzioni operative per gli
Utilizzatori a valle”, intervento a cura di Antonietta Covone (Dirigente
Chimico - ASL Monza e Brianza), intervento all’incontro pubblico del 10 dicembre 2012 relativo all’"Utilizzo in sicurezza dei
prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP" (formato PDF, 1.79
MB).
Tiziano Menduto
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