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"Interpello: procedure standardizzate e rischi chimici e biologici"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
08/11/2013 - Non è la prima
volta che la Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2
del D.Lgs 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 –
risponde a quesiti sull’utilizzo delle
procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi. Sia per la novità di questo
strumento, utilizzabile dal primo giugno 2013, sia perché nella normativa
probabilmente esistono ancora elementi da chiarire.
Ricordiamo a questo proposito che
in relazione alle procedure
standardizzate il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inail
hanno predisposto una serie di risposte ai
quesiti più frequenti.
Ci soffermiamo oggi sull’
Interpello n. 14/2013 con risposta del 24
ottobre 2013 relativa ad un quesito sui “
Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate” sottoposto dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.
Presentiamo innanzitutto il
quesito.
Il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della
Commissione in merito al possibile “
utilizzo
delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori,
il cui rischio chimico sia risultato ‘basso per la sicurezza e irrilevante per
la salute dei lavoratori’ e il cui rischio
biologico sia risultato ‘non evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori’.
Inoltre si chiede se tutte le
aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato
‘
non basso per la sicurezza e/o non
irrilevante per la salute dei lavoratori’ e il cui rischio biologico ‘
evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori’ non debbano utilizzare le procedure
standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative,
ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia
comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure
standardizzate”.
A questo proposito si ricorda
quanto indicato dalla
normativa.
Ad esempio l'
articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che
i datori di lavoro che occupano fino a 50
lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). E il successivo
comma 7, lett. b), specifica inoltre che le disposizioni di cui al comma 6 non
si applicano alle
aziende in cui si
svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni
mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.
Inoltre, sempre con riferimento
al D.Lgs. 81/2008, l'
articolo 223,
comma 1, impone al datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi
di cui all'art. 28, del citato decreto, di determinare
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro e di valutare
anche i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di
tali agenti.
Si cita poi l’
articolo 271, comma 1, sempre del
D.Lgs. n. 81/2008, che indica che il datore di lavoro nell'ambito della
valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 (obblighi del datore di
lavoro non delegabili)
tiene conto di
tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente
biologico e delle modalità lavorative.
Dopo aver premesso tutto ciò,
la Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
L'
articolo 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche
e integrazioni “prevede che
se i
risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e
alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di
esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi é solo un rischio
basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le
misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si
applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230” (art. 225:
Misure specifiche di protezione e prevenzione; art. 226: Disposizioni in caso
di incidenti o di emergenze; art. 229: Sorveglianza sanitaria; art. 230:
Cartelle sanitarie e di rischio).
Dunque quando a seguito della
valutazione appena riportata “
risulta
che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio
chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008),
il datore di lavoro di un'impresa che
occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui
all'art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. n. 81/2008”.
La considerazione, in relazione
all'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs.
n. 81/2008),
vale anche per il rischio
biologico.
Ed è chiaro che, “qualora
dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata
esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure
standardizzate”.
RTM
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