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"La non responsabilità del committente di opera edile o di ingegneria "
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/11/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
In questa sentenza la Corte di Cassazione
ha colto l’occasione per ribadire e precisare quali sono i limiti di
responsabilità di un committente
datore di lavoro che appalta dei lavori da effettuare nell’ambito della
propria azienda, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 del
D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, e dell’imprenditore che è chiamato ad effettuarli nonché
per chiarire quali sono gli elementi che differenziano il suddetto committente
datore di lavoro e il committente così
come definito nel comma 1 lettera b) dell’art. 89 dello stesso D. Lgs. e cioè
colui che commette un’opera edile per l’esecuzione della quale viene installato
un cantiere temporaneo o mobile.
La suprema Corte, ponendo in
evidenza che i giudici di merito sia del Tribunale che della Corte di Appello, avevano
erroneamente contestato a due committenti di un’opera edile, imputati del
procedimento in esame, una serie di doveri che il legislatore non riconduce comunque
in capo alla figura del committente mentre non avevano posto in luce elementi che
provassero una loro interferenza nell’attività dell’appaltatore tale da farli
ritenere responsabili delle inadempienze da questi commesse in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro ha annullata, accettando la richiesta dei
ricorrenti, la sentenza della Corte di Appello ed ha rinviati gli atti del
procedimento alla Corte di Appello di provenienza affinché provvedesse ad un
riesame della posizione degli imputati
stessi.
Il fatto
La Corte di Appello ha riformato la pronuncia di condanna
emessa dal Tribunale dichiarando estinti per prescrizione i reati
contravvenzionali addebitati a due committenti di un’opera edile ed ha rideterminata
la pena agli stessi inflitta dal primo giudice in mesi sette di reclusione
relativa al reato di omicidio colposo in danno di un lavoratore dipendente
della ditta appaltatrice commesso con violazione di norme prevenzionistiche.
Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito gli
imputati erano stati committenti dei lavori da eseguirsi presso l'immobile di
loro proprietà ed appaltati ad una impresa edile. L'infortunio era accaduto ad
un lavoratore di tale impresa il quale, mentre stava trasportando una tavola di
legno percorrendo la rampa di scale sita nella porzione del fabbricato in
costruzione rimaneva incastrato al secondo livello, perdeva l'equilibrio e
precipitava al suolo da notevole altezza per la mancanza di impalcature di copertura del vano scala, di "armature
di sostegno negli scavi effettuati" e di parapetti per le passerelle ed
andatoie e per la mancanza, altresì, sui pianerottoli dei dovuti parapetti e delle
tavole fermapiede rigidamente fissate.
Ai committenti la Corte di Appello aveva ascritto di non
aver provveduto alla "verifica della corretta applicazione dei piani di
sicurezza, consentendo che venisse utilizzato un ponteggio non a norma perché
privo di tavola fermapiede e di idoneo parapetto con correnti intermedi non
stabilmente fissati" di non aver accertato "la mancanza di un piano
di sicurezza adottato da un coordinatore
nominato dai due proprietari e committenti dell'opera", di aver
"affidato i lavori in economia senza avere preventivamente verificato la
idoneità della ditta nell'adempimento delle più elementari norme di prevenzione
e senza nominare un direttore dei lavori e, dunque, assumendosi interamente il
maggior rischio di una così fatta organizzazione".
Il ricorso in
cassazione e le decisioni della suprema Corte.
I due committenti hanno fatto ricorso in cassazione rilevando
come motivazione un'indebita equiparazione tra il datore di lavoro ed il committente-appaltante
e l'insussistenza delle violazioni a loro ascritte avendo essi affidati i
lavori di modesta entità e complessità ad una ditta appaltatrice e ponendo in
evidenza che l'omessa nomina di un responsabile della prevenzione non aveva
avuta alcuna incidenza causale nel fatto accaduto.
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di
Cassazione. La stessa ha colto l’occasione per esprimere alcune considerazioni
sulla figura dei committenti dei lavori
e sugli obblighi che il legislatore ha voluto porre a loro carico. La figura
del committente
dei lavori, ha precisato la suprema Corte, ha trovato esplicito
riconoscimento solo con il D. Lgs. n. 494/1996; prima di tale decreto
legislativo, infatti, né i D.P.R. n. 547/55,
n. 164/56, n. 302/56 e n. 303/56, né il D. Lgs. n. 626/1994 avevano menzionato tale
ruolo. Del resto non è senza significato, ha sostenuto ancora la Sez. IV, che
il D. Lgs. n. 626/94 e cioè la più importante norma del diritto
prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore di
lavoro, ecc.) non ha menzionato il committente. Tale D. Lgs. n. 626/1994, con l'art.
7, ha individuata nel datore di lavoro che affida i "lavori ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di
una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima" il referente soggettivo degli obblighi
che la medesima disposizione ha introdotto, essenzialmente al fine di far
fronte al rischio cosiddetto interferenziale, ovvero quel rischio che si
determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più
organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.
I doveri così individuati, ha proseguito la Sez. IV, potevano
pertanto essere riferiti unicamente al datore di lavoro-committente e non anche
a chiunque avesse affidato dei lavori edili. Per lungo tempo, infatti, la
giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere
delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori in quanto tali violazioni venivano poste
a carico del datore di lavoro appaltatore. Una responsabilità concorrente del
committente veniva ravvisata, in sostanza, solo in casi particolari e cioè ad
esempio nel caso in cui questi, travalicando il suo ruolo, assumesse di fatto una
posizione direttiva o si ingerisca nell'esecuzione dei lavori o assumesse di
fatto una posizione di datore di lavoro (così come avviene per il lavoro a
cottimo) o quando i lavori fossero stati eseguiti dall'appaltatore senza
autonomia tecnica, con l'apprestamento da parte del committente delle
apparecchiature di lavoro, o quando l’appaltatore non avesse avuto libertà di
determinazione nell'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni. “
L'osservanza delle norme antinfortunistiche”,
ha infatti proseguito la suprema Corte, “
incombe
all'imprenditore, in caso di appalto, titolare dell'organizzazione del cantiere
e datore di lavoro di quanti operano in esso. Il committente, invece, salvo
contrario accordo contenuto nel contratto di appalto, non ha il diritto e tanto
meno il dovere di intervenire o comunque ingerirsi in tale organizzazione
dell'impresa con le logiche conseguenze sul piano sanzionatorio”.
E’ stato con il D. Lgs. n. 494/1996, ha ricordato la Sez.
IV, contenente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, che è mutato
il quadro giuridico avendo trovato la figura del committente espressa definizione
nell’art.2 comma 1 lettera b) ed essendo stati esplicitati gli obblighi
gravanti sul medesimo nell’art. 3. Secondo tale ultimo articolo questi (o il
responsabile dei lavori), nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed
in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si deve attenere ai principi
e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 e deve determinare, al
fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza
dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. Lo stesso,
ancora, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, deve valutare
attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), ovvero il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui
all'articolo 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per
la progettazione), nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai
fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento U.E. 260/5/93. Contestualmente inoltre all'affidamento dell'incarico
di progettazione esecutiva il committente deve ancora designare il coordinatore
per la progettazione se sussistono le condizioni stabilite dal decreto
legislativo medesimo.
A seguito del sopraindicato mutamento normativo nella
giurisprudenza di legittimità, ha quindi proseguito la Sez. IV, la
responsabilità del committente è derivata dalla violazione di alcuni obblighi
specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la
cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione,
ritenendosi ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli
obblighi prevenzionali su di lui gravanti. Ribadito il dovere di sicurezza, con
riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto
di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di
regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che al
committente, la Sez. IV ha “
anche
richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione
automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante,
continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori"
per cui ne consegue che “
ai fini della
configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in
concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia
dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per
l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da
eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta
dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione
dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché
alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni
di pericolo".
“
Alla luce di quanto
sin qui esposto”, ha continuato la Corte di Cassazione, “
appare chiaro che la sentenza impugnata
incorre in violazione di legge laddove postula e ritiene rilevanti sul piano
causale una serie di doveri che la legislazione non riconduce in capo al
committente; mentre incorre in vizio di motivazione laddove non esplica la
ricorrenza dei presupposti che la legge prevede per l'instaurarsi di altri
doveri”.
La suprema Corte ha quindi evidenziato punto per punto l’insussistenza
degli obblighi posti dalla Corte d’Appello a carico dei ricorrenti precisando
che:
- non sussiste alcun obbligo di nominare il coordinatore
dei lavori se non si danno le condizioni previste dall'art. 3 del D. Lgs. n.
494/1996;
- non esiste un obbligo di nominare il direttore dei lavori
per l'ipotesi che il committente voglia sottrarsi agli obblighi che gli pone in
capo la legge. In realtà è previsto e possibile (e non è un obbligo) che il
committente nomini un 'responsabile dei lavori’; soggetto che ove munito di
reali poteri e autonomia gestionale è effettivamente in grado di schermare da
eventuali responsabilità il committente (che si sia strettamente attenuto a
tale ruolo). Il direttore dei lavori, per contro, è figura sconosciuta alla
disciplina prevenzionistica; essa trova collocazione nella materia delle
costruzioni, quale soggetto preposto nell'interesse del committente al
controllo della corretta esecuzione dei lavori da parte della impresa
esecutrice. Per una sua rilevanza sul piano prevenzionistico occorrerà
esaminare in concreto se esso ha assunto poteri che lo qualificano come
dirigente o mansioni che lo riconducono alla figura del preposto;
- non si può imputare al committente, se non ricorrono le
condizioni per la nomina del coordinatore, di non aver adottato, tramite
questi, un piano di sicurezza;
- non c’è colpa, contrariamente a quanto sostenuto nella
sentenza di primo grado (convalidata dalla Corte di Appello), dovuta alla mancata nomina
del coordinatore per la progettazione, posto che non si dà conto
dell'affidamento dei lavori a più imprese.
- non si individua alcuna rilevanza rispetto all'evento
verificatosi nell’inadempimento dell’obbligo di prevedere la durata dei lavori
e le fasi del lavoro;
- quanto all'omesso rispetto dei principi e delle misure
generali di tutela di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 626/94 nella fase di
progettazione dell'opera, la norma persegue l'obiettivo di far adottare scelte
progettuali più sicure, e non può confondersi con l'adozione di misure
'speciali', quali la dotazione dei ponteggi di tavole fermapiede e di
parapetti.
A fronte di tutta questa serie di obblighi che gli imputati
non erano tenuti a rispettare la suprema Corte ha annullata la sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di provenienza, non mancando
infine di evidenziare che nella sentenza in esame non è stato comunque fatto “
nessun cenno, poi, a circostanze di fatto
dalle quali derivare un'ingerenza dei committenti nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori”.
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