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"Interpello: l’applicazione del DLgs 81/08 alla impresa familiare di fatto"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
12/11/2013 - Dopo l’assenza di
riferimenti nel decreto 626/1994, è con il D.Lgs. 81/2008 che si è avuto un espresso
riconoscimento della figura del
collaboratore
familiare e dell’
impresa familiare.
E, come più volte ricordato nei nostri articoli, nei confronti dei componenti
dell’ impresa
familiare (art. 230-bis, codice civile) si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21 del D.Lgs, 81/2008.
Tuttavia su questa tipologia di
impresa e sull’applicazione della normativa sulla sicurezza ci sono ancora
molti dubbi e sul tema non sono mancati né i chiarimenti
del Ministero del lavoro, né le nostre risposte
ai quesiti dei lettori.
Sul tema è intervenuta anche la
Commissione
per gli interpelli -
prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nel lavoro – che in relazione ad un quesito posto dalla
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ( CNA), ha risposto in data
24 ottobre 2013 con l’
Interpello n. 9/2013relativo alle “ imprese
familiari”.
Presentiamo il
quesito.
La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere infatti il parere
della Commissione Interpelli “in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008
alla
impresa familiare di fatto - ai
sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori
senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo”.
Per rispondere la Commissione
riporta alcune indicazioni tratte da una fonte di “rango primario”, il Codice
Civile, e dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Si premette che l'
art. 230 bis
del Codice Civile prevede che "
salvo
che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo
continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell' impresa
familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale
della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
[...]”.
Dunque – continua la Commissione -
il
legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla
“solidarietà familiare” e non su un rapporto contrattuale.
Premesso ciò la Commissione fornisce infine le
seguenti indicazioni.
Si ritiene che “
sia possibile
costituire, ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, un'impresa familiare
senza la necessità di uno specifico atto notarile”.
Si sottolinea poi che ai fini dell'applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese
familiari si applica l'
art. 21
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 21 -
Disposizioni
relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
Codice civile e ai lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i
piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni
di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di
cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,
secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.
RTM
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