News
"Interpello: è possibile adattare la formazione ai rischi effettivi?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
11/11/2013 - Come aveva
ricordato Adriano Paolo
Bacchetta ai nostri microfoni, una delle future sfide del legislatore è
quella di scalare le attività necessarie alla gestione della sicurezza in
funzione dell’
effettivo rischio dei
lavoratori.
Una sfida che si ricollega alle
misure di semplificazione del quadro amministrativo e normativo che, con il Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013, hanno modificato in più punti il D.Lgs. 81/2008.
Ad esempio in relazione alla futura individuazione
dei settori di attività a basso
rischio infortunistico
- demandata a un decreto
- sulla base di criteri e
parametri desunti dagli indici infortunistici di settore dell’Inail.
Ma è possibile anche
tarare il percorso formativo dei lavoratori
sui loro rischi specifici? Lo permettono gli Accordi
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?
È questo il senso del quesito
della Federazione Italiana Servizi
Pubblici Igiene Ambientale ( Federambiente) che ha avanzato istanza
di interpello per conoscere il parere della
Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2
del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
Commissione
che
ha risposto in data
24 ottobre 2013 con l’
Interpello n. 11/2013sull’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Presentiamo innanzitutto il
quesito.
In particolare Federambiente chiede di conoscere “se la durata ed i
contenuti della formazione
dei lavoratori possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore
Ateco e
possa essere tarata sulla
effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività
lavorativa, a valle del processo di valutazione”.
Per rispondere la Commissione
riporta quanto previsto dagli
Accordi
del 21 dicembre 2011.
Si ricorda che l' Accordo
Stato Regioni del 21 dicembre 2011 “disciplina la durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione. nonché l'aggiornamento dei lavoratori,
ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. La suddetta formazione,
come esplicitato nella premessa dell'accordo in parola, da erogare al lavoratore
e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti,
costituisce
un percorso minimo da
organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei
rischi”.
Successivamente l' Accordo
Stato Regioni del 25 luglio 2012, relativo alle linee guida applicative ed
integrative dell'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, “chiarisce che la
classificazione dei lavoratori,
può
essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai
soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi”.
Tutto ciò premesso
la Commissione
fornisce le
seguenti indicazioni.
Innanzitutto si ribadisce che l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2008, prevede che
il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,
con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
E dunque, “alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in
particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati”,
la formazione - che deve essere
sufficiente
ed adeguata – “
va riferita
all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di
valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice
Ateco di appartenenza dell'azienda”.
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1146 volte.
Pubblicità