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"Sul licenziamento di un lavoratore per il suo rifiuto di indossare i DPI "
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
25/11/2013 -
Commento a cura di Gerardo Porreca.
Si esprime la Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro
in questa sentenza in merito alla giusta
causa per un licenziamento operato da un datore di lavoro nei confronti di un
suo dipendente. La giusta causa è stata individuata nella circostanza nel fatto
che il lavoratore dipendente si è più volte rifiutato di ricevere e di
utilizzare i dispositivi
di protezione individuale necessari per lo svolgimento della sua mansione venendo
così meno al dovere di svolgere la sua attività con le modalità e nel rispetto sia
delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro che di
quelle impartite dal proprio datore di lavoro.
Al lavoratore dipendente erano state irrogate, altresì, prima del licenziamento ben due sanzioni disciplinari per essersi rifiutato di rispettare un ordine di servizio che gli imponeva il ritiro dei DPI medesimi. Il datore di lavoro di conseguenza ha quindi dapprima inibito al lavoratore l’accesso sul luogo di lavoro per violazione degli obblighi delle norme di sicurezza posti a suo carico nonché dei doveri derivanti sia dal codice disciplinare che dal rapporto di lavoro e, avendo valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo tenuto dal suo dipendente, ha poi proceduto al suo licenziamento.
Al lavoratore dipendente erano state irrogate, altresì, prima del licenziamento ben due sanzioni disciplinari per essersi rifiutato di rispettare un ordine di servizio che gli imponeva il ritiro dei DPI medesimi. Il datore di lavoro di conseguenza ha quindi dapprima inibito al lavoratore l’accesso sul luogo di lavoro per violazione degli obblighi delle norme di sicurezza posti a suo carico nonché dei doveri derivanti sia dal codice disciplinare che dal rapporto di lavoro e, avendo valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo tenuto dal suo dipendente, ha poi proceduto al suo licenziamento.
Il provvedimento
del datore di lavoro e l’iter giudiziario
Con ricorso al Giudice del lavoro un lavoratore ha
impugnato il licenziamento irrogatogli dal suo datore di lavoro per essersi rifiutato
di indossare
i dispositivi di protezione individuale (DPI) obbligatori per l'accesso sul
luogo di lavoro. Costituitasi in giudizio, la società datrice ha chiesto il
rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, ha chiesto che venisse
accertata la legittimità di alcune sanzioni disciplinari irrogate prima del
recesso. Rigettate dal Giudice di Pace entrambe le domande il lavoratore si è
rivolto alla Corte di Appello che ha rigettato il ricorso confermando la
sentenza emessa dal Giudice di Pace. La stessa Corte ha constatato che
l'accesso al cantiere del datore
di lavoro era consentito solo ai lavoratori muniti dei DPI imposti dal D.
Lgs. n. 626/1994 e che il lavoratore pertanto aveva il dovere di rendere la
prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni
organizzative impartite dal datore di lavoro stesso, ivi comprese quelle
attinenti l'utilizzo dei DPI. Ha posto altresì in evidenza che in più occasioni
il dipendente aveva rifiutato di ricevere detti dispositivi disattendendo le
disposizioni impartite dal datore per la tutela della sicurezza del lavoro.
La Corte di Appello ha quindi evidenziato che nonostante
fossero state irrogate per lo stesso motivo due sanzioni disciplinari
conservative il lavoratore si era ulteriormente rifiutato di ottemperare ad un
preciso ordine di servizio che gli imponeva il ritiro dei DPI motivo per cui il
datore dapprima gli aveva inibito l’accesso sul luogo di lavoro
per alcuni giorni e successivamente gli aveva contestata quindi la violazione
dei doveri posti a suo carico dalla normativa di sicurezza, dal codice
disciplinare e dal rapporto di lavoro. Valutato il comportamento generale del
lavoratore, il giudice ha quindi ritenuto che il lavoratore stesso si fosse
reso gravemente inadempiente e che pertanto il licenziamento fosse da ritenere
legittimo.
Il ricorso in Cassazione
e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte di Appello il lavoratore ha
proposto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo una serie di motivazioni
per giustificare il suo comportamento e contestare il provvedimento adottato
dal datore di lavoro nei suoi confronti. La suprema Corte di Cassazione ha
preso in esame dettagliatamente le dieci motivazioni contenute
nell’impugnazione della sentenza e dopo aver dato una approfondita
giustificazione per ognuna di esse le ha ritenute tutte infondate per cui ha
rigettato il ricorso. In particolare la suprema Corte ha condiviso la posizione
assunta dalla Corte di Appello allorquando non ha accettata la tesi di fondo
sostenuta dal ricorrente di non aver mai rifiutato di ricevere i dispositivi di
sicurezza individuale, di considerare illegittimi non solo il licenziamento ma
anche le precedenti sanzioni disciplinari e secondo la quale la stessa Corte di
Appello aveva dato per scontato il rifiuto da parte del lavoratore senza che
sullo stesso fosse stata acquisita alcuna certezza. La Corte di Cassazione ha
tenuto a mettere in evidenza, altresì, che il datore di lavoro aveva già precedentemente
colpito con sanzioni disciplinari conservative il rifiuto da parte del
lavoratore di ricevere i DPI incolpandolo contestualmente della violazione
delle disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro.
Secondo la suprema Corte, ancora, con riferimento al
mancato uso dei dispositivi
di protezione individuale, la circostanza che il lavoratore, nonostante
avesse di fatto preso cognizione dell'ordine di servizio che gli imponeva l'uso
degli stessi, avesse omesso di ritirarli ha legittimata la società datrice ad
inibire giustamente il suo accesso sul luogo di lavoro, avendo la stessa
l'obbligo di impedire la prestazione lavorativa ove l'esecuzione della stessa
non fosse avvenuta in condizioni di sicurezza, in quanto avrebbe potuto
risolversi in un pregiudizio per l'integrità fisica del lavoratore stesso.
Avendo in conclusione ed in definitiva quindi ritenuti infondate
o inammissibili tutte le ragioni ed i motivi di impugnazione, la Corte di
Cassazione ha ritenuto di rigettare il ricorso presentato dal lavoratore con la
conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
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