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"Attrezzature di lavoro: chiarimenti e novità per l’abilitazione"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

27/11/2013 - PuntoSicuro ha pubblicato diversi articoli in questi mesi sull’Accordo tra Stato e Regioni, siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012, relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.
 
Abbiamo ora la possibilità di riprendere a parlare di questo importante accordo, in relazione ad alcune modifiche dovute alle recenti normative, attraverso un intervento al convegno " Semplificazione - Standardizzazione - Formazione - Abilitazione: novità e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (Taranto, 11 ottobre 2013). Un convegno - organizzato dall'Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza ( AIAS) e patrocinato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto – che aveva l'obiettivo di fornire un aggiornamento sulla normativa sulla tutela di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 
In “ Abilitazione degli operatori di specifiche attrezzature di lavoro”, a cura del Dott. Antonio Antonaci (Tecnico della prevenzione, Segretario AIAS Lecce e Consigliere AIAS Puglia), si ricordano innanzitutto alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008 che riguardano la formazione nell’uso di attrezzature di lavoro e che hanno portato, pur con molto ritardo, agli Accordi del 22 febbraio 2012:

- “il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature di lavoro che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata” (art. 71, comma 7, lett. a);

- “il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone” (art. 73, comma 4);

- “chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, … acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista” (art. 72, comma 2);

- “in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione” (art. 73, comma 5).
 
Già con questo ultimo articolo veniamo ad una recente modifica: le ultime parole in grassetto sono state aggiunte con l’entrata in vigore della legge n. 98/2013, legge di conversione del DL 69/2013 (“ decreto del fare”).
 
Ma le novità dovute all’azione combinata della legge n. 98/2013 e del DL 69/2013 sono ancora più rilevanti.
 
Ricordiamo che l’ Accordo del 22 febbraio 2012 è in vigore dal 12 marzo 2013 e riguarda diverse attrezzature: piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru a torre; gru mobile (autogru); gru per autocarro; carrelli elevatori semoventi (carrelli industriali con conducente a bordo); carrelli semoventi a braccio telescopico; trattori agricoli e forestali; escavatori idraulici; escavatori a fune; pale caricatrici frontali; terne; autoribaltabili a cingoli; pompa per calcestruzzo.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui all’accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (entro il 12 marzo 2015).
 
Tuttavia con la legge n. 98/2013 cambia il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.
Riportiamo interamente l’articolo 45-bis come riportato nel testo coordinato tra legge n. 98/2013 e DL 69/2013:

Art. 45 - bis Abilitazione all’uso di macchine agricole

1. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».

2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 22 marzo 2015.

Dunque nel caso delle macchine agricole, gli operatori addetti dovranno acquisire l’abilitazione solo entro il 22 marzo 2015 anche per gli operatori assunti dopo la data del 12 marzo 2013.  
 
La relazione si conclude riportando alcuni punti della circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 con cui il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.
 
Nella circolare è chiarito che ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare:

“a) Lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR n. 445/2000 che attesti la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a 10 anni;

b) Lavoratore subordinato: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà DPR n. 445/2000 che attesti l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a 10 anni. In ogni modo, il datore di lavoro è tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore”.
 
La circolare si sofferma anche sull’ utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro.
 
In particolare “l’abilitazione è necessaria anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro. L’abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo delle attrezzature (operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.)”.
 
Infine nella circolare si segnala che “ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento, le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possono essere effettuate anche in aula con max 24 partecipanti”. Inoltre la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21 del 10 giugno 2013 “conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente”.
 
 
 
 
 
 
RTM



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