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"Attrezzature di lavoro: chiarimenti e novità per l’abilitazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
27/11/2013 - PuntoSicuro ha
pubblicato diversi articoli in questi mesi sull’Accordo tra Stato e Regioni,
siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo
2012, relativo all’individuazione delle attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità
della formazione.
Abbiamo ora la possibilità di
riprendere a parlare di questo importante accordo, in relazione ad alcune
modifiche dovute alle recenti
normative, attraverso un intervento al convegno "
Semplificazione - Standardizzazione - Formazione - Abilitazione: novità
e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (Taranto,
11 ottobre 2013). Un convegno - organizzato dall'Associazione professionale
Italiana Ambiente e Sicurezza ( AIAS) e patrocinato dall'Ordine degli Architetti della
Provincia di Taranto – che aveva l'obiettivo di fornire un aggiornamento sulla
normativa sulla tutela di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
In “
Abilitazione degli operatori di specifiche attrezzature di lavoro”,
a cura del Dott. Antonio Antonaci (Tecnico della prevenzione, Segretario AIAS
Lecce e Consigliere AIAS Puglia), si ricordano innanzitutto alcuni articoli del
D.Lgs. 81/2008 che riguardano la
formazione
nell’uso di attrezzature di lavoro e che hanno portato, pur con molto
ritardo, agli Accordi
del 22 febbraio 2012:
- “il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature di lavoro che richiedano
per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
loro rischi specifici, sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata” (art.
71, comma 7, lett. a);
- “il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7,
ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici,
tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche
in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone” (art. 73,
comma 4);
- “chiunque noleggi o conceda in
uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, … acquisire e conservare agli
atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una
dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o
dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di
attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica
abilitazione ivi prevista” (art. 72, comma 2);
- “in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione
e
le
condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione” (art. 73,
comma 5).
Già con questo ultimo articolo
veniamo ad una recente modifica: le ultime parole in grassetto sono state
aggiunte con l’entrata in vigore della legge n. 98/2013, legge di conversione
del DL 69/2013 (“ decreto
del fare”).
Ma le novità dovute all’azione
combinata della legge n. 98/2013 e del DL 69/2013 sono ancora più rilevanti.
Ricordiamo che l’ Accordo del 22 febbraio
2012 è
in vigore dal 12 marzo 2013
e riguarda diverse attrezzature: piattaforme di lavoro elevabili (PLE); gru a
torre; gru mobile
(autogru); gru per autocarro; carrelli elevatori semoventi (carrelli
industriali con conducente a bordo); carrelli semoventi a braccio telescopico;
trattori agricoli e forestali; escavatori idraulici; escavatori a fune; pale
caricatrici frontali; terne; autoribaltabili a cingoli; pompa per calcestruzzo.
I lavoratori che alla data di
entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di
cui all’accordo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore
dell’accordo (entro il 12 marzo 2015).
Tuttavia con la legge n. 98/2013
cambia il termine per l’entrata in vigore
dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.
Riportiamo interamente l’articolo
45-bis come riportato nel testo coordinato tra legge n. 98/2013 e DL 69/2013:
Art. 45 - bis Abilitazione
all’uso di macchine agricole
1. Al comma 5 dell’articolo 73
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e le condizioni considerate equivalenti alla specifica
abilitazione».
2. Il termine per l’entrata in
vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni, è differito al
22 marzo 2015.
RTM
Dunque nel
caso delle macchine agricole, gli operatori addetti dovranno
acquisire l’abilitazione solo entro il
22
marzo 2015 anche per gli operatori assunti dopo la data del 12 marzo 2013.
La relazione si conclude
riportando alcuni punti della circolare
n. 12 dell’11 marzo 2013 con cui il Ministero del lavoro fornisce
chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012.
Nella circolare è chiarito che ai
fini della
documentazione
dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del
settore agricolo è possibile considerare:
“a)
Lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore: dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà DPR n. 445/2000 che attesti la disponibilità
in azienda dell’attrezzatura di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività
lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale
ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo
non antecedente a 10 anni;
b)
Lavoratore subordinato: dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà DPR n. 445/2000 che attesti l’individuazione dei periodi di tempo in
cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese
agricole e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta
nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi
ad un periodo di tempo non antecedente a 10 anni. In ogni modo, il datore di
lavoro è tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal
lavoratore”.
La circolare si sofferma anche
sull’
utilizzo saltuario, occasionale
o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle
attrezzature di lavoro.
In particolare “l’abilitazione
è necessaria anche nel caso di utilizzo
saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro. L’abilitazione non è
invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa
connessa all’utilizzo delle attrezzature (operazioni di semplice spostamento a
vuoto dell’attrezzatura di lavoro, manutenzione ordinaria o straordinaria,
ecc.)”.
Infine nella circolare si segnala
che “ai fini dell’effettuazione del
corso
di aggiornamento, le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici
possono essere effettuate anche in aula con max 24 partecipanti”. Inoltre la Circolare
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21 del 10 giugno 2013
“conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente”.
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