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"Rischio chimico e MoVaRisCh: come individuare l’indice di pericolo"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

28/11/2013 - I continui aggiornamenti prodotti da Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia del documento di presentazione del Modello di Valutazione del Rischio Chimico, denominato con l’acronimo " MoVaRisCh", ci permettono non solo di far conoscere sempre di più il modello, ma di approfondirne ogni volta qualche singolo aspetto. Ricordiamo che il modello è stato approvato nel 2003 e successivamente aggiornato, in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
 
Stiamo parlando dell’ aggiornamento del 4 settembre 2013 – ancora in versione “bozza e pubblicato sul sito dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – del documento “ Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08)”.
 
Ricordiamo innanzitutto che con il "MoVaRisCh" è possibile una modalità di analisi che attraverso un percorso informatico semplice consenta di “effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/08”. Il modello deve essere inteso come un percorso di "facilitazione" che “rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08”. Un percorso che permette, almeno in questa fase, di non accedere “a valutazioni con misurazione dell’agente chimico”.
 
Con riferimento all’ algoritmo del modello, algoritmo già presentato in un precedente articolo di PuntoSicuro (il rischio R per le valutazioni del rischio “derivanti dall’esposizione ad agenti chimici pericolosi è il prodotto del pericolo P per l’esposizione E”), ci soffermiamo oggi sull’ identificazione dell’indice di pericolosità P.
 
Innanzitutto il documento sottolinea che in presenza di rischio chimico per la salute, “le misure generali di tutela di cui all’art.15 D.Lgs. 81/08 e di cui all’Allegato IV D.Lgs. 81/08 Punti 2. (Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos) e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione) debbano in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate, ovviamente assieme alle misure successivamente individuate in maniera mirata dall’articolo 224 comma 1 del D.Lgs. 81/08, e cioè:
a) la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) la fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate;
c) la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
e) le misure igieniche adeguate;
f) la riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici”.

Ne consegue che il Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08 “non può in alcun modo provocare un’attenuazione delle misure generali di tutela dei lavoratori durante il lavoro, né prescindere dall’applicazione della Normativa previgente e pertanto le misure di prevenzione e protezione di carattere generale richiamate sopra devono essere applicate ancor prima di valutare il rischio da agenti chimici. In altre parole qualsiasi modello/algoritmo applicato per la valutazione approfondita del rischio chimico non può prescindere dall’attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori”.
 
E si ribadisce, inoltre, che “nel caso del rischio da agenti chimici, la tutela della salute dei lavoratori dall’esposizione ad agenti chimici è sempre più legata alla ricerca ed allo sviluppo di prodotti meno pericolosi per prevenire, ridurre ed eliminare, per quanto possibile, il pericolo in via prioritaria alla fonte”. E non dimentichiamo che “anche nell’uso degli agenti cancerogeni e/o mutageni, in cui ovviamente non si applica il concetto di RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE ed in presenza di rischio da agenti chimici pericolosi per la salute dei lavoratori esposti al di sopra della soglia del RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE, la possibile sostituzione è una misura di tutela cogente, la cui inosservanza (artt. 225 commi 1. e 235 D.Lgs. 81/08) rappresenta un’inadempienza sanzionata”.
 
Confermato la priorità delle misure di prevenzione e protezione di carattere generale rispetto all’adozione di qualsiasi modello/algoritmo di valutazione dei rischi, per poter compiere in maniera approfondita “tale processo di valutazione del rischio per la salute dei lavoratori senza effettuare misurazioni dell’agente o degli agenti chimici presenti nel processo produttivo è fondamentale effettuare il percorso che prevede di individuare la pericolosità intrinseca degli agenti chimici che vengono impiegati, in funzione delle modalità e delle quantità dell’agente chimico che viene impiegato e, di conseguenza consumato nel ciclo produttivo, e dei tempi d’esposizione di ogni singolo lavoratore. In questo modo sarà possibile valutare il rischio chimico per ogni lavoratore in relazione alle sue specifiche mansioni, le quali devono essere individuate con precisione dal datore di lavoro e rese note allo stesso lavoratore”.
 
La metodologia proposta, che vi invitiamo a visionare integralmente, deve essere in grado di “valutare il rischio chimico in relazione alla valutazione dei pericoli per la salute dei lavoratori e cioè sulla base della conoscenza delle proprietà tossicologiche intrinseche a breve, a medio e a lungo termine degli agenti chimici pericolosi impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro in funzione dell’esposizione dei lavoratori, la quale a sua volta dipenderà dalle quantità dell’agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e dalla frequenza dell’esposizione”.
Si propone un metodo indicizzato che vuole essere uno strumento, il più semplice possibile, “in cui le proprietà tossicologiche degli agenti chimici presenti nelle attività produttive vengono valutate e studiate al fine di attribuire ad ogni proprietà, singola o combinata, una graduazione del pericolo e di conseguenza un punteggio espresso in numeri da 1 a 10 (score) che rappresentano il pericolo P. In altre parole l’indice di pericolo P ha l’obiettivo di sintetizzare in un numero i pericoli per la salute di un agente chimico”. Ricordando che fra le proprietà tossicologiche valutate “non vi sono le proprietà cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al di sotto della quale il rischio risulta IRRILEVANTE PER LA SALUTE”.
 
In definitiva il metodo per l’individuazione di un indice di pericolo P “si basa sul significato delle disposizioni relative alla classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni”. I pericoli intrinseci delle sostanze e delle miscele pericolose sono in particolare segnalati in indicazioni di pericolo tipo ( Frasi o Codici di indicazione di pericolo H) riportate nell’etichettatura di pericolo e nella scheda dati di sicurezza.
E mediante l’assegnazione di un “valore alla frase di pericolo (Frase H) attribuito alla proprietà più pericolosa e di conseguenza alla classificazione più pericolosa è possibile avere a disposizione un indice numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso impiegato”
 
Concludiamo ricordando che il modello può essere applicato alle esposizione di agenti chimici pericolosi che derivano da un’attività lavorativa, ma in tal caso “occorre una grande cautela nel utilizzare l’algoritmo sia per la scelta del punteggio P sia nel calcolo dell’esposizione E, inoltre bisogna anche tenere in considerazione che non sempre il modello può essere specifico per tutte le attività in cui si possono sviluppare agenti chimici”.
E in particolare, “nell’applicazione del modello per poter scegliere il punteggio P è assolutamente importante conoscere se l’entità dello sviluppo degli inquinanti dall’attività lavorativa sia elevato o basso e quale classificazione possa essere attribuita agli agenti chimici che si sviluppano”. Ad esempio in linea generale “le saldatura ad arco sono attività lavorative ad elevata emissione, mentre la saldatura TIG o alcuni tipi di saldobrasatura possono essere considerati a bassa emissione, invece nel caso delle materie plastiche risulta molto importante valutare la temperatura operativa a cui queste sono sottoposte durante la lavorazione”.
 
 
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs 81/08)”, versione definitiva aggiornata al 9 ottobre 2008 (formato PDF, 311 kB).
 
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs 81/08)”, versione in bozza aggiornata al 4 settembre 2013 (formato PDF, 236 kB).
 
 
RTM

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