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"Comparto edile: la documentazione da tenere in cantiere"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
29/11/2013 - Per migliorare la comprensione della normativa vigente, favorire
l’accesso ai documenti e fornire informazioni sui vari adempimenti
richiesti, il nostro quotidiano on-line per la sicurezza ha presentato
in questi anni diversi elenchi riassuntivi e vere e proprie liste di controllo relativi alla
documentazione da produrre e custodire nei luoghi di lavoro.
Un Comitato Paritetico Territoriale che spesso presenta utili strumenti pratici per il comparto edile è il C.P.T. di Siracusa,
nato nel 1997 con accordo tra la Sezione Costruttori Edili dell’ANCE
della provincia di Siracusa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
edili.
Il CPT siracusano ha realizzato anche un utile guida per adempiere
agli obblighi di tipo documentale, aggiornata nel mese di aprile 2013,
un “
Elenco non esaustivo della documentazione da tenere in cantiere”.
In questo elenco è riportata la:
-
documentazione inerente la pianificazione in sicurezza dell’attività di
cantiere;
-
documentazione relativa ad obblighi di trasmissione/comunicazione.
Inoltre sono riportati gli
obblighi di carattere generale dell’impresa
esecutrice.
E viene presentata anche la
documentazione necessaria relativa a:
-
documenti di tipo amministrativo;
-
documentazione relativa a macchine ed attrezzature;
-
impianti elettrici, di messa a terra e protezione dalle scariche
atmosferiche;
-
sostanze pericolose.
Per ogni documento è presente la
descrizione, i riferimenti normativi e la competenza.
A titolo esemplificativo
riprendiamo quanto riportato in merito alla
documentazione inerente la pianificazione in sicurezza dell’attività di
cantiere:
-
PSC - Piano
di sicurezza e coordinamento ed eventuali modifiche e aggiornamenti a cura
del CSE. “Per cantieri ricadenti nella casistica prevista dall’art. 90, commi 3
e 5 del D.Lgs. 81/08”. I contenuti minimi del PSC devono rispettare l’All. XV
del D.Lgs. 81/08 (competenza: Committente);
-
PSS - Piano sostitutivo di Sicurezza. “Da redigere in assenza di
PSC solo per i lavori pubblici”.
(competenza: impresa);
-
POS - Piano Operativo di Sicurezza
“aggiornato con: verbali di consegna dei DPI; documenti attestanti la
formazione ed informazione erogata ai lavoratori. Il POS deve essere redatto
sia dall’impresa affidataria che dalle imprese esecutrici per i lavori di
competenza [Art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/08]”. I contenuti minimi
del POS devono rispettare l’All. XV, punto 3.2.1. del D.Lgs. 81/08 (competenza:
impresa);
-
Pi.M.U.S. - Piano
di montaggio uso e smontaggio del ponteggio, con: “identificazione delle
squadre addette al montaggio con relativi attestati di formazione abilitanti
(contenuti dettati dall’Allegato XXI al D.Lgs. 81/08); disegni esecutivi
contestualizzati del ponteggio o progetto con relazione di calcolo a firma di
Ing. o Arch. abilitato (art. 133 del D.Lgs. 81/08); check list di controllo dei
ponteggi metallici (All. XIX al D.Lgs. 81/08). La redazione del PiMUS è un
obbligo a carico del DdL dell’impresa che monta e smonta i ponteggi. Nel caso
in cui in questa attività concorrano più imprese potrà essere realizzato un
solo PiMUS a firma dei DdL delle imprese interessate. In tal caso nel PiMUS
saranno descritte le modalità di coordinamento tra le diverse imprese”. I
contenuti minimi del PiMUS devono rispettare l’Allegato XXII del D.Lgs. 81/08
(competenza: impresa);
-
Programma di demolizione (da integrare nel POS). “Viene redatto nel
caso di opere di demolizione e contiene, oltre alla successione dei lavori, le
scelte operative dell’impresa in relazione ai propri mezzi ed alla propria
organizzazione” (competenza: impresa);
-
Piano Antinfortunistico (integrabile nel POS). “Per realizzazione
di strutture ad elementi prefabbricati in cemento armato e c.a. precompresso.
Deve contenere: a) piano di lavoro con descrizione delle operazioni; b)
procedure di sicurezza; c) la cronologia degli interventi nel caso di più
imprese”. Riferimento: Circolare Min. Lav. e Prev. Soc. n. 13/82 (competenza:
impresa);
-
Piano di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.
“Il Piano deve essere trasmesso all’ASP (Azienda sanitaria provinciale, ndr)
almeno 30 gg. prima dell’inizio dei lavori. Contenuti specificati dall’art.
256, comma 4 del D.Lgs. 81/08” (competenza: impresa);
-
Progetto di armature provvisorie per grandi opere comprensivo di
disegni esecutivi redatti da ingegnere o architetto. “Centine per ponti ad arco
o armature di coperture ad ampia luce e simili”. Rif.: Art. 142 del D.Lgs.
81/08 (competenza: impresa);
-
Accordo Interaziendale o Piano di Coordinamento di gru interferenti.
“Contenente anche precise istruzioni ed informazioni trasmesse ai manovratori
addetti alle operazioni di movimentazione. Lettera circolare Min. Lav.
12/11/2004, prot. n. 22856” (competenza: impresa).
Rimandandovi alla lettura del
documento originale, ci soffermiamo infine sugli
obblighi di carattere generale dell’impresa esecutrice:
-
nomina del medico competente;
-
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
corredata dall’attestato di frequenza a specifico corso
abilitante di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08;
-
nomina dell’addetto emergenza incendio corredata dall’attestato di
frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 37, comma 9 del D.Lgs.
81/08. I contenuti sono definiti dall’All. IX del D.M. 10 Marzo 1998;
-
nomina dell’addetto al primo soccorso corredata dall’attestato di
frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 37, comma 9 del D.Lgs.
81/08. Contenuti definiti dall’art. 3 del D.M. 15 Luglio 2003, n. 388;
-
Verbale di assemblea dei lavoratori per l’elezione dell’RLS ed
attestato di frequenza a specifico corso di
formazione previsto dall’art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs. 81/08. In caso
di mancata elezione: Documentazione con la quale l’azienda dimostra di aver
informato i propri lavoratori del loro diritto di eleggere il RLS;
-
nomina del preposto di cantiere e attestato di frequenza ad un
corso di formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dall’art.
37, comma 7 del D.Lgs. 81/08;
-
nomina preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori e
attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 136, comma
7 e con i contenuti previsti dall’All. XXI al D.Lgs. 81/08. Art. 136, comma 6
del D.Lgs. 81/08;
-
attestati di formazione di base in materia di sicurezza dei lavoratori
edili. Durata 16 ore per lavoratori al primo ingresso nel settore edile (art.
91 CCNL per l’edilizia). Durata 8 ore per tutti i lavoratori edili (art. 87
CCNL);
-
Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori;
-
Verbali di consegna DPI ai lavoratori;
-
giudizi di idoneità alla mansione relativi ai lavoratori impiegati
redatti dal Medico Competente.
Ricordiamo per concludere che
l’elenco prodotto dal C.P.T. di Siracusa è
precedente all’entrata in vigore del Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013 e alle recenti modifiche al decreto 81.
Riportiamo alcuni articoli di
PuntoSicuro sulle modifiche del Decreto del fare in materia di salute e
sicurezza:
Comitato Paritetico Territoriale
di Siracusa, “ Elenco non esaustivo della documentazione da tenere in cantiere”,
documento aggiornato al 24 aprile 2013 (formato PDF, 124 kB).
RTM
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