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"Comparto edile: la documentazione da tenere in cantiere"

fonte www.puntosicuro.it / Edilizia

29/11/2013 - Per migliorare la comprensione della normativa vigente, favorire l’accesso ai documenti e fornire informazioni sui vari adempimenti richiesti, il nostro quotidiano on-line per la sicurezza ha presentato in questi anni diversi elenchi riassuntivi e vere e proprie  liste di controllo relativi alla  documentazione da produrre e custodire nei luoghi di lavoro.
 
Un Comitato Paritetico Territoriale che spesso presenta utili strumenti pratici per il comparto edile è il  C.P.T. di Siracusa, nato nel 1997 con accordo tra la Sezione Costruttori Edili dell’ANCE della provincia di Siracusa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori edili.
Il CPT siracusano ha realizzato anche un utile guida per adempiere agli obblighi di tipo documentale, aggiornata nel mese di aprile 2013, un “ Elenco non esaustivo della documentazione da tenere in cantiere”.

In questo elenco è riportata la:
- documentazione inerente la pianificazione in sicurezza dell’attività di cantiere;
- documentazione relativa ad obblighi di trasmissione/comunicazione.
Inoltre sono riportati gli obblighi di carattere generale dell’impresa esecutrice.
E viene presentata anche la documentazione necessaria relativa a:
- documenti di tipo amministrativo;
- documentazione relativa a macchine ed attrezzature;
- impianti elettrici, di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche;
- sostanze pericolose.
Per ogni documento è presente la descrizione, i riferimenti normativi e la competenza.
 
A titolo esemplificativo riprendiamo quanto riportato in merito alla documentazione inerente la pianificazione in sicurezza dell’attività di cantiere:
 
- PSC - Piano di sicurezza e coordinamento ed eventuali modifiche e aggiornamenti a cura del CSE. “Per cantieri ricadenti nella casistica prevista dall’art. 90, commi 3 e 5 del D.Lgs. 81/08”. I contenuti minimi del PSC devono rispettare l’All. XV del D.Lgs. 81/08 (competenza: Committente);
- PSS - Piano sostitutivo di Sicurezza. “Da redigere in assenza di PSC solo per i lavori pubblici”.  (competenza: impresa);
- POS - Piano Operativo di Sicurezza “aggiornato con: verbali di consegna dei DPI; documenti attestanti la formazione ed informazione erogata ai lavoratori. Il POS deve essere redatto sia dall’impresa affidataria che dalle imprese esecutrici per i lavori di competenza [Art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/08]”. I contenuti minimi del POS devono rispettare l’All. XV, punto 3.2.1. del D.Lgs. 81/08 (competenza: impresa);
- Pi.M.U.S. - Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio, con: “identificazione delle squadre addette al montaggio con relativi attestati di formazione abilitanti (contenuti dettati dall’Allegato XXI al D.Lgs. 81/08); disegni esecutivi contestualizzati del ponteggio o progetto con relazione di calcolo a firma di Ing. o Arch. abilitato (art. 133 del D.Lgs. 81/08); check list di controllo dei ponteggi metallici (All. XIX al D.Lgs. 81/08). La redazione del PiMUS è un obbligo a carico del DdL dell’impresa che monta e smonta i ponteggi. Nel caso in cui in questa attività concorrano più imprese potrà essere realizzato un solo PiMUS a firma dei DdL delle imprese interessate. In tal caso nel PiMUS saranno descritte le modalità di coordinamento tra le diverse imprese”. I contenuti minimi del PiMUS devono rispettare l’Allegato XXII del D.Lgs. 81/08 (competenza: impresa);
- Programma di demolizione (da integrare nel POS). “Viene redatto nel caso di opere di demolizione e contiene, oltre alla successione dei lavori, le scelte operative dell’impresa in relazione ai propri mezzi ed alla propria organizzazione” (competenza: impresa);
- Piano Antinfortunistico (integrabile nel POS). “Per realizzazione di strutture ad elementi prefabbricati in cemento armato e c.a. precompresso. Deve contenere: a) piano di lavoro con descrizione delle operazioni; b) procedure di sicurezza; c) la cronologia degli interventi nel caso di più imprese”. Riferimento: Circolare Min. Lav. e Prev. Soc. n. 13/82 (competenza: impresa);
- Piano di Lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell’amianto. “Il Piano deve essere trasmesso all’ASP (Azienda sanitaria provinciale, ndr) almeno 30 gg. prima dell’inizio dei lavori. Contenuti specificati dall’art. 256, comma 4 del D.Lgs. 81/08” (competenza: impresa);
- Progetto di armature provvisorie per grandi opere comprensivo di disegni esecutivi redatti da ingegnere o architetto. “Centine per ponti ad arco o armature di coperture ad ampia luce e simili”. Rif.: Art. 142 del D.Lgs. 81/08 (competenza: impresa);
- Accordo Interaziendale o Piano di Coordinamento di gru interferenti. “Contenente anche precise istruzioni ed informazioni trasmesse ai manovratori addetti alle operazioni di movimentazione. Lettera circolare Min. Lav. 12/11/2004, prot. n. 22856” (competenza: impresa).
 
Rimandandovi alla lettura del documento originale, ci soffermiamo infine sugli obblighi di carattere generale dell’impresa esecutrice
 
- nomina del medico competente;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) corredata dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08;
- nomina dell’addetto emergenza incendio corredata dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. I contenuti sono definiti dall’All. IX del D.M. 10 Marzo 1998;
- nomina dell’addetto al primo soccorso corredata dall’attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. Contenuti definiti dall’art. 3 del D.M. 15 Luglio 2003, n. 388;
- Verbale di assemblea dei lavoratori per l’elezione dell’RLS ed attestato di frequenza a specifico corso di formazione previsto dall’art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs. 81/08. In caso di mancata elezione: Documentazione con la quale l’azienda dimostra di aver informato i propri lavoratori del loro diritto di eleggere il RLS;
- nomina del preposto di cantiere e attestato di frequenza ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08;
- nomina preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori e attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 136, comma 7 e con i contenuti previsti dall’All. XXI al D.Lgs. 81/08. Art. 136, comma 6 del D.Lgs. 81/08;
- attestati di formazione di base in materia di sicurezza dei lavoratori edili. Durata 16 ore per lavoratori al primo ingresso nel settore edile (art. 91 CCNL per l’edilizia). Durata 8 ore per tutti i lavoratori edili (art. 87 CCNL);
- Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori;
- Verbali di consegna DPI ai lavoratori;
- giudizi di idoneità alla mansione relativi ai lavoratori impiegati redatti dal Medico Competente.
 
Ricordiamo per concludere che l’elenco prodotto dal C.P.T. di Siracusa è precedente all’entrata in vigore del Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 e alle recenti modifiche al decreto 81.
 
Riportiamo alcuni articoli di PuntoSicuro sulle modifiche del Decreto del fare in materia di salute e sicurezza:
 
 
 
Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa, “ Elenco non esaustivo della documentazione da tenere in cantiere”, documento aggiornato al 24 aprile 2013 (formato PDF, 124 kB).
 
 
RTM
 

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