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"Interpello: la sigaretta elettronica è utilizzabile nei luoghi di lavoro?"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
29/11/2013 - Non sono tutte concordi le opinioni sull’utilità o meno della
sigaretta elettronica. C’è chi ritiene che l’effetto delle
e-cigarette (
e-cig) non sia conosciuto completamente e non sia comprovata l’efficacia nel combattere il vizio del fumo.
Ma c’è anche chi – come Umberto Veronesi – sottolinea come le sigarette
senza tabacco potrebbero salvare solo in Italia almeno 30.000 vite
all’anno: le e-cig non bruciano tabacco e la forte cancerogenità del fumo è dovuta al tabacco quando raggiunge i 900 gradi.
Con opinioni così differenziate anche la normativa non può che essere in continua evoluzione.
È con la conversione in legge (
legge n. 128 dell’8 novembre 2013) del decreto legge n. 104 recante “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca” che è stato recentemente
eliminato il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici, attraverso lo stralcio di una parte del comma 10-bis dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
E-cig che rimane invece vietata nelle scuole.
E
la sigaretta elettronica è utilizzabile nei luoghi di lavoro?
Per rispondere a questa domanda,
anche senza “scomodare” la normativa più recente, possiamo far riferimento all’
Interpello n. 15/2013 del 24 ottobre 2013,
pubblicato dalla
Commissione per gli interpelli (art. 12, comma 2, DLgs. 81/2008) in risposta ad un quesito dell’ Associazione Bancaria Italiana sull'estensione della normativa sul divieto
di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche.
Vediamo il
quesito.
L'Associazione Bancaria Italiana ha avanzato
richiesta di interpello per conoscere se, a parere della
Commissione, “la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. ‘
sigarette elettroniche’; in particolare
si richiede se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo
cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di
assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere
esteso anche a tali dispositivi elettronici”.
A questo riguardo la Commissione sottolinea che “le sigarette
elettroniche risultano essere dispositivi elettronici costituiti da cilindri
metallici o in plastica, muniti di un sistema elettronico di vaporizzazione,
attraverso cui possono essere assunte dosi variabili di nicotina e che anche
con un uso moderato e con prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può
essere superata la dose quotidiana accettabile, prevista dall'Agenzia europea
per la sicurezza alimentare”. In particolare la sigaretta elettronica “è da
considerare, secondo le recenti classificazioni, ‘un articolo’ con cartucce
sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina.
Considerato che non sono riportati effetti univoci certi sull'impatto sulla
salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l'uso della sigaretta
elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni
nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro,
risultano necessari ulteriori approfondimenti scientifici”.
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
La Commissione, “in analogia all'orientamento europeo esistente -
richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto
Superiore di Sanità - di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo
di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco - in quanto non contenenti tabacco -
ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa,
non sia applicabile alle sigarette
elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della legge n. 3/2003
a tutela della salute dei non fumatori”.
L’interpello indica infine che “in ragione delle caratteristiche e dei
componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio”, ferma restando la
possibilità per il “datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione
di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda”, nel caso in cui ciò
non avvenga, ne potrà essere “consentito l'uso solo previa
valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La
suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della
sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che
possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e
sostanze associate)”.
Tiziano Menduto
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