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"I quesiti sul decreto 81: sui lavori in ambienti confinati"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
04/12/2013 - Sull’applicazione del d.p.r. n.
177/2011 sulla sicurezza nei lavori in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento ai locali centrale termica o ai locali macchina per ascensore
condominiali. A cura di Gerardo
Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
I locali
centrale termica ed i locali macchina per ascensori
di un condominio, qualora privi di aperture e di ventilazione, data la
possibile presenza di fumo-gas e quindi a rischio incendio-esplosione (centrali
termiche), sono da considerarsi "ambienti confinati" per cui
l’amministratore è soggetto agli obblighi del D.P.R. n. 177/2011 nei confronti
dei lavoratori che vi operano (ad es. portiere e lavoratori di imprese
incaricate all'accesso)?
Risposta
Il quesito fa riferimento all’applicazione del D.P.R. 14/9/2011 n. 177, pubblicato sulla G.U. n. 260
dell’8/11/2011 ed entrato in vigore il 23/11/2011, contenente il “
Regolamento recante norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera
g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” con il quale, in attesa
della definizione di un sistema complessivo di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi, previsto dagli articoli 6, comma
8, lettera g), e 27 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, è stato disciplinato il sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (
nel testo del Decreto è stato riportato
erroneamente il termine “confinanti” al posto di “confinati”) e sono state
fornite le disposizioni minime di sicurezza dei lavoratori chiamati ad operare negli
ambienti medesimi.
(…)
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