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"Lombardia: Linee guida Terre e rocce da scavo"
fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente
04/12/2013 - L’Arpa Lombardia ha,
recentemente, predisposto un documento recante “Gestione dei materiali
da scavo alla luce della legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con
modifiche, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (cd "Decreto Fare")
con cui vengono fornite alcune indicazioni operative per la gestione
delle “terre e rocce da scavo” e dei “materiali da scavo” alla luce
delle modifiche introdotte in materia dall’art. 41 comma 2 e dall’art.
41 bis del decreto legge n. 69/2013, così come modificato dalla legge di
conversione n. 98 del 2013.
Nel documento viene precisato che l'articolo 41 comma 2 della legge n. 98/2013 (che aggiunge all'art.184-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il comma 2-bis) definisce che il D.M.161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) "si applica solo alle terre e rocce da scavo (ma ormai è più corretto riferirsi ai "materiali da scavo") che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale".
L'art. 41-bis della legge n. 98/2013 dispone che in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma7, del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. ed in deroga al D.M. n. 161/2012 i materiali di scavo (di cui all'art.1, comma1 , lettera b) del D.M. n. 161/2012) sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Nel documentom viene precisato che:
Nel documento viene precisato che l'articolo 41 comma 2 della legge n. 98/2013 (che aggiunge all'art.184-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il comma 2-bis) definisce che il D.M.161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) "si applica solo alle terre e rocce da scavo (ma ormai è più corretto riferirsi ai "materiali da scavo") che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale".
L'art. 41-bis della legge n. 98/2013 dispone che in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma7, del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. ed in deroga al D.M. n. 161/2012 i materiali di scavo (di cui all'art.1, comma1 , lettera b) del D.M. n. 161/2012) sono sottoposti al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Nel documentom viene precisato che:
- l'art.41-bis, comma 2, indica come destinatari de lla dichiarazione ("autocertificazione") effettuata dal proponente o produttore la sola Arpa da intendersi quale Dipartimento Provinciale territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei "materiali da scavo";
- al fine di uniformare le modalità ed i contenuti della suddetta dichiarazione Arpa Lombardia ha predisposto un modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'Agenzia suggerisce ma che potrebbe essere sostituito da altri modelli purché rispettino i contenuti dell'art 41-bis della legge n. 98/2013 e del D.P.R. n. 445/2000 (Vedi allegato 1).
In atto sono, quindi, nove le Regioni che hanno dato espressa attuazione
al decreto-legge n. 69/2013 e precisamente la Lombardia, il Piemonte,
il Veneto, la Toscana, la Provincia Autonoma di Trento, le Marche, il
Friuli Venezia Giulia, la Calabria e da ultima l’ Emilia Romagna.
A cura di
Gabriele Bivona
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