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"Cantieri: coordinatori e committenti, quali responsabilità per infortunio?"

fonte www.insic.it / Normativa

11/12/2013 -

Infortunio mortale del lavoratore

Il caso di specie riguardava la morte di un lavoratore a seguito delle lesioni riportate durante la sua caduta da un parapetto che era stato malamente realizzato e fissato. L'incidente si era verificato in un cantiere dove i lavori erano stati subappaltati a più ditte ed è stato determinato dalla cattiva realizzazione di una barriera di protezione e dal contingente irregolare accatastamento di materiale su un solaio.
L'imputazione è stata elevata nei confronti di numerose figure di garanti ed ha condotto all'affermazione di responsabilità nei confronti di ben nove persone fra cui anche il responsabile il committente responsabile di lavori, che aveva nominato un coordinatore per l'esecuzione.

Il giudizio della Cassazione


Secondo la Cassazione "Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio".Per quanto riguarda l'organizzazione di cantiere, la sentenza analizza nel dettaglio tutte le sfere di competenza dei soggetti che in esse operano, soffermandosi in particolare sulla figura del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, cui è affidata una funzione di "alta vigilanza" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che, afferma la Corte, il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato:
-contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento;
-segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate.
-sospensione dei lavori solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato
Il suo ruolo è quindi diverso da quello del datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione

Da tale ruolo discende che il committente responsabile di lavori che abbia nominato un Coordinatore per l'esecuzione trasferisce a tale figura tecnica le competenze e le responsabilità in ordine alla "vigilanza alta" di cui si è detto e rimane portatore di un limitato ruolo che, per quel che interessa il caso di specie attiene alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito di generale, formalizzato controllo delle lavorazioni.
E' dunque erroneo pensare, sottolinea la Corte, che il responsabile dei lavori debba comunque personalmente interessarsi, con attività ispettiva, della situazione del cantiere. La vigilanza attiene solo al rispetto, da parte del coordinatore per l'esecuzione, del compito tecnico affidatogli.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il giudice di merito non aveva per nulla colto le peculiarità del ruolo del Responsabile dei lavori, nel caso in cui abbia nominato un tecnico che assuma il ruolo di Coordinatore per l'esecuzione. Il Responsabile ha un compito di vigilanza che attiene al solo rispetto, da parte del Coordinatore, dell'incarico ricevuto. Tale limitata vigilanza è stata posta in essere nel caso di specie, visto che il responsabile aveva partecipato alle riunioni ed era intervenuto in più momenti.

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