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"La lunga vicenda del Libretto formativo del cittadino"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
12/12/2013 - Pare imminente
(cfr. intervista
a Cinzia Frascheri, in PuntoSicuro 19 nov. 2013) l'adozione del
“libretto
del lavoratore sulla formazione”.
Raggiungimento senz'altro
positivo, che sembra però - per ora - interessare soltanto i lavori di breve
durata, sia pure coprendo tutti i settori.
Si mostra allora non privo di
senso articolare alcune considerazioni sulla lunga vicenda del “ Libretto formativo del cittadino”.
La registrazione della formazione
obbligatoria di lavoratori, preposti e dirigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, è prevista, nel D.Lgs. 81/08, dal comma 14 dell'art. 37.
Art. 37 (Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti).
14. Le competenze acquisite a
seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente
decreto
sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni.
Il contenuto del libretto
formativo é considerato
dal datore di lavoro ai fini della programmazione
della formazione e di esso gli organi di vigilanza
tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Anche in questa circostanza,
tuttavia, il legislatore sembra aver dato prova non ammirevole di stesura
legislativa. Nel senso che si sarebbe potuto prevedere uno strumento dedicato e
transitorio (e perciò stesso, magari, semplificato) che si ancorasse
effettivamente agli obblighi generali contenuti nell'art. 37.
Andiamo infatti a vedere cosa dice
la norma citata del D.Lgs. 276/03 (
“Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”):
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
i)
«libretto
formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore
definito, ai
sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze
acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di
inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta
durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati
dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale
secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento
permanente, purche' riconosciute e certificate;
Già il riferimento al D.Lgs.
276/03 insinua il sospetto che non si
stia propriamente parlando della registrazione delle specifiche “competenze”
acquisite, obbligatoriamente, in materia di SSL. E però, dato l'ulteriore
rimando all'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, verifichiamone la parte
di pertinenza, rappresentata nella lett. d) dell'Allegato B:
ALLEGATO B
(Procedure per
la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze
professionali)
d)
sono competenze professionali
certificabili quelle che costituiscono patrimonio conoscitivo ed operativo
degli individui ed il cui insieme organico costituisce una qualifica o figura
professionale.
Al fine di documentare il curriculum formativo e le
competenze acquisite
le regioni istituiscono il libretto formativo del
cittadino su cui verranno annotati anche i crediti formativi che possono
essere conosciuti, ai fini del conseguimento di un titolo di studio o
dell'inserimento in un percorso scolastico, sulla base di specifiche intese tra
Ministeri competenti, Agenzie formative e regioni interessate.
A completamento di questo primo sguardo retroattivo, va
considerato, per la parte corrispondente, anche il D.M. del 31 maggio 2001 n.
174, sulla certificazione nel sistema della
formazione professionale:
Art. 5 - Tipologia delle certificazioni
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel Libretto
formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall’Allegato B comma d)
dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000.
Nella seduta del 13 luglio 2005, la Conferenza Unificata
Stato-Regioni giunge poi all'approvazione dello schema del Libretto formativo
del cittadino. Il modello verrà definitivamente approvato con decreto
interministeriale del 10 ottobre 2005.
Va dunque rafforzandosi l'impressione che ci si stia
muovendo nell'ambito della formazione professionale. Anche se:
“Mentre..
l’Accordo del 2000 ed il DM 174/2001 guardano al Libretto soprattutto dalla
prospettiva del sistema di formazione professionale.... il D.Lgs 276/2003
adotta un approccio al Libretto dal versante del sistema del lavoro
individuando in esso lo strumento per la raccolta e la registrazione delle
competenze del cittadino-lavoratore comunque acquisite, ovvero in contesti
formali, non formali ed informali,
“purché riconosciute e certificate”. [1]
[2]
L'impostazione sin qui considerata verrà successivamente
ripresa in diversi provvedimenti. Ad esempio, nell'Accordo Stato-Regioni del 19
aprile 2012 [3]
e nell'Intesa della Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 [4].
Il primo, al punto B.3 (Registrazione), prevede che:
“I certificati/attestati rilasciati in esito al processo di
certificazione sono registrabili sul Libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005. ...”
La seconda, al punto B.3, prevede:
...le parti si impegnano... ad assumere il Libretto Formativo
del cittadino quale riferimento comune per i servizi di registrazione delle
competenze, così come richiamato al punto B.3 dell'Accordo in Conferenza
Stato-regioni del 19 aprile 2012,
adeguandolo agli obiettivi della
presente intesa ed alla attuazione dell'Agenda digitale.”
Eppure, in fin dei conti, nulla sembra impedire che il
Libretto possa funzionare anche come strumento di registrazione della
formazione svolta in materia di SSL.
Anche perché se la norma di legge -art. 37, comma 14-
stabilisce che
“Le competenze
acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni”,
quello è il dettato che si deve
seguire.
Certo per questo le Commissioni Riunite, all'atto di
esprimere parere sullo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva 2007/30/CE per la semplificazione e razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in
materia di salute e sicurezza sul lavoro” (Schema che poi si tradurrà nel
D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32), pongono
“la seguente osservazione”:
all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto in esame,
valuti il Governo l'opportunità che, dopo la lettera a), sia inserita
un'ulteriore lettera [a
indicazione dei compiti della Commissione consultiva permanente]
del
seguente tenore: “b)..... i-ter)
individuare, in attesa del
libretto formativo del cittadino,...
i contenuti e le modalità di
compilazione, di registrazione e di tenuta del libretto formativo di
cui all'art. 37, comma 14,
per la parte relativa ai corsi di formazione e
di aggiornamento previsti dal presente decreto”.
L'osservazione non venne evidentemente accolta, ma resta
significativa.
Aggiunge, la norma rappresentata nell'art. 37, comma 14: “
se concretamente disponibile [il Libretto]
in quanto attivato nel rispetto delle
vigenti disposizioni.” e le vigenti
disposizioni altre non sono se non quelle sopra riportate.
La “concreta disponibilità” pare dunque -ad oggi- rimandata
alla facoltà concorrente e regolamentare delle Regioni, nel rispetto delle
disposizioni generali statuali, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Carta
Costituzionale.
… Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
E' perciò di fondamentale importanza che vengano superate le
fasi e gli ambiti sperimentali sin qui
posti in essere, a favore di un'adozione organica che tracci, finalmente, i
percorsi formativi in materia di SSL.
La trasportabilità dei crediti formativi rappresenterebbe
un'utilità per i lavoratori, oltre che assecondare l'orientamento europeo; e
certo risulterebbe di significativo aiuto alle imprese, contribuendo in modo
decisivo a chiarificare il quadro degli adempimenti e delle responsabilità.
Regione Lombardia, nella bozza del “Piano regionale 2014-2018 per la
promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro”, al punto
4.3.1 Formazione dei lavoratori,
afferma:
Oltre al tema della formazione scolastica, si propone di
inserire richiami a strumenti
operativi come:
….
sperimentazione
del libretto formativo del cittadino
Servirebbero, a mio avviso, un po' più di attenzione e un
po' più di coraggio.
Se comunque si pervenisse
almeno a una concreta operatività del Libretto Formativo, nei termini
che qui si è cercato di configurare, potremmo sperare che la mitologica,
multiforme Chimera stia forse per incontrare il suo letale Bellerofonte.
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia
[1] di
non facile connessione logica le: “competenze.. comunque acquisite.. in
contesti.. non formali ed informali” “purchè riconosciute e certificate”;
[2] “IL
LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO. Dal decreto del 2005 alla sperimentazione:
materiali e supporti metodologici”
MLPS-ISFOL;
[3] “Accordo
ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la
definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque
acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167.”;
[4] “Intesa
riguardante le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per
l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno
alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51 e
55, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
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