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"Per l'impiego di stranieri irregolari scatta anche la responsabilità (fino a 150.000 euro) per la società"
fonte Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta / Responsabilità degli Enti
03/01/2014 -
Con
l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2012 è stato
ampliato il catalogo dei reati "presupposto" che fanno scattare il
regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e così,
dall'agosto del 2012, per gli enti che impiegano cittadini stranieri
(extra UE) soggiornanti irregolarmente in Italia, è prevista la
responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo n. 231 del
2001.
Come noto, in Italia, per effetto del menzionato decreto legislativo n. 231 del 2001, si ha - solo per alcuni reati commessi nell'interesse di un ente - una responsabilità "aggiuntiva" rispetto a quella prevista per la persona fisica che agisca, appunto, nell'ambito organizzativo dell'ente.
In definitiva, alle conseguenze "tipicamente" penali previste per una persona fisica, viene a sommarsi una conseguenza sanzionatoria di natura - ovviamente - pecuniaria, in capo agli enti nella cui organizzazione ha operato il soggetto autore del reato cosiddetto "presupposto".
Con la modifica "ampliativa" in vigore dal 9 agosto 2012, in materia di impiego di cittadini irregolarmente soggiornanti in Italia, la misura della sanzione pecuniaria per l'ente è concretamente individuata dal giudice penale (tra un minimo ed un massimo che non potrà comunque superare i 150.000 euro), soltanto ove ricorra una di queste condizioni:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Anche per il reato di impiego di cittadini extracomunitari (così come per tutti i diversi reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001), la "responsabilità aggiuntiva" dell'ente, di cui si è detto, può essere esclusa se i vertici aziendali hanno adottato un idoneo modello di organizzazione gestione e controllo, e vengono altresì rispettate le previsioni degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001.
[a cura di Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta - avvocatonicolapignatelli@gmail.com]
Come noto, in Italia, per effetto del menzionato decreto legislativo n. 231 del 2001, si ha - solo per alcuni reati commessi nell'interesse di un ente - una responsabilità "aggiuntiva" rispetto a quella prevista per la persona fisica che agisca, appunto, nell'ambito organizzativo dell'ente.
In definitiva, alle conseguenze "tipicamente" penali previste per una persona fisica, viene a sommarsi una conseguenza sanzionatoria di natura - ovviamente - pecuniaria, in capo agli enti nella cui organizzazione ha operato il soggetto autore del reato cosiddetto "presupposto".
Con la modifica "ampliativa" in vigore dal 9 agosto 2012, in materia di impiego di cittadini irregolarmente soggiornanti in Italia, la misura della sanzione pecuniaria per l'ente è concretamente individuata dal giudice penale (tra un minimo ed un massimo che non potrà comunque superare i 150.000 euro), soltanto ove ricorra una di queste condizioni:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Anche per il reato di impiego di cittadini extracomunitari (così come per tutti i diversi reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001), la "responsabilità aggiuntiva" dell'ente, di cui si è detto, può essere esclusa se i vertici aziendali hanno adottato un idoneo modello di organizzazione gestione e controllo, e vengono altresì rispettate le previsioni degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001.
[a cura di Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta - avvocatonicolapignatelli@gmail.com]
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