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"Interpello: per gli RSPP non c’è l’obbligo della formazione per i lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
08/01/2014 - In linea con gli obiettivi delle recenti modifiche del Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 al Decreto legislativo 81/2008, si cominciano ad osservare le prime conseguenze in merito alla possibilità di
non ripetere percorsi formativi tra loro sovrapponibili.
Infatti l’
Interpello n. 18/2013 del 19 dicembre 2013, pubblicato dalla
Commissione per gli interpelli (art.
12, comma 2, DLgs. 81/2008), fornisce alcune risposte ribadendo che –
con riferimento all’art. 32 comma 5 bis e art. 37 comma 14 bis
(introdotti nel Testo Unico dalla Legge n. 98/2013) – un RSPP/ASPP, in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni, ha ricevuto una “
formazione sufficiente e adeguata”
relativamente alla formazione per i lavoratori e i preposti ove opera. E
dunque non ha l’obbligo di frequentare i normali corsi di formazione ex
art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
In particolare la Commissione per
gli interpelli risponde al Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) che
aveva avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione
in merito alla “partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati Responsabili
del servizio di prevenzione e protezione, di seguito RSPP, ai corsi di
formazione previsti per i lavoratori dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008”.
In particolare l'interpellante “chiede
di sapere se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro,
obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione
previsti per gli RSPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, a sottoporsi
ai corsi di formazione ed all'aggiornamento previsti per i lavoratori e i
preposti, dall’art. 37 del citato decreto”.
A questo riguardo la Commissione fa
alcune
osservazioni e riprende il
contenuto di alcuni articoli della normativa sulla sicurezza in materia di
formazione.
Si osserva, ad esempio, che
l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 “obbliga il datore di lavoro ad
assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece, l’art. 32, comma 2,
del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i Responsabili e gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione una formazione specifica, da svolgere secondo quanto
definito nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006”.
Inoltre viene riportato
parzialmente il contenuto di due commi introdotti dall’art.32 della Legge n.
98/2013:
-
comma 5-bis, art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008:
in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente
decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per
gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo
per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati [...];
-
comma 14-bis, art. 37 del D.Lgs. 81/2008:
in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente
decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la
durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti
erogati [...].
Ciò premesso la Commissione
fornisce le seguenti
indicazioni.
Sulla base dei “contenuti
formativi previsti dai differenti Accordi ( Accordo
Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni
del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i
compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che
la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP
in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006,
sia superiore e quindi comprensiva, per
contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs. n. 81/2008”.
In particolare per quanto
concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti “lo stesso Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011 espressamente prevede che
l'applicazione
dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti,
per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37,
comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso
formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che
tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e
specifica”.
L’interpello continua segnalando
che la
formazione degli RSPP e ASPP,
“anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i
preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce
sicuramente una formazione ‘
adeguata e
specifica’, come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto
rispondendo a criteri formativi più
approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi
esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i
preposti”.
E a ciò si aggiunge che fra i compiti del RSPP,
declinati nell'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, vi è quello di provvedere
all'individuazione dei fattori di rischio,
alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
Pertanto “il docente, nominato
RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute
e sicurezza”.
Tuttavia, conclude l’interpello,
le considerazioni appena esposte “
valgono
solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque,
risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali
funzioni”.
Inoltre se la formazione è
valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, “dovrà
comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici
scaturiti dalla valutazione dei rischi”.
Ricordiamo infine che, in merito
alla formazione degli RSPP e ASPP, PuntoSicuro ha realizzato durante Ambiente
Lavoro di Bologna una intervista relativa alle anticipazioni
sulla futura revisione degli Accordi Stato-Regioni del 2006.
Tiziano Menduto
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