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"L’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
03/02/2014 -
Il commento
Una sentenza questa della Corte di Cassazione penale che riguarda l’applicazione del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 relativo alla
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica. Secondo quanto emerge dalla stessa nel caso di
commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle
norme sulla sicurezza sul lavoro le sanzioni dettate dall’art. 9 comma 2
dello stesso D. Lgs., che prevedono l’interdizione dall’esercizio
dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, devono essere
obbligatoriamente applicate né è possibile sospendere la pena. Il
beneficio della sospensione, infatti, non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato
dal D. Lgs. n. 231/2001 in quanto, in virtù della sua natura
amministrativa, non possono essere applicati gli istituti giuridici
previsti per le sanzioni di natura penale
Il fatto ed il
ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha applicata nei confronti del responsabile
legale di una società la pena di € 600 di multa per il delitto di lesioni
colpose in danno di un operaio che lavorava alle sue dipendenze. Allo stesso
era stato addebitato di aver consentito che il lavoratore operasse presso un
trapano privo di dispositivo automatico di blocco, in caso di apertura del
coperchio per lavori di regolazione, per cui il lavoratore, nello svolgere tale
operazione, riportava l'amputazione di una falange. Con la sentenza il
Tribunale, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
degli Enti, ai sensi dell'art. 63 del D Lgs. 231 del 2001, ha applicata
alla società la sanzione pecuniaria di € 10.000, nonché le misure interdittive
di cui all'art. 9 comma 2 del citato D. Lgs per la durata di mesi due.
Avverso la sentenza del Tribunale il legale rappresentante
della società ha proposto
ricorso per
cassazione lamentando una erronea applicazione della legge per avere il
giudice disposto le sanzioni
interdittive alla società, ai sensi dell'art. 9 comma 2 benché ricorressero
le circostanze di esclusione di cui all'art. 17, lett. a, b e c dell'art. 17
per avere riparato le conseguenze del reato e lamentando altresì la eccessività
della sanzione irrogata, per il mancato riconoscimento della attenuante di cui
all'art. 12 comma 2 lett. a) ed il mancato riconoscimento del beneficio della
sospensione condizionale della pena in favore dell'ente.
Le decisioni
della suprema Corte
Il ricorso, ritenuto dalla Corte di Cassazione
infondato, è stato pertanto dalla
stessa rigettato. La suprema Corte ha fatto presente in merito che in sede di
udienza il difensore della società, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 231 del
2001, aveva chiesta l'applicazione alla società stessa della sanzione di €
10.000 e l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 del D. Lgs. n.
231/2001 ed ha ricordato, altresì, che il terzo comma dell'art. 25 septies
stabilisce che "
In relazione al
delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si
applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso
di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a sei mesi".
Da tale disposizione, ha quindi proseguito la Sez. IV, “
si evince che in caso di commissione del
delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del
lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente”
per cui correttamente di conseguenza nella sua proposta il
difensore-procuratore speciale ne aveva fatto menzione e legittimamente il
giudice le aveva applicate.
Quanto alla lamentela relativa alla determinazione della sanzione
pecuniaria la suprema Corte ha rilevato che essa è stata applicata in
conformità alla richiesta difensiva senza che fosse invocata alcuna ulteriore
diminuente della sanzione e quanto, infine, alla doglianza relativa al mancato
riconoscimento della
sospensione della
pena (alla quale non era condizionata la richiesta di patteggiamento), la
suprema Corte ha fatto presente che la stessa era infondata. “
Invero il beneficio richiesto”, ha così
concluso la Sez. IV, “
non può trovare
applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla L. n. 231 del 2001,
relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed
ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici
specificamente previsti per le sanzioni di natura penale”.
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