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"Sui limiti delle responsabilità del responsabile dei lavori nei cantieri"
fonte www.puntosicuro.it / Professioni e Professionisti
24/02/2014 -
Il commento
In questa lunghissima sentenza la Corte di Cassazione penale, con riferimento ad un
infortunio sul lavoro accaduto in un cantiere edile,
prende lo spunto per fare una rassegna dei compiti e delle
responsabilità delle varie figure professionali che devono occuparsi di
sicurezza sul lavoro in cantiere temporaneo o mobile oltre a quella del
datore di lavoro. Con riferimento in particolare alla figura del responsabile dei lavori,
sulla quale si è ritenuto nel commento di focalizzare in modo
particolare l’attenzione, la suprema Corte, con una affermazione di
discutibile esattezza giuridica e quindi non proprio condivisibile, ha
sostenuto che al responsabile dei lavori, così come al committente,
oltre ai compiti assegnatigli dal legislatore ed inerenti il controllo
dell’operato dei coordinatori per la sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, compete anche quello di
svolgere tutti i compiti propri del datore di lavoro in materia di
sicurezza sul lavoro. Lo stesso inoltre ha l'obbligo, secondo la suprema
Corte, di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione adottate in favore dei lavoratori nei confronti dei quali
assume pertanto una posizione di garanzia in relazione ai rischi
specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati
ad operare. Il responsabile dei lavori, prosegue la suprema Corte, sia
pure in termini diversi da quelli previsti per i datori di lavoro e per i
dirigenti ed i preposti, devono prendersi cura della salute e
dell’integrità fisica dei lavoratori, accertarsi del costante e completo
rispetto da parte degli stessi dei presidi antinfortunistici e
garantire, in caso di inadempienze, l’osservanza delle norme di
sicurezza previste dalla legge.
Il caso
Il datore di lavoro di un’impresa edile, il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
ed il responsabile dei lavori sono stati chiamati a rispondere del reato di
lesioni colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un lavoratore che, nel corso dei lavori
di realizzazione di un ponte su di un torrente, ha subito lesioni, con
amputazione dell’arto superiore sinistro, che hanno provocato un periodo di
malattia superiore a quaranta giorni. L’infortunio si era verificato nel cantiere
installato per la costruzione del ponte sopra indicato, durante le operazioni
di varo, cioè di sistemazione del cassone prefabbricato dello stesso ponte
nella sua sede definitiva, operazione che veniva eseguita utilizzando una
tecnica denominata "varo di punta" (a spinta) e che prevedeva
l’utilizzo di slitte di scorrimento e di un’attrezzatura di traino.
Secondo l’accusa, i tre imputati, in cooperazione tra loro,
per colpa specifica individuata nella violazione quanto al datore di lavoro
degli artt. 12 comma 3 del D. Lgs. n. 494/1996 e 374 del D.P.R. n. 547/1955,
quanto al coordinatore dell’art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 494/1996 e
quanto al responsabile dei lavori dell’art. 6 comma 2 del predetto D. Lgs.,
avevano cagionato al lavoratore le lesioni sopra descritte. Il Tribunale, in
composizione monocratica, ha affermato la
responsabilità
dei tre imputati e li ha condannati alla pena di due anni di reclusione
ciascuno, integralmente condonata, nonché al risarcimento dei danni in favore
della parte civile costituita, complessivamente liquidati in 630.000,00 euro.
Su appello proposto dagli imputati, la Corte d’Appello, in
parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciute le circostanze
attenuanti generiche, ha ridotto, a ciascuno degli appellanti le pene inflitte
dal primo giudice a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione
condizionale delle stesse e non menzione delle condanne. La medesima Corte ha
invece confermata la condanna, in solido, degli imputati al risarcimento dei
danni rimettendo le parti, in punto di liquidazione degli stessi, dinanzi al
giudice civile, con assegnazione alla parte civile di una provvisionale di
200.000,00 euro.
Il ricorso in
Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello i tre imputati,
per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto
ricorso per cassazione. In particolare il coordinatore per
l’esecuzione dei
lavori ha sostenuto nel proprio ricorso che il
coordinatore assume in cantiere una funzione di alta vigilanza da non
confondere con quella del committente, del datore di lavoro e del responsabile
dei lavori e che non spetta allo stesso di verificare momento per momento la
corretta esecuzione dei lavori, essendo tale compito riservato ad altre figure
professionali e di garanzia ed ha sostenuto altresì che lo stesso non è tenuto
ad essere costantemente presente in cantiere.
Il responsabile dei
lavori dal canto suo ha posto in evidenza che,
con l’entrata in vigore del D. Lgs, n. 528/99, i compiti del responsabile dei
lavori sono mutati, nel senso che lo stesso è responsabile, non già della
verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs 494/96, ma solo
della verifica che il coordinatore adempia ai compiti previsti dal comma 1
lett. a) del citato art. 5 (applicazione delle disposizioni del piano di
sicurezza) e quindi non più di quelli previsti dalla lett. b) (verifica
dell’idoneità del piano di sicurezza e della necessità di adeguarlo). Nessuna
colpa poteva quindi attribuirsi al responsabile dei lavori con riguardo alla
verifica circa eventuali modifiche e adeguamenti al piano di sicurezza
originario nel caso di variazione del progetto. La tecnica costruttiva di varo
utilizzata dall’impresa per la realizzazione del ponte (varo di punta), ha
ancora precisato il ricorrente, è stata del tutto diversa da quella prevista
nel progetto appaltato per cui il piano di sicurezza avrebbe dovuto essere
adeguato alla nuova metodologia di varo, essendo diverse le attrezzature da
impiegare e diversi gli interventi richiesti agli operatori con un adempimento
che spettava comunque ad altri. Il fatto quindi che altri non avevano
provveduto ad adeguare il PSC non poteva gravare sul responsabile dei lavori
che tra l’altro non aveva l’autorità di intervenire in una procedura di
progettazione alla quale era del tutto estraneo.
Le decisioni
della Corte suprema
La Corte di Cassazione ha ritenuto i
ricorsi infondati e, preso atto della intervenuta prescrizione
penale, ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del
reato confermando invece le statuizioni civili nei confronti del coordinatore e
del responsabile dei lavori. La stessa nel prendere le proprie decisioni ha
formulato delle considerazioni in merito al ruolo ed alle responsabilità delle
varie figure che operano in cantiere. Occorre rilevare, ha sostenuto la Sez.
IV, che la normativa concernente il tema della sicurezza del lavoro nel caso di
un cantiere edile individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle
quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce
l’esecuzione dell’opera, ma che coinvolgono, oltre al committente, diverse
figure professionali, tra le quali vi sono il responsabile dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ha osservato la Corte di
Cassazione, a tale figura professionale la legge (art. 5 D. Lgs. n. 494/96) attribuisce
compiti specifici e precisi obblighi, che lo individuano quale titolare di
un’autonoma posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri
soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il
compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la
scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità
dei lavoratori. Allo stesso spetta, altresì, di verificare l’idoneità del piano
operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di
sicurezza e coordinamento, di adeguare i piani in relazione all’evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese
esecutrici adeguino i rispettivi POS. Spettava quindi al coordinatore, ha
sostenuto la Sez. IV, di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento dopo
che la perizia di variante aveva radicalmente modificato le previsioni del
piano originario, atteso che detta variante aveva previsto delle modifiche, fra
le quali la modifica della tecnica di varo, che rendevano necessario intervenire,
anche sotto il profilo della predisposizione dei necessari presidi
antinfortunistici, attraverso l’adeguamento del piano di sicurezza.
Quanto al
responsabile
dei lavori, ha precisato la Corte suprema “
ad esso compete di svolgere tutti i compiti propri del datore di lavoro
in materia di sicurezza, tra cui quello di verificare l’adempimento, da parte
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi, per quanto oggi
interessa, di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) del d.lgs n.494/96.
Egli ha quindi l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in favore dei lavoratori, e pertanto assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare”. “ In realtà, in forza di detta qualifica”, ha dedotto la Sez. IV, “ a lui incombeva la responsabilità dello svolgimento di tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza”.
Egli ha quindi l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in favore dei lavoratori, e pertanto assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare”. “ In realtà, in forza di detta qualifica”, ha dedotto la Sez. IV, “ a lui incombeva la responsabilità dello svolgimento di tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza”.
Con riferimento alla figura del responsabile dei lavori la Sez. IV ha quindi ritenuto opportuno richiamare il
disposto di cui all’art. 6 comma 2 del D. Lgs n. 494/1996, come modificato dal
D. Lgs n. 528/1999, il quale prevede che la designazione del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente
o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, e 5, comma 1, lett.
a).
Il legislatore, infatti, con tali precisi riferimenti, non solo ha delineato in termini specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori, ma ne ha anche ampliato i contenuti, disponendo che essi sono chiamati a svolgere una funzione di super-controllo, di verifica che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti, quale quello consistente non solo nel l'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Il legislatore, infatti, con tali precisi riferimenti, non solo ha delineato in termini specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori, ma ne ha anche ampliato i contenuti, disponendo che essi sono chiamati a svolgere una funzione di super-controllo, di verifica che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti, quale quello consistente non solo nel l'assicurare ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Le modifiche apportate all’originario testo legislativo,
ha quindi proseguito la suprema Corte, hanno quindi rafforzato la tutela dei
lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’esecuzione dei lavori, avendo
delineato per i committenti e per i responsabili dei lavori posizioni di
garanzia specifiche e notevolmente ampie, “
dovendo
essi, sia pure in termini diversi da quelli previsti per i datori di lavoro e
per i dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica
dei lavoratori, accertarsi del costante e completo rispetto, da parte di
costoro, dei presidi antinfortunistici e garantire, in caso di inadempienze,
l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla legge”. “
Al committente ed al responsabile dei lavori”,
ha così concluso la Sez. IV, “
non è
attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una
posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di
controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della
prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute
del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi
sugli stessi incombenti in detta materia".
Per quanto sopra detto, ha così sostenuto la Sez. IV, bene
ha fatto la Corte territoriale a ribadire la responsabilità del responsabile
dei lavori avendo legittimamente ritenuto, alla stregua degli elementi
probatori acquisiti, che lo stesso non abbia svolto con la necessaria
attenzione e costanza i compiti di controllo e di garanzia che la legge gli
attribuisce e avendo in tal modo cooperato nella produzione dell’evento
infortunistico.
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