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"Riepilogo del percorso formativo dei ruoli della sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
24/02/2014 - La
formazione alla sicurezza, come ribadito in
vari convegni e documenti, è una importante “misura di sicurezza” che,
come un dispositivo di protezione, svolge una funzione essenziale per il
controllo dei rischi lavorativi. Deve essere efficace e deve essere
“adottata” seguendo quanto richiesto dalla normativa, in merito al percorso formativo e agli aggiornamenti richiesti.
E su PuntoSicuro abbiamo recentemente affrontato le problematiche e le conseguenze relative ad
aggiornamenti mancanti o carenti; ad esempio con riferimento ai coordinatori della sicurezza, ai datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione o ai medici competenti.
Per conoscere cosa richiede la
legislazione in merito alla formazione dei vari attori della sicurezza
aziendale, l’ Azienda
Sanitaria Locale della Provincia di Como ha prodotto nel maggio del 2012 un
documento, curato dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro, dal titolo “
Ruoli per la SSL
soggetti a formazione specifica - Informazioni sintetiche”.
Il documento, che fa riferimento
alla normativa nazionale e regionale, si sofferma su diverse figure
professionali soggette a formazione specifica: dal coordinatore
della sicurezza a dirigenti e preposti, dai lavoratori agli RLS, dagli
addetti prevenzione incendi ai preposti al montaggio di ponteggi.
Rimandando il lettore al
documento originale, che riporta diverse utili tabelle, ci soffermiamo
brevemente su alcune figure professionali.
Vediamo ad esempio la formazione
richiesta per il
coordinatore per la
progettazione (CSP) e per il
coordinatore
per l’esecuzione dei lavori (CSE).
Dopo aver indicato il
prerequisito necessario per accedere al corso - “tutte le lauree e i diplomi
elencati all’art. 98 comma 1, lettere a) b) e c) del D.Lgs. 81/08 e la relativa
esperienza lavorativa” - e i soggetti formatori, si segnala che la durata del
corso è di
120 ore.
La formazione è strutturata in
una parte teorica (3 moduli) e una parte pratica (1 moduli) e l’aggiornamento è
quinquennale, 40 ore da effettuarsi anche per mezzo di diversi moduli nell’arco
del quinquennio.
Sono ricordati gli elementi e i
titoli di studio che
esonerano della
frequenza del corso con riferimento all’art. 98 comma 4 D.Lgs. 81/2008 (il
comma 2 dell’articolo fa riferimento alla necessità di
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a
specifico corso in materia di sicurezza):
Articolo 98 - Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
(...)
4. L’attestato di cui al comma
2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto
attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque
anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e
per coloro che producano un certificato universitario attestante il
superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di
laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui
all’ALLEGATO XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di
svolgimento siano conformi all’allegato XIV.
L’attestato di cui al comma 2
non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale
LM-26.
(...) |
Ci soffermiamo inoltre sulla
formazione del
datore di lavoro/RSPP.
Ricordiamo che:
- non ci sono prerequisiti
necessari per accedere alla formazione;
- per il modulo 1 e 2 e per le
ore di aggiornamento è possibile utilizzare la metodologia
e-learning
.
Inoltre la
durata del corso per il datore di
lavoro/RSPP dipende dal livello di rischio dell’azienda determinato in base
al settore ATECO 2002 di appartenenza (vedi Allegato II Accordo del
21/12/2011):
- Rischio basso : 16 ore;
- Rischio medio : 32 ore;
- Rischio alto: 48 ore.
La formazione è strutturata in
moduli con specifici argomenti:
- Modulo 1-Normativo;
- Modulo 2-Gestionale;
- Modulo 3-Tecnico;
- Modulo 4-Relazionale.
Nel documento è presentata la
durata e periodicità degli aggiornamenti e riguardo ai titoli di studio e alla
formazione pregressa che esonerano dalla frequenza del corso viene riportata
una specifica tabella sulla “
tempistica
ed esoneri per la frequenza dei corsi per D.L./RSPP”.
Si ricorda inoltre che è
consentito “lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di
prevenzione protezione dai rischi solo nei casi elencati nell’articolo 34 e
nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08”.
Concludiamo riportando l’
indice del documento:
1. CSP/CSE
2. Datore di lavoro - RSPP
3. ASPP/RSPP
4. Dirigenti
5. Preposti
6. Lavoratori
7.RLS
8. Addetto al Primo Soccorso
9. Addetto Prevenzione Incendi,
lotta Antincendio e di Evacuazione
10. Addetti e preposti al
montaggio e smontaggio di ponteggi
11. Addetti e preposti ai sistemi
di accesso e posizionamento mediante funi
12. Addetti e coordinatori alle
attività di rimozione e smaltimento amianto
13. Abilitazione alla vendita di
prodotto fitosanitari e coadiuvanti
14. Autorizzazioni all’acquisto e
impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti
15. Caratteristiche della
metodologia e-learning
16. tabelle n.1, n.2, n.3, n.4
relative agli esoneri :
- tempistica ed esoneri per la
frequenza dei corsi per D.L./RSPP
- tempistica ed esoneri per la
frequenza dei corsi per dirigenti
- tempistica ed esoneri per la frequenza
dei corsi per preposti
- tempistica ed esoneri per la
frequenza dei corsi per lavoratori
Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Como, “ Ruoli per la SSL soggetti a formazione specifica - Informazioni
sintetiche”, maggio 2012, documento curato dal Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (formato PDF, 151 kB).
Tiziano Menduto
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