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"Uso di sigarette elettroniche sul lavoro: le responsabilità del DDL"

fonte www.puntosicuro.it / Salute

27/02/2014 - Ospitiamo un articolo tratto da  PdE, rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente , che analizza il  quadro della normativa che, di fatto, sancisce la sostanziale proibizione dell’utilizzo della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro.

FUMO NEGLI OCCHI
 
L’art. 51 della L.3 del gennaio 2003 (legge Sirchia) aveva stabilito il divieto di fumo nei luoghi chiusi, per la tutela della salute dei non fumatori, in applicazione della normativa europea (2001/37/CE) concernente il tabacco e la difesa dal fumo passivo.
Per quanto riguarda la sigaretta elettronica (e-cig), in un primo tempo (decreto “Iva Lavoro”, Decreto Legge n.76 del giugno 2013, che aggiunge un comma “10 bis” alla legge Sirchia) è stata approvata una norma che la equiparava alla sigaretta tradizionale (t-cig), facendo un riferimento esplicito ai luoghi pubblici e alle scuole; in un secondo tempo (L. 128 del 8/11/2013, di conversione del decreto legge) la norma è stata abolita per quanto riguarda i luoghi pubblici (il divieto permane nelle scuole).
 
L’Istituto Superiore di Sanità il 26/09/2012 ha espresso il parere che le sigarette elettroniche, non utilizzando tabacco, non rientrino nel campo di applicazione della normativa europea.
A molti è venuto conseguentemente il dubbio che il divieto sia decaduto anche per quel che riguarda i luoghi di lavoro.
 
In questo senso si è mossa l’Associazione Bancaria Italiana, che ha posto un quesito (“Interpello”) all’apposita Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevista dal D.Lgs. 81/2008, e quindi in relazione ai luoghi di lavoro, chiedendo se ai sensi della norma del 2003, il divieto di fumo della legge Sirchia debba essere esteso anche ai dispositivi elettronici.
La Commissione ha dato una risposta (Interpello n. 15 del 24/10/2013 ) che prende atto del parere dell’Istituto Superiore di Sanità, afferma che non c’è più una normativa di divieto e “scarica” sul Datore di Lavoro ogni responsabilità sul dare o meno il permesso di utilizzare la sigaretta elettronica nel luogo di lavoro. “Ferma restando la possibilità del Datore di Lavoro, nell’ambito della propria organizzazione, di vietare l’uso della sigaretta elettronica in azienda, nel caso ciò non avvenga, ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.
Ossia, se il Datore di Lavoro non decide di vietare l’uso della sigaretta elettronica, oggi permessa nei luoghi aperti al pubblico, deve dimostrare con la valutazione dei rischi che non c’è pericolo per i lavoratori.
 
Prendiamo ad esempio un piccolo ristorante in cui ci sia un dipendente. In quanto luogo aperto al pubblico, i clienti possono utilizzare la sigaretta elettronica, visto le disposizioni recenti. Immaginiamo che il Datore di Lavoro abbia effettivamente clienti che fumano e-cig. In quanto luogo di lavoro, cosa fa il Datore di Lavoro rispetto alla salute del suo dipendente? O vieta a tutti di fumare, oppure fa la valutazione dei rischi (sulla cui complessità torneremo dopo) per dimostrare che non c'è rischio per il lavoratore.
E' evidente che questa è una strada senza via di uscita in moltissime situazioni.
La valutazione deve prendere in esame tutti i pericoli, per stimare il rischio.
 
In proposito, c'è un contributo illuminante da richiamare, rappresentato da una lettera aperta del 03/12/2013 a cura di 4 società scientifiche di sanità pubblica quali AIE (associazione italiana di epidemiologia), SITI (società Italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica) FIP (Federazione italiana della pneumologia) e SITAB (Società italiana di tabaccologia). Sottolineamo alcune affermazioni:
“la ricerca scientifica sugli effetti della e-cig è solo in fase iniziale, tuttavia si conosce che:
la e-cig caricata con nicotina, confrontata alla t-cig, è meno dannosa perché non contiene prodotti di combustione, portatori di tutta la carica cancerogena dei prodotti del tabacco;
l’assorbimento di nicotina dalle e-cig comporta comunque un aumento del rischio di eventi cardiovascolari, uno dei rischi rilevanti per la salute legati al tabacco, anche per inalazione passiva nei luoghi chiusi;
anche se si può presumere che i rischi legati all’uso della e-cig non siano comparabili a quelli della combustione del tabacco, non sappiamo quale sia l’effetto dell’esposizione alle componenti non nicotiniche delle e-cig (in particolare anche se il consumo orale di glicole propilenico è considerato non dannoso, devono essere ancora valutati i possibili rischi associati alla sua inalazione prolungata)”.
 
L'eventuale valutazione del rischio che un Datore di Lavoro deve fare riguarda certamente l'esposizione passiva a nicotina, perché, come indicato dalla Lettera aperta, è possibile un rischio cardiovascolare per le persone presenti nell'ambiente, tanto più se non è nota la carica di nicotina che il fumatore e-cig / i fumatori e-cig utilizzano.
Gli altri componenti allo stato attuale non solo sono poco noti (glicole propilenico, metalli, aromi), ma sono molto variabili, a quel che si conosce, a seconda del produttore e delle opzioni possibili.
Rispetto a un processo produttivo, la produzione di “fumo”, legato alla presenza di uno o più fumatori e-cig, di uno o più episodi, crea una variabilità di condizioni ambientali che rendono impossibile qualunque assennata valutazione anche sotto il profilo quantitativo.
Ne deduciamo che il Datore di Lavoro non ha vie di uscita, se non quella di proibire.
 
Questo ragionamento però non inficia alcuni pregi delle sigarette elettroniche.
Usciamo dagli ambienti chiusi, nei quali entrano in gioco il problema dell’esposizione passiva di altri, che hanno diritto di essere preservati da ogni possibile rischio, e in particolare usciamo dagli ambienti di lavoro, dove la valutazione dei rischi è a nostro avviso improponibile.
E' possibile che il fumo delle e-cig sia meno nocivo del fumo di tabacco, perché non contiene tutti i prodotti di combustione che sono responsabili dei danni a carico dell'apparato respiratorio (tumore polmonare e bronchite cronica da prodotti della combustione) e del cuore (limitatamente al rischio d’infarto legato alla presenza di ossido di carbonio). Per un accanito fumatore, il danno globale da e-cig potrebbe essere inferiore a quello derivante dall'uso di t-cig. Quindi, se fuma all'aperto, dove non fa danni ad altri, per lui potrebbe essere meglio.
La composizione del vapore tuttavia non è omogenea né verificata da organismi imparziali e competenti in tema di sanità. Questa preoccupazione nasce anche da una segnalazione del Fud and Drug Administration statunitense, che ha rintracciato in alcuni campioni di cartucce insieme al dietilenglicole, composti cancerogeni come le nitrosamine. Non essendo un prodotto sottoposto a controlli, può succedere di tutto.
Ancora, i firmatari della lettera aperta sopra ricordata affermano che “ il primo studio rigoroso recentemente pubblicato mette in dubbio che la e-cig possa essere un presidio efficace per smettere di fumare”.
C'è inoltre la preoccupazione che la sigaretta elettronica possa essere un’iniziazione ai giovani rispetto al fumo di tabacco. E' notorio che la nicotina crea dipendenza, ed è su questa base che si sviluppa la preoccupazione del possibile passaggio alla dipendenza dal tabacco. Tuttavia anche questo non è ancora stato studiato a sufficienza, perché questo tipo di studi richiede anni di follow up e l’introduzione della e-cig è ancora recente.
 
In conclusione, l'introduzione della e-cig è troppo recente per avere studi scientifici su vantaggi e svantaggi. La mancanza di norme e controlli (ricordiamo che non c'è nessuna scheda tecnica di prodotto) sulla composizione rende problematica la certezza dei rischi attesi da studiare. Il riflesso socio-educativo è ancora completamente ignoto, forse ancora di più della incerta composizione chimica. Come affermare un principio di prudenza senza ostacolare il percorso di chi utilizza la e-cig perché ha (già) deciso di smettere di fumare?
A mio avviso deve tornare a valere la regola del divieto di utilizzo negli ambienti chiusi.
 
 
Emanuela Bellotto
Medico specialista in medicina del lavoro
 

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