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"Linee guida per gli adempimenti di sicurezza negli studi professionali"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
28/02/2014 - Non solo le aziende, ma anche gli
studi professionali in cui siano presenti dipendenti devono rispettare la normativa sulla sicurezza e i vari adempimenti richiesti.
Per questo motivo la Commissione Sicurezza del Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei periti industriali laureati ( CNPI)
ha elaborato un breve documento, una sorta di linea guida sui
principali obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, cui gli Studi Tecnici con dipendenti
devono adempiere.
Le
“
Linee guida per la verifica degli
adempimenti di sicurezza negli studi professionali in osservanza al D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.” consentono dunque ai titolari degli studi un approccio
immediato per individuare gli adempimenti necessari al rispetto degli obblighi
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
In
particolare il documento è applicabile ogni qualvolta ricadano le seguenti
condizioni:
-
“presenza di almeno un lavoratore, così come definito all'art. 2, c. 1, l. a),
T.U. e computabile come previsto dall'art. 4, T.U. Premesso che tutti i
lavoratori devono essere tutelati (quindi anche i praticanti, i
tirocinanti,
i titolari di CO.CO.PRO, ecc.), i lavoratori computabili sono, a titolo
esemplificativo, i soci dello studio associato, gli apprendisti, ecc.;
- il numero di lavoratori (computati secondo il predetto
art. 4, T.U.) non sia superiore alle dieci unità;
- l'attività non sia soggetta a C.P.I. ( Certificato
Prevenzione Incendi)
dovuto, ad esempio, alla presenza di archivi cartacei”;
- “i rischi a cui sono esposti i lavoratori
siano unicamente quelli derivanti dallo svolgimento di attività di tipo
tecnico-amministrativo, in assenza, quindi, di esposizione ad agenti chimici,
biologici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere
esplosive, campi elettromagnetici, uso di macchine utensili, ecc”.
Il
vademecum segnala che per
attività di
tipo tecnico-amministrativo “si intendono, a titolo esemplificativo, quelle
che richiedono l'uso di attrezzature elettriche come fotocopiatrici, stampanti,
telefoni, postazioni PC, e attrezzature
manuali come forbici, pinzatrici, tagliacarte, cutter, scale”.
Alla
linea guida sono inoltre allegati:
-
un modello semplificato di valutazione dei rischi;
-
un fac-simile di verifica periodica di attrezzature o dispositivi antincendio.
Sottolineiamo
tuttavia che il documento, che rimane comunque un utile promemoria, è stato
realizzato nell’ottobre del 2010 e non sono dunque considerati gli ultimi
aggiornamenti in materia di sicurezza.
Ad
esempio ricordiamo che dal primo giugno del 2013 non è più possibile
l’autocertificazione della valutazione dei rischi. E come indicato dal Decreto Interministeriale del 30
novembre 2012 sulle
procedure standardizzate, i
datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n.
81/2008. E anche le imprese che occupano fino a 50 lavoratori possono - nei
limiti previsti dall’art. 29, comma 7 del D.Lgs 81/2008 - avvalersi delle procedure
standardizzate
per la valutazione dei rischi.
Non
solo, ma a seguito della legge di conversione
n. 98/2013
sarà inoltre possibile valutare i rischi utilizzando un modello ministeriale
previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a
basso rischio di infortuni e malattie professionali individuate da un futuro
decreto sulla base di criteri e parametri oggettivi.
Nota: come da noi segnalato questo non è un documento recente e,
infatti, abbiamo aggiunto alcuni degli aggiornamenti normativi di cui è necessario
tener conto. Tuttavia è uno dei pochi documenti dedicati ad ambienti di lavoro
apparentemente sicuri come gli studi professionali.
Commissione Sicurezza del Consiglio
Nazionale Periti Industriali e dei periti industriali laureati, “ Linee guida per la verifica degli adempimenti di sicurezza
negli studi professionali in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”,
versione ottobre 2010 (formato PDF, 322 kB).
RTM
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