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" Ambienti confinati: le istruzioni per la fase preparatoria dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
03/03/2014 - Il D.Lgs. 81/2008 all’art. 15, comma 1, lett. c, impone l’eliminazione dei rischi in base al progresso tecnico e per i
lavori negli ambienti confinati c’è in realtà un solo modo per eliminare il rischio alla fonte:
eseguire i lavori rimanendo all’esterno.
Questo è l’approccio di fondo delle “
Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati”, realizzate dal gruppo di lavoro denominato “ Ambienti Confinati”,
insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs
81/2008 della Regione Emilia Romagna, con la collaborazione, nella fase
di seconda revisione, dell’ing. Adriano Paolo Bacchetta.
Nelle premesse si sottolinea come
il progresso tecnico, anche in questo campo, sta evolvendo e “per i lavori in
ambienti confinati, considerando gli elevati rischi per la sicurezza e salute
in gioco, la valutazione delle modalità di lavoro scelte rispetto alle
tecnologie disponibili diventa il punto centrale, al quale gli organi di
vigilanza presteranno particolare attenzione. In altri termini
è il datore di lavoro che deve dimostrare
che per l’esecuzione dei lavori non vi è alternativa all’accesso”.
Come detto nell’introduzione, è
il citato art. 15 che detta l’orientamento generale: eliminazione dei rischi e,
ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in base al progresso
tecnico.
Tuttavia “la mera applicazione
del progresso tecnico è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Gli
interventi negli ambienti confinati richiedono, oltre all’applicazione della
migliore tecnologia, anche una gestione della prevenzione nella quale la conoscenza
dei rischi, la formazione e l’addestramento, integrati in una organica
progettazione, sono fondamentali”.
Il documento dopo aver affrontato
la definizione di ambiente
confinato, i problemi di questi ambienti e l’analisi dei rischi, si
sofferma ampiamente sulle varie
fasi di
lavoro.
La
sequenza operativa può essere così suddivisa:
1. Individuazione del
Responsabile degli interventi
2. Attività conoscitive
3. Valutazione dei rischi e
Redazione procedure di lavoro e salvataggio
4. Predisposizione del Permesso
di ingresso e delle attrezzature
5. Riunione iniziale (Briefing) e
informazione/formazione specifiche
6. Controlli iniziali
(attrezzature, luoghi, ecc.)
7. Segregazione dell’area di
lavoro
8. Isolamento da fonti pericolose
di energia e materia
9. Predisposizioni per
l’ingresso/uscita
10. Ventilazione/Bonifica
11. Analisi atmosfera interna
12. Compilazione
dell’autorizzazione di accesso
13. Attività all’interno
dell’ambiente confinato
14. Messa in sicurezza del sito
15. Riunione finale (Debriefing)
In questo articolo ci soffermiamo
sulla Sezione 1, la
fase preparatoria
dei lavori, comprendente i punti 1, 2, 3 e 4 della sequenza.
Riguardo alla
individuazione del Responsabile degli
interventi il documento ricorda che il datore di lavoro del personale che
opererà nell’ambiente confinato “deve individuare un responsabile degli
interventi (che può essere lo stesso datore di lavoro) che autorizzerà per
iscritto, su apposito modulo di autorizzazione/permesso di ingresso” (ne è
presente un esempio in allegato al documento), le operazioni da svolgere,
“nonché l’ingresso degli operatori dopo verifica dell’attuazione delle
procedure di bonifica stabilite”. In caso di appalto il datore di lavoro committente
deve designare un proprio rappresentante competente che vigili sui lavori e si
coordini con il responsabile di cui sopra”.
Veniamo alla misure minime di
prevenzione correlate alle
attività
conoscitive:
- “deve essere effettuata la
ricerca di tutta la documentazione relativa al luogo confinato comprensiva di
disegni, specifiche tecniche, ecc. Questa attività fondamentale ricade sul
datore di lavoro committente o suoi delegati;
- deve essere effettuata la
misura strumentale del tenore di ossigeno e della concentrazione
di eventuali gas o sostanze pericolose normalmente presenti nell’ambiente
confinato. Si dovrà inoltre valutare l’eventuale rischio connesso alla
presenza, anche solo occasionale o accidentale, di ulteriori gas o sostanze
pericolose;
- è importante effettuare un
sopralluogo conoscitivo dell’intorno del luogo confinato, ponendo attenzione
sia alla corrispondenza tra la documentazione in possesso e lo stato reale del
sito che alle caratteristiche del luogo confinato (aperture, accessi, ecc) anche
ricercando eventuali rischi interferenti (sfiati, ecc.). Qualora sia
tecnicamente possibile, è sempre raccomandabile effettuare una video ispezione
dall’esterno del locale
confinato; l’eventuale registrazione può essere un’utile informazione da
fornire preventivamente agli operatori”. Il documento segnala poi l’importanza
di un verbale scritto dei sopralluoghi in caso di appalto e/o in situazioni
complesse.
Queste le istruzioni operative
per la
valutazione dei rischi e
redazione procedure di lavoro e salvataggio:
- “sulla base dei documenti a
disposizione, degli elementi raccolti durante i sopralluoghi e delle esperienze
maturate, deve essere effettuata o aggiornata la Valutazione dei rischi,
considerando l’eventuale opportunità di suddividere l’intervento in più fasi.
Grande enfasi si deve porre nella progettazione delle operazioni di
salvataggio;
- sulla base della valutazione
dei rischi, vanno redatte o aggiornate le procedure di lavoro e di salvataggio
specifiche per l’ intervento” (un allegato al documento è relativo ai criteri
per la stesura di una Procedura). Si ricorda che copia delle procedure “deve
essere consegnata ed illustrata ad ogni lavoratore durante una specifica
iniziativa di formazione/ addestramento. Questa attività risulta a carico del
datore di lavoro dell’impresa che esegue i lavori;
- le procedure di emergenza
devono stabilire, in relazione al livello di rischio e alle possibili cause
dell’emergenza, le modalità di effettuazione degli interventi
di soccorso. In particolare deve essere stabilito se è sufficiente la
tecnica di ‘Non ingresso di salvataggio’ o se è necessario adottare il sistema
di ‘Entrata di salvataggio’”. Il documento riporta cosa è da definire in
entrambi i casi;
- “all’esterno di ogni luogo
confinato deve essere sempre presente almeno una persona con funzione di
sorveglianza/allertamento, che può coincidere con lo stesso responsabile degli
interventi, che non deve mai entrare nel luogo confinato in quanto deve
sorvegliare personalmente e con continuità l’attività in corso. L’eventuale
squadra designata per operazioni di salvataggio deve essere disponibile nei
pressi del luogo confinato per poter intervenire immediatamente in caso di
necessità;
- il numero di addetti
all’emergenza/salvataggio deve essere proporzionato al numero di lavoratori
operanti all’interno del luogo confinato e alla complessità delle operazioni di
soccorso. Va inoltre considerata la possibile esigenza di provvedere, anche
contemporaneamente, sia all’attività di salvataggio (essenzialmente recupero),
sia all’attività di primo soccorso sanitario (da svolgersi all’interno o
all’esterno a seconda delle situazioni), sia al supporto operativo ai
soccorritori”. Nel documento sono riportate diverse tabelle per indirizzare
nella definizione del numero dei soccorritori di emergenza/salvataggio;
- “la squadra di salvataggio
dovrà disporre delle competenze idonee ai tipi di emergenza previsti. Ciò
significa che oltre alle competenze sanitarie, può essere necessaria la
presenza di personale in grado di effettuare interventi tecnici come:
misurazioni in continuo dell’atmosfera, apertura rapida di varchi in pareti
metalliche, ecc”.
Concludiamo affrontando il tema
della
predisposizione del permesso di
ingresso e delle attrezzature:
- “il datore di lavoro della
ditta esecutrice o un suo delegato predispone l’autorizzazione/ permesso
all’ingresso indicando le operazioni da effettuare prima dell’ingresso;
- deve essere predisposta la
necessaria attrezzatura per effettuare la lavorazione e il salvataggio, ponendo
particolare attenzione agli accessori: scelta utensili elettrici e/o ad aria
compressa, eventuali raccordi o adattatori delle tubazioni dell’aria, para
spigoli per la fune di recupero, apparecchi illuminanti elettrici o pneumatici,
apparecchi di comunicazione, ecc. Tra le attrezzature da considerare con
particolare attenzione, è da comprendere anche l’eventuale gruppo
elettrogeno e/o altri sistemi per garantire, se necessaria, la continuità
dell’alimentazione elettrica (per la ventilazione, l’illuminazione, le
comunicazioni, i monitoraggi, ecc.). In caso di rischio incendio/esplosione,
tutte le apparecchiature, i DPI e gli indumenti devono essere conformi alle
direttive ATEX, con caratteristiche idonee alle sostanze pericolose presenti”.
L’elenco dell’attrezzatura sarà riportato nella procedura di lavoro e/o nella
procedura di emergenza e nell’autorizzazione/permesso all’ingresso “andranno
indicati i DPI, l’attrezzatura di salvataggio e la strumentazione per il
monitoraggio”;
- “dovrà essere sempre eseguita
la verifica delle attrezzature, effettuando le eventuali operazioni necessarie
a renderle idonee all’impiego (manutenzioni, esclusioni, riparazioni,
ripristini, ricariche, ecc.)”.
Regione Emilia Romagna, “ Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro per i lavori in ambienti confinati”, documento realizzato dal gruppo
di lavoro denominato “Ambienti Confinati”, insediato dal Comitato Regionale di
Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/2008 della Regione Emilia Romagna. Gli
autori delle indicazioni operative sono Villiam Alberghini, Lorena Bedogni,
Patrizia Ferdenzi, Luca Cavallone, Giuseppe Fioriti, Paolo Ghini, Celsino
Govoni, Giampiero Lucchi, Massimo Magnani, Stefano Moretti, Luigi Trimarchi,
Gianfranco Tripi – Revisione a cura di Stefano Moretti, Massimo Magnani,
Patrizia Ferdenzi e Paolo Ghini (formato PDF, 1.42 MB).
Tiziano Menduto
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