News
"Aggiornate le indicazioni operative su rischi fisici e decreto 81"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
11/03/2014 - Pubblicata la
nuova revisione, approvata il 13
febbraio 2014, del documento elaborato dal Coordinamento Tecnico per la
sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome dal
titolo “
Decreto Legislativo 81/2008,
Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi
dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni
operative”.
Il documento, realizzato in
collaborazione con l’Inail e l’Istituto Superiore di Sanità, punta in
particolare a risolvere i più comuni quesiti che vengono generalmente proposti
ai tecnici del settore nell’ambito degli
agenti
fisici. In alcuni casi si forniscono indicazioni temporanee, pur sempre “con
l'obiettivo di presentare percorsi legislativamente corretti e tecnicamente
attuabili”, perché per alcuni temi “il dibattito tecnico e la produzione
normativa sono ancora in corso o appena avviati”.
Ricordiamo che le indicazioni
riportate nel documento riguardano tutti i rischi previsti dal Titolo VIII
(Agenti fisici) del DLgs.81/2008 e s.m.i., ad esempio con riferimento ai rischi
di esposizione
al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici e alle radiazioni
ottiche artificiali.
Con la nuova revisione il testo è
ripreso e aggiornato tenendo conto dei provvedimenti normativi e legislativi più
recenti, sino, da ultimi, alla Direttiva
2013/35/UE e al “decreto del fare”.
Inoltre nel nuovo aggiornamento
sono evidenziati i passaggi nuovi “al fine di facilitare, per chi già conosceva
le Indicazioni operative, il riconoscimento dei punti più significativi sui
quali si è intervenuti”.
Non mancano, oltre all’indicazione
aggiornata delle norme tecniche di riferimento, anche
nuovi allegati.
Ad esempio con riferimento ai
documenti pubblicati dal CENELEC nel quadro delle varie direttive europee di
mercato che richiamano i requisiti della direttiva 2004/40/CE e/o della
raccomandazione 1999/519/CE per la protezione della popolazione.
O a una tabella relativa ai
luoghi di lavoro, apparecchiature conformi e loro eccezioni ai fini della
valutazione del rischio per portatori
di protesi ed altri dispositivi medici impiantati.
Concludiamo la breve
presentazione di questo documento, su cui PuntoSicuro tornerà nei prossimi
giorni, con la risposta ad una delle domande più frequenti sul tema degli
agenti fisici:
da quando i vari Capi del
Titolo VIII del DLgs. 81/2008 sono pienamente in vigore?
Il
Capo I (Disposizioni generali) del Titolo VIII è “pienamente in
vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori
produttivi dal 01/01/2009”.
È tuttavia da precisare –
continua il documento - che “mentre tale data è la stessa anche per l’entrata
in vigore del
Capo II (rumore) e
Capo III (vibrazioni) con la
specificazione che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009 sono in vigore dal
20/08/2009 e con le deroghe ex art.306, comma 3, per il
Capo IV (campi elettromagnetici) e
Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto
una entrata in vigore differita per tempi significativi.
Infatti, relativamente ai campi
elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo
306 del Testo Unico prima e l’emanazione della Direttiva 2013/35/UE (che ha
abrogato la Direttiva 2004/40/CE cui è ispirata l’attuale formulazione del Capo
IV) poi, l’entrata in vigore di questo Capo dovrebbe avvenire (con un testo
diverso dall’attuale in quanto sostanzialmente allineato proprio alla Direttiva
2013/35/UE) entro il 01/07/2016.
Il Capo V ( radiazioni ottiche
artificiali) è pienamente in vigore dal 26/04/2010.
Si sottolinea comunque il
principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito
relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro
alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli
derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste
quindi
l’obbligo (sanzionabile) alla
valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per
minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda
i compiti di vigilanza, fino alla data di entrata in vigore del recepimento
italiano della Direttiva
2013/35/UE non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli
obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII, ma resteranno
validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I
e nel Capo I del Titolo VIII”.
In questo contesto – conclude la
risposta - si “consiglia comunque, provvisoriamente, di riferirsi ai principi
desumibili dal Capo IV del Titolo VIII, che comunque sono coerenti con i
principi della nuova Direttiva 2013/35/UE, anche tenuto conto del richiamo alle
norme tecniche ed alle buone prassi di cui all’art.181” (del D.Lgs.81/2008,
ndr).
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1158 volte.
Pubblicità