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"Impianti termici, da giugno i nuovi Libretti"
fonte www.edilportale.com / Risparmio energetico
11/03/2014 - Dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti di
‘Libretto di impianto per la climatizzazione’ e al termine degli
interventi di controllo e manutenzione deve essere redatto il ‘Rapporto
di efficienza energetica’.
È quanto prevede il DM 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene i modelli di ‘Libretto di impianto per la climatizzazione’ e di ‘Rapporto di efficienza energetica’, di cui al Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ( Dpr 74/2013)
Il Rapporto di efficienza energetica riguarda soltanto gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Sono esclusi gli termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, di cui al Decreto Rinnovabili ( Dlgs 28/2011), ferma restando la compilazione del Libretto.
Il Libretto e il Rapporto dovranno essere compilati utilizzando i modelli riportati nell’ Allegato al DM 10 febbraio 2014, e potranno essere integrati con schede aggiuntive, eventualmente richieste dalle Regioni.
I nuovi modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 sostituiscono quelli emanati con il DM 17 marzo 2003. Per gli impianti esistenti al 1° giugno 2014, i ‘Libretti di centrale’ e i ‘Libretti di impianto’ già compilati e conformi al DM 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo Libretto.
Gli allegati II, III, IV e V del DM 10 febbraio 2014 sostituiscono gli allegati F e G del Dlgs 192/2005.
È quanto prevede il DM 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene i modelli di ‘Libretto di impianto per la climatizzazione’ e di ‘Rapporto di efficienza energetica’, di cui al Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ( Dpr 74/2013)
Il Rapporto di efficienza energetica riguarda soltanto gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Sono esclusi gli termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, di cui al Decreto Rinnovabili ( Dlgs 28/2011), ferma restando la compilazione del Libretto.
Il Libretto e il Rapporto dovranno essere compilati utilizzando i modelli riportati nell’ Allegato al DM 10 febbraio 2014, e potranno essere integrati con schede aggiuntive, eventualmente richieste dalle Regioni.
I nuovi modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 sostituiscono quelli emanati con il DM 17 marzo 2003. Per gli impianti esistenti al 1° giugno 2014, i ‘Libretti di centrale’ e i ‘Libretti di impianto’ già compilati e conformi al DM 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo Libretto.
Gli allegati II, III, IV e V del DM 10 febbraio 2014 sostituiscono gli allegati F e G del Dlgs 192/2005.
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