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"Ospedali: recepita la direttiva sulla prevenzione da ferita da taglio "

fonte www.insic.it / Salute

12/03/2014 - È stato pubblicato in Gazzetta del 10 marzo, il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 che attua la direttiva 2010/32/UE con la quale è stato recepito l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Si trattava di una delle direttive attese in forza del mancato recepimento delle norme concordate a livello internazionale: il provvedimento sarà in vigore dal 25 marzo
.

Il Decreto introduce nel Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) il Titolo X-bis composto da nuovi articoli, ovvero gli Art. 286-bis-septies con nuove misure di prevenzione protezione per i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
L'Art. 286-quater indica le Misure generali di tutela e l'obbligo per il datore di lavoro di garantire formazione e risorse al personale per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
Richiede l'adozione di misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione (cui devono partecipare anche lavoratori e loro rappresentanti) che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro. Raccomanda poi di non supporre mai inesistente un rischio, di assicurare adeguate misure di sensibilizzazione, pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati e segnalare gli infortuni.

L'Art. 286-quinquies richiede che nella valutazione dei rischi il datore di lavoro includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione,e dovrà individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Nell'Art. 286-sexies si indicano le Misure di prevenzione specifiche, nel caso si evidenzi rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione fra le quali l'uso e l'eliminazione in sicurezza dei dispositivi medici taglienti e dei rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri. Ma anche occorre prevedere l'eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati, l'adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza e il divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture (vedi nfra articolo).

Infine, all' Art. 286-septies si stabiliscono le sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies (Valutazione dei rischi).
Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies (Misure di Prevenzione specifiche ).

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