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"I pregi e i difetti delle linee guida sui modelli organizzativi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
20/03/2014 - Il tanto atteso documento contenente le
linee guida relative a modelli di organizzazione e gestione sicurezza nelle piccole e medie imprese (PMI) avente
valore esimente per i reati D.lgs 231/01 è finalmente legge come era
previsto nel comma 5 bis dell’articolo 30 D.lgs. 81/08.
In un periodo di forte incremento dei processi a carico delle
organizzazioni per i reati di omicidio colposo e lesioni in base al
d.lgs 231/01 quanto indicato nell’articolo 30 del testo unico sicurezza è
particolarmente importante perché stabilisce i requisiti che un modello di organizzazione e gestione deve
avere perché venga considerato “valido” dal giudice, ovvero atto ad
evitare le sanzioni pesantissime del D.lgs 231/01. Detto in termini più
giuridici, abbia efficacia esimente.
Nell’articolo 30 D.lgs. 81/08 sono indicati gli adempimenti e i
requisiti di legge (che si trovano in vari punti del Testo Unico) che il
modello di organizzazione e gestione deve possedere.
Tra questi vi sono elementi specifici non obbligatori per legge
come per es. l’aspetto sanzionatorio che l’organizzazione deve adottare
se vuole evitare le sanzioni del D.lgs 231/01.
Come in altre parti del Testo Unico, per agevolare le piccole e
medie imprese -secondo la definizione Europea di PMI- nel difficile
compito di implementare un modello di organizzazione e gestione, è stata
prevista la definizione di una linea guida.
Tale documento è stato approvato dalla Commissione Consultiva Permanente nel novembre 2013 ed è diventato ufficiale con il decreto del 13 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014.
Vediamo per sommi capi il
contenuto della
linea guida.
Lo
scopo del documento è aiutare le
PMI a sviluppare e rendere efficace un modello
di organizzazione e gestione conforme all’art 30 del D.lgs 81/08 che sia esimente
per le responsabilità da reati sicurezza per l’organizzazione.
L’impostazione della linea guida è quella dei
sistemi di gestione, basati su ciclo PDCA (plan, do, check, act) (come per
esempio le linee guida Uni Inail parti sociali e le linee guida 18002) solo che
arriva ad un grado di dettaglio maggiore, comprendendo parte della modulistica
necessaria.
La modulistica presente, come vedremo, non
copre tutti gli aspetti citati e a nostro avviso è carente.
Ma procediamo con ordine.
Nelle
pagine iniziali si chiarisce
subito che l’implementazione di un MOG anche se agevolato dalla linea guida non
è semplice e l’azienda deve valutare se ne vale la pena, poiché non si tratta
di adempimenti obbligatori di legge. Questo sminuisce un po’ l’obiettivo
iniziale. Insomma non è per tutti.
Come da ciclo PDCA si inizia con la politica
di salute e sicurezza sul lavoro, obiettivi e piano di miglioramento.
La declinazione che si da della
politica
è di tipo operativo con indicazione (tramite l’allegato II) per ogni obiettivo
di quali sono le azioni da compiere, come misurarle e chi ne è il responsabile
ecc.
Gli indicatori che si trovano a pagina 7
rappresentano un buon esempio.
Per quanto attiene al punto 4 “
rispetto
degli standard
tecnico strutturali di legge..” c’è scritto “come”
l’azienda si dovrebbe organizzare, ma la documentazione fornita è molto scarsa.
Non c’è un elenco fac simile di tutti gli standard di legge da cui poter
attingere. Inoltre più importante di un registro normativo, è il registro degli
adempimenti, ove viene indicato cosa l’organizzazione deve fare.
Riguardo ai riferimenti alla manutenzione,
appena accennati (manca ad esempio un inventario di attrezzature, un piano di
manutenzione, la formalizzazione di incarichi), vi è solo una “scheda macchina”
(allegato 4).
Punto 5:
Valutazione rischi.
La parte dedicata alle attività di
valutazione dei rischi e predisposizione di misure è costituita da una sola
pagina. Si fa riferimento alle procedure standardizzate. Per chi non adotta le procedure
standardizzate manca tutto. Ricordiamo che le PMI, nella definizione Europea, possono
arrivare a 250 lavoratori, soglia ampiamente superiore a quella in cui sono
consentite le procedure standardizzate.
Poiché la valutazione dei rischi è il cuore
del sistema, la paginetta buttata la ci sembra molto, molto poco.
La
pagina sui DPI con il modulo di
consegna si fa fatica a metterla assieme al resto. La sua utilità in ottica di
prevenzione è modesta.
Il punto 6 dedicato alle
attività di
natura organizzativa (gestione emergenze e primo soccorso) è anch’esso
molto carente e non vi è modulistica a corredo.
La sezione 7 (
gestione degli appalti)
è quasi praticamente vuota. Sembra un riassunto molto stretto dei principali
obblighi di legge. Manca del tutto la modulistica.
Nulla c’è a proposito della consultazione dei
lavoratori, della gestione della sorveglianza sanitaria.
La
formazione invece è molto
sviluppata e arricchita di modulistica per la gestione della
info/formazione/addestramento (programma annuale tipo, registro presenze,
scheda di formazione del lavoratore, registro addestramento).
Nel punto 11 (
vigilanza sul rispetto delle
procedure e delle istruzioni) viene ricopiata la legge, ma senza fornire
idee su come effettuare realmente, sul campo, la vigilanza.
Sulla
raccolta delle certificazioni di
legge (punto 12) l’allegato 10 è un fac simile. Meglio sarebbe stato se
fosse stato compilato.
L’impostazione seguita per le
verifiche
periodiche sull’applicazione ed efficacia delle procedure adottate è quella
tipica dei sistemi di gestione con tre sezioni (sorveglianza monitoraggio
dell’adozione di procedure/modelli, indagine per infortuni e incidenti,
gestione non conformità ed azioni correttive e preventive). Vi è qualche modulo
per la gestione delle indagini per infortuni/incidenti e non conformità
(allegati 11 e 12) e il piano di monitoraggio.
Il punto 15 (
articolazione di funzioni)
in modo molto sintetico elenca ruoli e funzioni di legge. Quanto riportato è
una sintesi ovvia.
Il punto 16 (
sistema disciplinare)
chiarisce il requisito di formalizzare un sistema disciplinare, tema che non è
presente nei sistemi di gestione. Anche in questa sezione non è fornito nessun
modulo/esempio. Sarebbe stato opportuno fornire ulteriori indicazioni in
merito.
Il punto 17 è relativo al
Sistema di
controllo sull’attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità dello stesso, che in ambito Legge 231/01 è
assicurato dall’ Organismo di
Vigilanza.
Questo è un punto importante. Il Testo Unico
Sicurezza (articolo 30) diversamente dalla Legge 231 non richiede l’espressa
presenza di un organismo di vigilanza con i requisiti di cui all’articolo 6
D.lgs 231/01, ma un “idoneo sistema di controllo”.
L’impostazione fornita dalla linea guida
ministeriale è quello che la funzione di controllo sul funzionamento del modello
può essere esercitata in alternativa da:
- audit interno e riesame (ci si basa sulla
circolare dell’11/7/2011) solo qualora vi sia un ruolo attivo e documentato
dell’ “alta direzione” che poi è identificata negli enti di piccole dimensioni
dall’organo dirigente, che nel linguaggio D.lgs 81/08 è il datore di Lavoro.
-dall’OdV come previsto dal D.lgs 231/01.
Per quanto riguarda gli
audit interni
la linea guida ricalca le prassi in uso nei sistemi di gestione (programmazione
degli audit, identificazione auditor interni, conduzione dell’audit). La novità
è rappresentata dal fatto che l’audit deve verificare l’effettiva applicazione
del sistema disciplinare.
La parte dell’audit è molto sviluppata in
termini di testo che di allegati (allegato 14 programma di audit, 15 piano di
audit, 16 verbale di audit)
Segue al punto 17.5 il
riesame. Anche
in questo caso sono forniti molti dettagli e un allegato.
È consigliato un riesame con un frequenza
almeno annuale.
Commenti
Il documento non è una linea guida (cioè non
enuncia solo principi), né una linea guida operativa esaustiva (fornisce esempi
e modulistica per tutti gli aspetti esaminati). Sta a metà.
Mancano del tutto le
procedure e
istruzioni operative che devono comunque esistere. Facciamo fatica a
immaginare una organizzazione che operi quanto prescritto dal Mog senza
procedure e istruzioni operative come d’altra parte riportato nel punto 14
(..Idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività)
ove espressamente si citano: Moduli e registrazioni, istruzioni operative,
Manuale, Procedure.
Il pregio del documento è la sua “
semplicità”.
Si voleva semplificare e questo ha comportato dei tagli a dei moduli che a
nostro avviso sono necessari.
Alcuni argomenti (come per esempio appalti,
DPI, valutazione rischi) sono molto scarni e senza una modulistica di supporto.
Altri come audit e riesame sono trattati ampiamente.
Per implementare un Modello di organizzazione
e gestione completo l’azienda deve lavorare ancora molto attingendo dalle
procedure e istruzioni di un sistema di gestione Uni Inail o BS
OHSAS 18001.
Il grosso problema è legato all’
efficace
attuazione del modello. Con una circolazione annuale di audit/ riesame
penso sia difficile dimostrare l’efficacia ad un Giudice. Altri punti deboli
sono l’erogazione di sanzioni e la verifica dell’applicazione di queste da
parte dell’audit.
Ing. Riccardo
Borghetto
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