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"Regione Puglia: norme per la sicurezza e il benessere sul lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

21/03/2014 -
Realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio, attivare e sostenere sportelli informativi, stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, promuovere processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti, divulgare le buone pratiche, coordinare le azioni di informazione, formazione, assistenza, controllo e vigilanza e monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questi sono alcuni degli interventi contenuti nell’articolo 4 della  Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro” di cui si è recentemente dotata la  Regione Puglia. Regione che, riguardo ai temi della salute, è generalmente citata sui media solo in relazione all’impatto ambientale degli impianti siderurgici dell’ Ilva di Taranto.


La nuova legge regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 10 marzo 2014, presenta all’Articolo 1 alcuni principi e finalità.
Ad esempio la norma “favorisce la crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il benessere nei luoghi di lavoro”.
E riguardo alle attività di indirizzo, programmazione e coordinamento la Regione Puglia coordina gli interventi presentati nel Capo 1 della legge (Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare il benessere durante il lavoro) esercita “funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”. E per l’esercizio di tali funzioni si avvale del Comitato regionale di coordinamento (CRC) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’articolo 3 si sofferma specificatamente sul Comitato regionale di coordinamento e sui vari compiti e funzioni.
 
Dopo aver elencato i previsti interventi per la sicurezza e la salute del lavoro (Art. 4), che comprendono, ad esempio, anche la realizzazione di campagne informative e la promozione di codici di condotta etici, la legga si sofferma sugli interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro (Art. 5) e sulle disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro (Art. 6). Ad esempio la Regione Puglia “prevede l’adozione, mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale, di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro e ricerca del benessere lavorativo”.
 
Segnalando che la legge affronta anche il tema degli “ interventi per la qualità del lavoro e il benessere lavorativo” (Art. 7), relativi ad esempio alla concessione di contributi, ci soffermiamo tuttavia sul secondo Capo della Legge relativo a un tema che PuntoSicuro ha ripreso più volte in questi mesi. Un tema che anche gli avvenimenti di Taranto rendono un punto irrinunciabile per il futuro del nostro paese: la responsabilità sociale delle imprese (RSI).
 
All’articolo 8 la Regione Puglia indica che “al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress, riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura della responsabilità sociale nell’ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di responsabilità sociale delle imprese”.
E per queste finalità la Regione promuove “l’adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come adesione volontaria a codici di condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali e ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in generale, con tutti i soggetti con i quali interagiscono”.
 
Dopo aver elencato alcuni indirizzi per le discipline e le buone pratiche liberamente adottabili dai datori di lavoro, con l’Art. 9 si istituisce “un albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al quale possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l’avvio e il mantenimento del percorso della responsabilità sociale mediante l’adozione di documenti, quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.
La legge non si ferma all’istituzione dell’Albo, ma prevede:
- interventi di informazione e sensibilizzazione della cultura della responsabilità sociale e ambientale;
- incentivi per l’assunzione della responsabilità sociale;
- agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili.
 
Concludiamo questa presentazione ricordando che la legge - entrata in vigore il 10 marzo 2014 - si sofferma anche sul tema della prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro (Capo III), ad esempio con riferimento alla promozione e attivazione di specifici sportelli di ascolto sul tema.
 
 
Regione Puglia – Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 8 - “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”.
 
 
 
Tiziano Menduto

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