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"Regione Puglia: norme per la sicurezza e il benessere sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
21/03/2014 -
Realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese, ai
lavoratori autonomi e dei servizi e ai settori produttivi più a rischio,
attivare e sostenere sportelli informativi, stipulare accordi con le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, promuovere
processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti,
divulgare le buone pratiche, coordinare le azioni di informazione,
formazione, assistenza, controllo e vigilanza e monitorare gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Questi sono alcuni degli
interventi contenuti nell’articolo 4 della
Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro” di cui si è recentemente dotata la Regione Puglia.
Regione che, riguardo ai temi della salute, è generalmente citata sui
media solo in relazione all’impatto ambientale degli impianti
siderurgici dell’ Ilva di Taranto.
La nuova legge regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 10 marzo 2014, presenta all’Articolo 1 alcuni principi e finalità.
La nuova legge regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 10 marzo 2014, presenta all’Articolo 1 alcuni principi e finalità.
Ad esempio la norma “favorisce la
crescita della personalità e tutela la dignità del lavoratore, e, in coerenza con
le normative comunitarie e statali, promuove e adotta idonei strumenti di
politica del lavoro per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza,
tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire e a contrastare
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e a ricercare il benessere
nei luoghi di lavoro”.
E riguardo alle
attività di indirizzo, programmazione e
coordinamento la Regione Puglia coordina gli interventi presentati nel Capo
1 della legge (Interventi per rafforzare la sicurezza, la qualità e ricercare
il benessere durante il lavoro) esercita “funzioni di promozione, indirizzo e
coordinamento delle attività di formazione, assistenza, controllo e vigilanza
favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che
svolgono compiti inerenti la materia della sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro”. E per l’esercizio di tali funzioni si avvale del
Comitato regionale di coordinamento (CRC) di cui all’articolo 7 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’articolo 3 si sofferma
specificatamente sul Comitato
regionale di coordinamento e sui vari compiti e funzioni.
Dopo aver elencato i previsti
interventi per la sicurezza e la salute del
lavoro (Art. 4), che comprendono, ad esempio, anche la realizzazione di
campagne informative e la promozione di codici
di condotta etici, la legga si sofferma sugli
interventi per la diffusione del rispetto della legalità nei luoghi di
lavoro (Art. 5) e sulle
disposizioni
in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro (Art. 6). Ad esempio
la Regione Puglia “prevede l’adozione, mediante specifici accordi con le parti
interessate, nelle procedure di affidamento e nei bandi di esecuzione di
appalti pubblici, concessioni e convenzioni di ogni natura in ambito regionale,
di misure specifiche dirette a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire
la migliore tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità
del lavoro e ricerca del benessere lavorativo”.
Segnalando che la legge affronta
anche il tema degli “
interventi per la
qualità del lavoro e il benessere lavorativo” (Art. 7), relativi ad esempio
alla concessione di contributi, ci soffermiamo tuttavia sul secondo Capo della
Legge relativo a un tema che PuntoSicuro ha ripreso più volte in questi mesi.
Un tema che anche gli avvenimenti di Taranto rendono un punto irrinunciabile
per il futuro del nostro paese: la
responsabilità
sociale delle imprese (RSI).
All’articolo 8 la Regione Puglia
indica che “al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del
lavoro e del benessere lavorativo intesi come rispetto dei diritti umani,
sociali, economici, ambientali e come valorizzazione delle risorse umane,
sviluppo delle competenze professionali, attenzione ai fenomeni di stress,
riequilibrio della presenza di genere con particolare attenzione alle diverse
sensibilità, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale e
integrazione dei lavoratori provenienti da altri paesi, promuove la cultura
della responsabilità
sociale nell’ambito delle imprese, degli enti pubblici e privati, delle
amministrazioni locali e tra i cittadini, in coerenza con i principi e gli
obiettivi espressi dalla Commissione europea in materia di responsabilità
sociale delle imprese”.
E per queste finalità la Regione
promuove “l’adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche
socialmente responsabili intese come adesione volontaria a codici di
condotta e buone prassi, discipline e tutele sociali e ambientali nello
svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti
con lavoratori, clienti, utenti e fornitori e, in generale, con tutti i
soggetti con i quali interagiscono”.
Dopo aver elencato alcuni
indirizzi per le discipline e le buone pratiche liberamente adottabili dai
datori di lavoro, con l’Art. 9 si istituisce “un
albo della responsabilità sociale in tema di lavoro al quale
possono iscriversi i datori di lavoro che dimostrino l’avvio e il mantenimento
del percorso della responsabilità sociale mediante l’adozione di documenti,
quali: bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, ovvero mediante
procedure e codici di comportamento certificabili e alla cui stesura hanno
partecipato le organizzazioni sindacali aziendali o, in assenza, quelle
territoriali, iscrizione a enti bilaterali consolidati e operativi costituiti
dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale”.
La legge non si ferma
all’istituzione dell’Albo, ma prevede:
- interventi di informazione e
sensibilizzazione della cultura
della responsabilità sociale e ambientale;
- incentivi per l’assunzione
della responsabilità sociale;
- agevolazioni per i datori di
lavoro socialmente responsabili.
Concludiamo questa presentazione
ricordando che la legge - entrata in vigore il 10 marzo 2014 - si sofferma
anche sul tema della
prevenzione e
tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro (Capo III), ad esempio con
riferimento alla promozione e attivazione di specifici sportelli di ascolto sul
tema.
Tiziano Menduto
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