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"Regione Toscana: regole e modelli per la manutenzione sulle coperture"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
25/03/2014 - Con la
Deliberazione 10 marzo 2014, n. 178,
“Approvazione delle disposizioni di attuazione di cui all’art. 5 comma 4 del
D.P.R.G.T. 18 dicembre 2013 n. 75R in materia di misure preventive e protettive
per l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”, la Regione Toscana ha
deliberato di approvare “
gli allegati 1
ETC_Lett.a, 2_ETC_Lett.b, 3 ETC_Lett.c, 4 ETC_Lett.f e 5 ETC_Lett.h contenenti
gli schemi di riferimento per redigere i contenuti tecnici di cui all’art. 5,
comma 4 del regolamento 75/R, relativo alle istruzioni tecniche sulle misure
preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in
quota in condizioni di sicurezza”.
Tali allegati comprendono diversi
modelli e schemi tecnici relativi all’
elaborato
tecnico della copertura (relazione tecnica illustrativa, programma di
manutenzione, dichiarazione di conformità, ...) indicato all’articolo 5 del del
D.P.R.G.T. 18 dicembre 2013 n. 75R.
Ricordiamo che il
Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 75/R del 18 dicembre 2013 recante il nuovo “
Regolamento di attuazione dell'articolo 82,
comma 15, della Legge regionale 3 gennaio 2005, n° 1 (Norme per il governo del
territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005”,
abroga il precedente Decreto
del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62 allo scopo di
“evitare dubbi interpretativi in ordine alla perdurante vigenza di disposizioni
del regolamento”.
Il
nuovo regolamento della Regione Toscana si è reso necessario – come
indicato nel preambolo del decreto stesso – “a seguito di alcune importanti
novità normative intervenute negli ultimi anni a livello statale, con
particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.
Inoltre l’ambito di applicazione
del regolamento necessitava di una “definizione più chiara, con particolare
riferimento sia agli interventi effettuabili sia alle soluzioni progettuali
ammissibili”. E occorreva anche una ridefinizione dei “compiti che i vari
soggetti sono tenuti a svolgere per quanto riguarda la predisposizione
dell’elaborato tecnico della copertura”.
Il regolamento definisce (art. 1)
“le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le
coperture di nuove costruzioni e di edifici esistenti, prevedendo
l’applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei
successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito
e l’esecuzione dei lavori in quota
in condizioni di sicurezza”. E si applica (art. 2 - Ambito di applicazione) “nella
progettazione e realizzazione di
qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di
nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1”.
Sono invece
esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:
a) gli interventi di manutenzione
ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) i pergolati e le coperture di
manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui
all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005;
c) le coperture che non espongono
ad un rischio di
caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più
elevato rispetto al piano sottostante;
d) gli interventi impiantistici
diversi da quelli definiti all’articolo 3 (definizioni), comma 1, lettera d)
del decreto.
Tra le
novità introdotte dal nuovo regolamento è bene citare:
- la precisazione che anche gli
interventi di natura impiantistica posti in copertura (ad esempio gli impianti
fotovoltaici) necessitano di idonee misure di prevenzione per la successiva
manutenzione;
- la non obbligatorietà di
dotazioni fisse per le coperture di altezza inferiore ai 4 metri e la
possibilità di ricorrere a percorsi di accesso non fissi.
Riportiamo, a questo proposito, i
commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2:
- “le coperture prive di impianti
tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più
elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante
non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive
fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque essere redatto l’elaborato
tecnico della copertura di cui all’articolo 5 indicante le misure sostitutive a
quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della
copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di
qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse
o permanenti”;
- “in relazione ai lavori da
effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento
devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”;
- “le opere e i manufatti
costituenti componenti essenziali del sistema
anticaduta, nella misura strettamente necessaria a garantire l’accesso, il
transito e l’esecuzione dei lavori sulle
coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche
di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la
superficie utile o l’altezza massima delle costruzioni”.
Riportiamo alcune indicazioni
tratte dalla Sezione II del decreto regionale toscano, relativa alle
misure preventive e protettive.
Con riferimento ai casi di cui
all’articolo 2 (Ambito di applicazione), sono progettate e realizzate misure
preventive e protettive al fine di “poter eseguire successivi
interventi impiantistici o di manutenzione
sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e
protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla
copertura;
b) l’accesso alla copertura;
In particolare:
- “i percorsi devono essere di
tipo fisso o permanente e gli accessi devono essere di tipo fisso;
- il transito e l’esecuzione
degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere
garantiti attraverso elementi protettivi di tipo fisso o permanente;
- nei casi di interventi su
coperture esistenti, nei quali non sia possibile adottare misure di tipo fisso
o permanente a causa di caratteristiche strutturali insufficienti a garantire
l’ancoraggio dei sistemi anticaduta, o per contrasto con prescrizioni
regolamentari o con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato
dall’intervento, nella relazione tecnica di cui all’articolo 5, comma 4,
lettera b), devono essere specificate le motivazioni per le quali tali misure
risultano non realizzabili. Devono altresì essere indicate le idonee misure di
tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire
l’esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione della copertura
in condizioni di sicurezza;
- fermo restando l’obbligo di
prevenire il rischio di caduta con le modalità di cui al presente regolamento,
eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio
di sfondamento della superficie di calpestio devono essere comunque raggiungibili,
protette ed adeguatamente segnalate;
- negli interventi impiantistici
comportanti l’installazione sulle coperture calpestabili di pannelli solari
devono essere reperiti appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire
l’installazione e l’uso di un sistema anticaduta garantendo la manutenzione in
sicurezza della copertura e delle sue dotazioni. Tale disposizione non si
applica nei casi di adozione di dispositivi di protezione collettiva permanenti;
- l’obbligo di utilizzo di
sistemi anticaduta deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nella
zona di accesso alla copertura”.
Concludiamo riportando, con
riferimento alla Deliberazione 10 marzo 2014, n. 178, alcune indicazioni
relative all’
elaborato tecnico della
copertura tratte dall’articolo 5 del nuovo regolamento:
- “l’elaborato tecnico della
copertura è redatto in fase di progettazione. A tale adempimento provvede, nei
casi di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui
all’articolo 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia
prevista, provvede il progettista dell’intervento”;
- l’elaborato tecnico della
copertura è aggiornato e completato (ai sensi del comma 4, lettere c), d), e),
f), g), ed h) dell’articolo 5) entro la fine dei lavori. “A tali adempimenti
provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui
dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale figura non sia
prevista, il direttore dei lavori”;
- per i lavori affidati dai
soggetti di cui all’articolo 2 del d.lgs. 163/2006 l’elaborato tecnico della
copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 93, comma 5,
del d.lgs. 163/2006”.
Tiziano Menduto
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