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"Una nuova edizione della norma relativa ai lavori su impianti elettrici"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
27/03/2014 - Dal mese di
febbraio 2014 è in vigore una
nuova edizione della Norma CEI 11-27 “
Lavori su impianti elettrici”. Una norma che contiene le prescrizioni minime per la sicurezza di attività di lavoro sugli impianti elettrici e che - come riportato da una specifica risposta della Commissione per gli interpelli
–
“costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge” (articolo 82 e
83 del Capo III, relativo a Impianti e apparecchiature elettriche, del
Decreto Legislativo 81/2008) per il riconoscimento dell'idoneità
all'esecuzione di lavori su parti in tensione.
La norma non solo prevede che il datore di lavoro attribuisca il
livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici - che può
essere ad esempio di “
persona esperta” (PES), “
persona avvertita” (PAV) e di persona “
idonea ai lavori elettrici sotto tensione” – ma fornisce anche gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici.
Ricordiamo che oltre alla formazione per i nuovi addetti è
importante, benché non previsto espressamente nella norma CEI 11-27, un
aggiornamento alla nuova edizione della norma per i lavoratori che sono stati già formati e qualificati.
La
quarta edizione della Norma CEI 11-27, pubblicata il primo gennaio
dal Comitato Elettrotecnico Italiano ( CEI), costituisce l’integrazione in ambito nazionale della
Norma CEI EN 50110-1 e
sostituisce
completamente la Norma CEI 11-27 del 2005 che rimane comunque applicabile
fino al primo febbraio 2015.
Ricordiamo che la quarta edizione
della CEI 11-27 permette non solo di aggiornare e conformare il testo alla
nuova edizione della CEI EN 50110-1, ma anche di aggiornarlo al D.Lgs. 81/2008 (l’edizione
del 2005 riportava ancora i riferimenti al precedente e abrogato Decreto
legislativo 626/1994).
La norma riguarda le operazioni e
le attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad
essi: fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività
sugli impianti elettrici, o effettuate nelle vicinanze, destinati alla
produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e
all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori.
Si applica dunque alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione e a
tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio
lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee
elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o
insufficientemente isolati.
Non si applica invece ai lavoro sotto
tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e
1500 V in corrente continua, regolamentati dal DM 4
febbraio 2011, dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.
Le
modifiche della quarta edizione della norma riguardano diversi aspetti.
Ad esempio:
- definizioni riguardanti i
responsabili degli impianti elettrici e dei lavori eseguiti su di essi;
- definizioni di lavoro elettrico
e di lavoro non elettrico;
- prescrizioni di sicurezza per le
persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
- introduzione della distanza DA9
(limite esterno dei lavori non elettrici, secondo quanto riportato nella
tabella A.1 dell’Allegato A della norma) riguardante i lavori non elettrici;
- modifiche delle distanze DL
(zona di lavoro sotto tensione) e DV (zona prossima) in funzione del livello di
tensione della parte attiva;
- revisione e aggiunta della
modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici;
- dichiarazione esplicita della
non applicabilità della distanza di lavoro (Dw) della Norma CEI EN 61936-1.
Con la quarta edizione alle
funzioni di
Responsabile dell’Impianto
(
RI, la persona preposta alla
conduzione dell’impianto elettrico) e
Preposto
ai Lavori (
PL, la persona
preposta alla conduzione dell’attività lavorativa), si aggiungono la
Persona o Unità Responsabile dell’impianto
elettrico (
URI) e la
Persona o Unità Responsabile della
realizzazione del Lavoro (
URL).
In particolare la URI è definita
nel dettaglio come “unità designata alla responsabilità complessiva per
garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto
elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale
durante il normale esercizio dell’impianto”, mentre l’URL è l’Unità o Persona
alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro.
Le nuove figure URI e URL sono
state introdotte proprio perché nelle aziende di medie e grandi dimensioni, ben
organizzate e strutturate, ogni attività lavorativa può anche essere progettata
da uno staff aziendale e non da una singola persona. E lo staff può essere
formato da personale appartenente a più comparti che viene coinvolto in
relazione alla mansione e alle responsabilità assegnate. Per le aziende con
minore dimensione e organizzazione le figure di URL, di RI e di PL possono anche
coincidere in un’unica persona in possesso di tutte le competenze necessarie.
Dopo aver sottolineato che le
varie figure introdotte dalla norma (URI, RI, URL e PL) non corrispondono a
priori a quelle riconosciute dal D. Lgs. 81/2008 (Datore di Lavoro, dirigente,
preposto e lavoratore), ci soffermiamo infine sulle indicazioni relative alla
qualificazione e formazione del personale
addetto ai lavori elettrici.
La norma definisce i
requisiti formativi minimi.
Ad esempio per le persone che non
hanno già i requisiti necessari, la formazione minima ad una PES (persona
esperta) o PAV (persona avvertita), per l’esecuzione di lavori - a diversi
livelli di conoscenza - può essere strutturata con i contenuti correlati al:
-
livello 1A “Conoscenze teoriche”: non solo conoscenze di
elettrotecnica generale e conoscenze specifiche per la tipologia di lavoro, ma
anche conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di
sicurezza elettrica e di varie prescrizioni: varie norme pertinenti, effetti
dell’elettricità, attrezzature e DPI, ...;
-
livello 1B “Conoscenze e capacità per l’operatività”: oltre alla
conoscenza delle metodologie di lavoro richieste per l’attività, la formazione
pratica deve almeno riguardare diversi altri aspetti indicati nella norma.
Concludiamo questa breve
presentazione ricordando inoltre che la quarta edizione della norma CEI 11-27 in
teoria non prevede, come nella precedente edizione, un periodico
aggiornamento.
Tuttavia l’unico modo di ottemperare
correttamente alla normativa sulla sicurezza – nel momento in cui si richiede
per i lavoratori una
formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici – è quello di
prevedere per i lavoratori addetti ai lavori
elettrici non solo una corretta formazione, ma anche un
tempestivo aggiornamento alle novità in
tema di sicurezza previste dalle nuove edizioni delle norme pertinenti.
Senza dimenticare che l’art. 37
del D.Lgs. 81/2008 prevede che la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti sia aggiornata
in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
RTM
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