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"Appalti: l’evoluzione della normativa nazionale e il Duvri"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
28/03/2014 - Come rilevato più volte dalla Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro è facile rilevare nel nostro
paese la presenza di un elevato rischio infortunistico connesso al
mondo degli appalti, appalti in cui spesso è presente una pluralità di soggetti e necessitano idonee forme di coordinamento e di controllo.
Per parlare di appalti, con riferimento anche alle novità normative di questi ultimi anni, possiamo fare riferimento ai
Working Papers, brevi saggi
sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro prodotti da
Olympus.
Un Working paper dal titolo “
La sicurezza sul lavoro nel sistema degli
appalti” - inserito nel sito di Olympus il 12 dicembre 2013 e a cura di
Olivia Bonardi, professore associato di Diritto del lavoro nell’Università di
Milano - analizza le disposizioni riguardanti le misure di tutela della salute
e sicurezza del lavoro in
caso di appalto di lavoro e, più in generale, lungo tutta la filiera
produttiva.
Nella prima parte del saggio
l’autrice ricostruisce lo
sviluppo della
normativa fino alle più recenti disposizioni riguardanti gli obblighi del
committente alla luce dei principi e del quadro normativo generali delineati
dal D.Lgs. 81/2008.
Nel “restyling infinito” della
normativa si segnala che “aggiustamenti, ritocchi e deroghe alla disciplina
della responsabilità solidale negli appalti vengono introdotti con più
disposizioni sparpagliate in diversi decreti legge a partire dal 2012”.
In particolare “l’art. 21, d.l.
n. 5/2012, conv. in l. n. 135/2012, riscrive parte dell’art. 29, d.lgs. n.
276/2003 per precisare meglio, circoscrivendoli, gli obblighi dell’appaltatore;
l’art. 4, comma 31, l. n. 92/2012 rende il regime della responsabilità solidale
negli appalti derogabile ad opera della contrattazione collettiva, cui è
altresì demandato il compito di individuare ‘metodi e procedure di controllo e
verifica della regolarità complessiva degli appalti’. Nel contempo, regola la
disciplina fiscale della materia l’art. 13-ter, d.l. n. 83/2012, non senza
porre dubbi e difficoltà di coordinamento con le disposizioni di cui alla l. n.
92/2012: si definiscono due diversi meccanismi paralleli – uno di carattere fiscale
e l’altro lavoristico – di esenzione dalla responsabilità
del committente”.
Questi interventi – continua il
saggio – “segnano e confermano la
separazione
delle problematiche e della disciplina giuridica relative alle
responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro rispetto a quelle relative
alla più generale gestione del rapporto di lavoro: la diversa collocazione
delle disposizioni in differenti testi di legge e la precisa delimitazione in
ciascuno di essi del rispettivo campo di applicazione rendono i tre settori,
lavoristico in senso stretto, fiscale e della sicurezza del lavoro, soggetti a
regolamentazioni autonome”.
Il saggio fa riferimento anche ai
più recenti
d.l. n. 69/2013 (il c.d
“decreto fare”) e
d.l. n. 76/2013
(c.d. “decreto lavoro”). “Fedelissimo alla consolidata prassi di intervenire a
spizzichi e bocconi, il d.l. n. 76/2013 estende da un lato la responsabilità
solidale del committente al lavoro autonomo ed esclude dall’altro tutto il
settore degli appalti della pubblica
amministrazione; precisa inoltre i
limiti della derogabilità da parte dei contratti collettivi introdotta con la
l. n. 92/2013. Contemporaneamente l’art. 50, d.l. n. 69/2013 esclude la
responsabilità solidale del committente per quanto attiene agli obblighi in
materia di Iva”.
In relazione alla specifica
materia della
sicurezza sul lavoro,
si ricorda che il “decreto fare” adotta diverse misure di “semplificazione”,
che “modificano sensibilmente, riducendolo, l’ambito di applicazione
dell’obbligo di redigere il
Duvri”,
consentendo al committente, nei settori a basso rischio e in alternativa alla compilazione
del Duvri, di designare un incaricato avente il compito di sovraintendere
ai lavori”.
Il saggio si sofferma, con un
capitolo a parte, sul tema degli obblighi documentali, sul Duvri e l’indicazione
dei costi
della sicurezza nei contratti di appalto.
Ricordando brevemente il testo
del “nuovo” articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 -
il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando
(....)
un proprio incaricato (...) –
l’autrice si sofferma su l’uso di un particolare termine.
L’utilizzo nel testo riformato
del termine “
ovvero” “pone in luce
come Duvri e designazione
del sovraintendente si configurino come obblighi alternativi, il secondo
dei quali è ammesso solo nei settori a basso rischio. Non è affatto chiaro però
se in tali settori la scelta tra le due opzioni sia vincolata, nel senso che in
ogni caso è necessario designare il sovraintendente o se sia rimessa alla
valutazione del singolo datore di lavoro. Diverse ragioni, ad avviso di chi
scrive, rendono preferibile la seconda interpretazione”.
In ogni caso “l’idea che le
interferenze si possano ridurre semplicemente designando un soggetto che
sovraintende ai lavori appare figlia di quell’
interpretazione riduttiva che considera interferente solo il rischio
derivante dal contatto fisico di lavoratori dipendenti di diverse imprese che
si trovano a operare fianco a fianco. Si è visto però che i rischi
da interferenza sono qualcosa di ben più ampio”.
Nel saggio, che vi invitiamo a
visionare integralmente – si analizzano poi le disposizioni riguardanti l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici e gli obblighi di
informazione, cooperazione e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella
filiera produttiva.
Riguardo in particolare agli obblighi
di sicurezza negli appalti e alle responsabilità “per le insidie presenti
nell’ambiente di lavoro”, il saggio indica che per riuscire a delimitare meglio
i confini di tali obblighi pare utile “distinguere e analizzare separatamente
almeno
quattro categorie di rischi
connessi all’appalto: quelli derivanti dal luogo di lavoro, quelli
derivanti dall’inidoneità tecnico professionale dell’appaltatore, quelli da
interferenza e quelli da ingerenza. Premesso che nella stragrande maggioranza
dei casi nessuno di tali rischi è del tutto isolabile e ricorre singolarmente e
che invece normalmente la dinamica che porta all’infortunio si caratterizza per
il concorrere di diversi tipi e fattori di rischio, la distinzione è utile ai
fini dell’individuazione degli obblighi e dei confini della responsabilità di
ciascuno dei soggetti coinvolti nel ciclo produttivo”.
Concludiamo sottolineando che il
saggio si sofferma ampiamente sul tema delle
responsabilità dei diversi imprenditori coinvolti nell’attività
produttiva e delle condizioni in cui tali responsabilità possono essere escluse
o limitate.
Ad esempio con riferimento a:
- obblighi di sicurezza nel
“prisma dei tipi contrattuali”: il saggio sottolinea che “il catalogo dei
contratti, tipici e atipici, mediante i quali si realizza il ciclo produttivo è
sempre più vasto” (contratti di engeneering, contract management, contract e
tecnical assistance, factoring, marketing, auditing, manutenzione, catering,
franchising, global service, ...);
- obbligo di verifica
dell’idoneità tecnico-professionale del committente: il documento si sofferma
anche sui requisiti di idoneità tecnico-professionale per i lavori in
ambienti confinati;
- obbligo di indicare i costi
della sicurezza nei contratti di appalto;
- responsabilità solidale per il
risarcimento dei danni in caso di infortunio.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti”, a cura
di Olivia Bonardi, professore associato di Diritto del lavoro nell’Università
di Milano, Working Paper di Olympus 26/2013 (formato PDF, 342 kB).
Tiziano Menduto
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