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"Individuare i preposti nella scuola: compiti e ambienti di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
31/03/2014 - Più volte abbiamo affrontato il tema della
sicurezza nella scuola sottolineando
come molti dei particolari rischi correlati a questo ambiente di lavoro
e studio possano essere eliminati, o almeno ridotti, organizzando un
efficace sistema di gestione della sicurezza e erogando idonei percorsi formativi.
In merito alla
formazione dei preposti nella scuola è presente sul sito di A.I.S.A.M. (Associazione
delle Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane) - un’associazione
nata con lo scopo di dare attuazione alla piena autonomia delle scuole -
un documento dal titolo “
Corso di formazione per i Preposti (ai sensi degli Accordi Stato/Regioni Art. 37 – Comma 2 del D. Lgs. 81/08- Testo Unico)”, a cura del Per. Ind. Giuliano Bisi.
Il documento ricorda che il
preposto, secondo il D.Lgs. 81/08, è la persona che,
in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Dopo essersi soffermato
ampiamente sugli obblighi del
preposto, sulla formazione e l’aggiornamento che deve ricevere dal datore
di lavoro e le varie sanzioni a cui è soggetto, il documento riporta un
commento giurisprudenziale con
riferimento ad alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Si indica che è “opinione diffusa
che il preposto non sia destinatario di una delega, con la quale in genere
vengono trasferiti degli obblighi”, infatti è “già destinatario per ‘iure
proprio’ (dettato della legge) di alcuni obblighi che gli derivano dall’Articolo
19 dello stesso Testo Unico, dal quale si desume che questi è una persona che,
a diretto contatto con i lavoratori, è deputata a sorvegliare e controllare
l’operato degli altri lavoratori, a verificare che gli stessi osservino gli
obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul
lavoro, a verificare che utilizzino i dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione, nonché a svolgere tutti quegli altri compiti
esplicitamente indicati nell’Articolo 19 medesimo. Il preposto è quindi un
responsabile di terzo livello
nell’ambito della organizzazione dell’azienda ed è (in genere) una persona
diversa dal Dirigente e dal Datore di lavoro tanto che al punto f) del citato
Art. 19 fra i suoi obblighi è indicato che deve
segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta”.
Veniamo ai vari ambienti
lavorativi e alle
tipologie di preposti
che possono essere individuati.
Riguardo all’ ambiente “
ufficio” è possibile individuare un
capoufficio, segretario che eserciti il
ruolo di preposto sui “sottoposti e utenti che frequentano gli uffici” e i cui
compiti possono essere:
- “addestrare i dipendenti
all'uso di attrezzature e/o macchine da ufficio complesse;
- sviluppare nei sottoposti
comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei
rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- informare i sottoposti sugli
obblighi che la legge prescrive per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- segnalare (al Datore di lavoro)
eventuali anomalie;
- curare l'ordinaria manutenzione
e la riparazione di macchine, apparecchiature ed attrezzature
in dotazione all’ufficio”.
Veniamo ad un altro ambiente: il
laboratorio.
In questo caso possono essere
individuati due tipologie di preposto:
-
insegnanti tecnico pratici e docenti teorici di discipline tecniche o
tecnico scientifiche in laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato
sugli studenti che frequentano i laboratori;
-
tecnico di laboratorio: il ruolo di preposto è esercitato su altro
personale docente e non docente che frequenta il laboratorio.
Nel primo caso i compiti degli
insegnanti possono essere:
- “addestrare gli allievi all'uso
di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi
comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei
rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai quali
i laboratori sono assimilabili;
- informare gli studenti sugli
obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori;
- segnalare (al Datore di lavoro)
eventuali anomalie all'interno dei laboratori;
- effettuare la conduzione,
l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, apparecchiature ed
attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici)”.
E se l’ambiente è un
cantiere, come preposti potremo avere
insegnanti e docenti teorici di discipline
tecniche:
- “informare gli allievi sulla
tipologia di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione;
- sviluppare negli allievi
comportamenti di autotutela della salute;
- promuovere la conoscenza dei
rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (specifica
normativa cantieri);
- informare gli studenti sugli
obblighi che la legge prescrive per i luoghi esterni alla scuola;
- informare il R-SPP della visita
(per la Valutazione dei Rischi e tipi
di DPI);
- segnalare (al Datore di lavoro)
eventuali anomalie”.
Nel documento vengono poi
individuate tipologie di preposti, con annessi i compiti, anche per ambienti
come
atelier e
palestre.
Il documento si conclude con una
rassegna di
indicazioni per la sicurezza
in relazione alle palestre, ai cantieri e ai laboratori di chimica, di fisica,
di lingue e multimediali.
Concludiamo riportando, a livello
esemplificativo, un
esempio di regolamento
per un laboratorio di chimica (o biologia):
- “il laboratorio deve essere
tenuto sempre pulito e in ordine;
- dopo le esercitazioni riporre
le apparecchiature e la vetreria negli armadi e successivamente chiudere a
chiave;
- danni alle apparecchiature e
asportazione di materiale devono essere segnalati al Ddl;
- la cura del materiale di
laboratorio è affidata anche all’attenzione degli allievi;
- tutti i prodotti chimici sono
potenzialmente pericolosi, gli apparecchi devono essere utilizzati seguendo le
indicazioni degli insegnanti e, per l’incolumità personale e di chi ti sta
accanto è necessario rispettare le regole di comportamento elencate”;
- “i docenti e gli alunni devono
entrare in laboratorio con indumenti e attrezzature idonee alla protezione
della persona;
- per eseguire un esperimento
leggere attentamente e completamente la descrizione, accertarsi di avere a
disposizione tutto il materiale, seguire tutte le istruzioni indicate e non
eseguire esperimenti non autorizzati;
- evitare il contatto diretto con
sostanze e preparati”.
Sempre in relazione a questa
tipologia di laboratori sono riportate anche specifiche regole relative alle verifiche
periodiche della cappa.
Associazione delle Istituzioni
Scolastiche Autonome Mantovane, “ Corso di formazione per i Preposti (ai sensi degli Accordi
Stato/Regioni Art. 37 – Comma 2 del D. Lgs. 81/08- Testo Unico)”, a cura
del Per. Ind. Giuliano Bisi, Docente esperto sicurezza nei luoghi di lavoro,
corso edizione Aprile – Giugno 2013 (formato PDF, 13.53 MB).
RTM
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