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"La libertà e la ragionevolezza nella formazione "
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
03/04/2014 - Sempre più spesso leggo commenti un poco oscurantisti che cercano
di frenare in modo inappropriato l'inevitabile sviluppo della formazione on line,
e-learning e Fad con argomenti burocratici che manifestano una
sostanziale indifferenza per i principi di libertà previsti dalla
Costituzione, per il criterio di ragionevolezza e per la produttività
aziendale (che in Italia è molto bassa), in nome della difesa di una
formazione in aula costosa e spesso non sufficientemente qualificata.
La «
sfera generale di libertà» dei «singoli» e delle «comunità amministrate», è tutelata dall’articolo 23 Costituzione laddove prevede che «
nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
Quindi è vietato imporre modalità di erogazione della formazione
costose e patrimonialmente rilevanti se questo non è previsto dalla
legge.
Secondo la Corte Costituzionale, 115/2011, l’imposizione di obblighi di non fare (divieti) «
rientra ugualmente nel concetto di ‘prestazione’», poiché risulta «
anch’essa restrittiva della libertà dei cittadini».
Quindi o i divieti sono espliciti, in quanto formulati dalla legge, o
se manca la legge che vieta, il comportamento è automaticamente lecito e
non esiste il divieto.
Ciò che non è vietato dalla legge è dunque lecito e sempre consentito.
Inoltre la
libertà
imprenditoriale non può essere limitata se non in forza di legge. Secondo
l'articolo 41 della Costituzione: “
l'iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità
;
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà,
alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Nell'ordinamento giuridico italiano, a partire dalla Costituzione,
vige il principio secondo cui in ambito economico «è permesso tutto ciò che non
è espressamente vietato dalla legge», segue l’indicazione che il legislatore
statale o regionale può e deve mantenere forme di regolazione dell’attività
economica volte a garantire, tra l’altro – oltre che il rispetto degli obblighi
internazionali e comunitari e la piena osservanza dei principi costituzionali
legati alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e
della finanza pubblica – in particolare la tutela della sicurezza, della
libertà, della dignità umana, a presidio dell’utilità sociale di ogni attività
economica, come l’art. 41 Cost. richiede (Corte Costituzionale, sentenza n. 200
del 2012).
La possibilità della
formazione a distanza degli operatori di sicurezza è affatto stata
introdotta per la prima volta in Italia con l’ Accordo
sulla formazione dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
(RSPP) e degli addetti a tali servizi (ASPP), raggiunto nella seduta del
26/1/2006 della Conferenza Stato Regioni.
È vero esattamente il contrario:
prima di quel momento si poteva fare per ogni attività formativa FAD, e
solo da quel momento per la prima volta si è posto un limite prima inesistente
per la FAD, regolamentandola in modo restrittivo, e ammettendola, per quel
che riguarda il solo ambito dei corsi Rspp e Aspp, per i soli corsi di
aggiornamento, avendo stabilito che gli stessi potessero essere svolti anche
con modalità di formazione
a distanza pur non avendo indicato però delle precise condizioni alle quali
tali corsi di aggiornamento si sarebbero dovuti attenere.
Non è vero che la formazione
con la modalità e-learning è stata in realtà introdotta ufficialmente e
regolamentata solo nel 2011 e precisamente nell’ambito degli Accordi della
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla formazione dei datori di
lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di
prevenzione e protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti. E’ vero il
contrario. Prima di tale accordo l’e-learning era, per tali soggetti,
liberamente somministrabile, solo dopo tali accordi - con l’Allegato I di tali
Accordi - infatti sono state individuate condizioni limitative alla presenza
delle quali è stata subordinata la validità della modalità di formazione
e-learning, che per di più è stata in ogni caso consentita dall’Accordo stesso
solo per lo svolgimento di alcuni dei moduli di formazione e di aggiornamento.
Nella
sentenza
115/2011 del 04/04/2011 - è evidente l’adesione della Corte Costituzionale
alla concezione dottrinale secondo la quale il nostro ordinamento è improntato,
dal punto di vista dei singoli, al
principio
di libertà e, dal punto di vista dell’amministrazione, al
principio di legalità: secondo tale
concezione, per gli individui «tutto ciò che non è espressamente vietato è
(dalla legge) implicitamente permesso» (principio di libertà); invece, «per
l’amministrazione vale il principio opposto: tutto ciò che non è (dalla legge)
espressamente autorizzato è (dalla legge) implicitamente vietato» (principio di
legalità).
Riccardo Guastini, nel libro “
Le fonti del diritto”, individua due distinte condizioni di
validità dell’atto amministrativo:
a) “per un verso, deve essere fondato su una norma
(costitutiva) attributiva di potere;
b) per altro verso, deve essere conforme alle norme
(regolative) che ne disciplinano la forma e il contenuto”.
Secondo G. Falcon, “
Lezioni di diritto amministrativo” (Padova, 2009) «gli speciali
poteri il cui esercizio si traduca in una limitazione delle libertà o in una
restrizione del patrimonio dei destinatari debbono avere un fondamento
legislativo».
Questo però vale solo per la pubblica
amministrazione, ovvero che ciò che non è permesso è vietato, per i privati
vale il principio opposto, quel che non è vietato è consentito.
In tal senso sono fondamentali gli articoli 23 e 41
della Costituzione sui principi di libertà che valgono per tutti i cittadini. Insomma
senza i fondamentali del diritto si rischia di fornire pareri profondamente
errati e fuorvianti.
E dire che la formazione
dei formatori effettuata in modalità e-learning non è consentita è
affermazione giuridicamente priva di ogni
fondamento, posto che non esiste alcuna legge che la vieta, e ricavare da
principi generali inesistenti un divieto imporrebbe oneri economici per fare la
formazione in aula ingiustificati e immotivati, in termini legali.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano e consigliere nazionale Aias
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