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"Sul comportamento del CSE nel caso di mancata sospensione dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
07/04/2014 -
Commento
Singolare e fino ad un certo punto condivisibile è l’affermazione
che la Corte di Cassazione ha fatto in questa sentenza con la quale ha
annullata con rinvio la sentenza emanata dalla Corte di Appello di assoluzione di un coordinatore in fase di esecuzione già
condannato dal Tribunale per omicidio colposo in relazione ad un
infortunio occorso in un cantiere edile ad un lavoratore dipendente di
una ditta esecutrice. Nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza,
ha sostenuto infatti la suprema Corte, constati l'obiettiva necessità
di sospendere i lavori in un cantiere edile e ciò non viene fatto, lo
stesso,
per esonerarsi da responsabilità, non ha strada diversa da quella di dimettersi dall'incarico il
cui mantenimento risulterebbe del tutto incompatibile con una
situazione a lui ben presente che di fatto pone a rischio l'incolumità
dei lavoratori addetti al cantiere.
Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso
in Cassazione
Il Tribunale ha condannato
alla pena stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno e al pagamento
di provvisionali, il legale rappresentante di una società, committente e
responsabile di alcuni lavori edili, nonché il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per avere causato, per colpa, la morte di un operaio dipendente
dell’impresa esecutrice gestita dalla società deceduto per le conseguenze
subite a causa di una caduta dall'alto. La Corte d'Appello, esprimendosi
sull'impugnazione di entrambi gli imputati, ha assolto il coordinatore per la sicurezza
per non avere commesso il fatto, revocando nei suoi confronti le statuizioni
civili, mentre ha confermata la penale e civile responsabilità del committente. Quest’ultimo ha
ricorso in cassazione lamentando il
trattamento diverso riservatogli rispetto al coordinatore nonostante che le
ragioni che avevano imposto l'assoluzione del coordinatore avrebbero dovuto
estendersi anche alla sua posizione. Lo stesso committente ha fatto notare,
infatti, che il coordinatore per la sicurezza era stato assolto perché era
stato accertato documentalmente che l’esecutore dei lavori, facendo in merito
una comunicazione sia a lui che al coordinatore, si era formalmente impegnato
per iscritto a custodire il cantiere sotto la sua esclusiva responsabilità fino
alla messa in sicurezza del cantiere stesso, tenendo comunque sospesi i lavori,
per cui tale adempimento avrebbe dovuto portare anche alla sua assoluzione. Il
committente ha fatto notare altresì che la Corte territoriale nell’assumere la
propria decisione non aveva espressa alcuna motivazione.
Le decisioni
della Corte di Cassazione.
Il ricorso è
stato
ritenuto fondato dalla Corte di
Cassazione che non ha condiviso le decisioni assunte dalla Corte di Appello
la quale aveva ritenuto sufficiente che il coordinatore, perché fosse esonerato
dalle sue responsabilità, avesse più volte chiesto all’impresa ed al
committente di sospendere i lavori e di chiudere il cantiere. “
Nel caso in cui il coordinatore per la
sicurezza”, ha quindi sostenuto la Corte suprema, “
constati l'obiettiva necessità di sospendere i lavori e ciò non
ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di
dimettersi dall'incarico, il cui mantenimento risulterebbe del tutto
incompatibile con una situazione fattuale, a lui ben presente, che ponga a
rischio l'incolumità dei lavoratori addetti al cantiere”.
A definitivo rafforzamento del
convincimento di non colpevolezza del coordinatore i Giudici della Corte
territoriale avevano messo in evidenza che lo stesso, in fase d'appello, aveva
esibita documentazione attestante la custodia esclusiva del cantiere da parte
dell’impresa che si era impegnata altresì a non proseguire i lavori fino a
quando non avesse esibito tutta la documentazione necessaria ad attestare la messa
in sicurezza del cantiere medesimo per cui avevano ritenuto verosimile che i
lavori fossero proseguiti all'insaputa del coordinatore per la
sicurezza. Se l’appaltatore si era affermato custode esclusivo
del cantiere obbligandosi a mantenerne sospesa ogni attività almeno in attesa
della piena messa in sicurezza dello stesso, ha quindi sostenuto la Sez.
IV, restavano da chiarire le ragioni per
le quali il rappresentante legale dell'impresa committente doveva essere
considerato colpevole di essere venuto meno ai propri doveri di garante a
differenza del coordinatore per la sicurezza, chiarimenti che secondo la Sez.
IV la Corte territoriale non aveva comunque fornito nell’esprimere le
motivazioni nella propria sentenza.
Alla luce di quanto sopra detto
quindi nonché a causa della carenza motivazionale che aveva reso palesemente
illogica e contraddittoria l'affermazione di colpevolezza espressa nei
confronti del committente, la Corte di Cassazione ha pertanto annullata la
sentenza impugnata emanata dalla Corte di Appello disponendo il
rinvio degli atti alla stessa per una nuova
valutazione sul punto.
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