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"Interpello: cosa si intende per collaborazione dei medici competenti?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/04/2014 - Il ruolo del medico competente in un’azienda non è solo quello di
effettuare la sorveglianza sanitaria o fornire il giudizio di idoneità
dei lavoratori, ma anche quello di
collaborare alla redazione del documento di valutazione dei rischi, colonna portante della programmazione e gestione della sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.
Collaborazione che è richiesta dal D.Lgs. 81/2008 (già nelle
definizioni: art. 2, c. 1, lett. h) e che è sottolineata anche dalle
varie condanne di medici competenti per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi.
Ma cosa vuol dire “
collaborare”? Come riempire di significati pratici la “partecipazione comune ad uno stesso obiettivo”?
Per rispondere a queste domande
interviene il parere della
Commissione
Interpelli che, in estrema sintesi, ricorda che tale obbligo di
"collaborazione" deve essere inteso in “
maniera attiva”.
Stiamo parlando del parere
fornito il
13 marzo 2014 nell’
Interpello n. 5/2014 - in risposta alla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ( FNOMCeO) –
avente per oggetto “
risposta al quesito sulla
corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008”.
La Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha infatti avanzato istanza di
interpello - in merito alla corretta interpretazione dell'art. 25 (Obblighi del
medico competente), comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 - chiedendo in
particolare di sapere come debba intendersi il termine “
collabora”.
Per rispondere al delicato “quesito”
la Commissione fa alcune
premesse
normative.
Viene premesso che l'
art. 25, comma 1, lett. a). del D.Lgs.
n. 81/2008 stabilisce che il medico
competente collabori “
con il datore
di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso [...]".
Inoltre nello stesso articolo
(lettera m) si prevede che il medico competente partecipi "
alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza
sanitaria".
Ciò premesso la Commissione
fornisce le
seguenti indicazioni.
L'attività di “
collaborazione” del medico competente
era già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, ma era
limitata (art. 17, c.1, lettera a) “
sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità
psicofisica dei lavoratori”.
Tale collaborazione é stata poi
“ampliata dal D.Lgs. n. 81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all'attività di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso”.
Inoltre – continua la Commissione
– si indica che “l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009 di modifica dell'art.
58 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto la
sanzione
penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione
dei rischi”.
La Commissione ritiene dunque che
“il legislatore abbia voluto
far
assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione
della prevenzione aziendale, al medico competente. Inoltre, la Cassazione, con
la sentenza n. 1856 del 15/01/2013, precisa che al medico competente "
non è affatto richiesto l'adempimento di un
obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di
collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al
datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei
rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria.
Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al ‘medico
competente’, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di
lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente
dell'art. 55, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008".
Pertanto “anche se la valutazione
dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. n.
81/2008),
il medico competente è
obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base
delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Le suddette
informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di
lavoro, come previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ma le
acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi
sanciti dall'art. 25 del decreto in parola. In particolare il medico competente
può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:
-
visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico
competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni
correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree,
interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
-
sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti
dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato 3A
del D.Lgs. n. 81/2008”.
Dunque la Commissione
ritiene che l'obbligo di
"collaborazione" vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico
competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza
dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi.
E qualora il medico competente
sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un
altro medico competente, “deve provvedere ad una
rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle
necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione
dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza. L'eventuale mancata collaborazione
del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte
dell'organo di vigilanza”.
La Commissione rammenta infine
che il datore di lavoro “
deve richiedere
la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin
dall'inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da
adottare per la valutazione dei vari rischi”.
Ricordiamo, per concludere, che
al tema della collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi
sono dedicati molti articoli di
PuntoSicuro.
Segnaliamo in particolare la
presentazione di una comunicazione, relativa al 74° Congresso Nazionale SIMLII,
dal titolo “ La
collaborazione del medico competente alle attività di valutazione dei rischi in
azienda”.
Tiziano Menduto
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