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"L'aggiornamento professionale del medico competente"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
08/04/2014 -
PuntoSicuro aveva promesso di tornare a parlare dell’ aggiornamento dei medici competenti in relazione a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008. Per farlo pubblichiamo integralmente un breve articolo, dal titolo “
L'aggiornamento professionale del Medico Competente”,
pubblicato nel numero 1/2014 della newsletter "Io scelgo la sicurezza",
bollettino della Regione Piemonte dedicato alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
L'aggiornamento professionale del Medico
Competente
di F. Gota e R.
Ceron (ASL CN1)
Il medico
competente , come d’altra parte tutti i professionisti
sanitari, è tenuto a seguire obbligatoriamente corsi di aggiornamento annuali
(Educazione Continua in Medicina - ECM) al fine di garantire il mantenimento di
un livello di prestazioni adeguate agli indirizzi scientifici più avanzati, peraltro
richiamati all’art. 25 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 81/08 e smi.
Tale obbligo è
anche evidenziato dall’art. 38 comma 3 del citato decreto, ove è specificatamente
indicato che “
per lo svolgimento delle
funzioni di medico competente è necessario partecipare al programma di
formazione continua in medicina ai sensi del decreto Legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal
programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto
legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere
conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
A tale
proposito il successivo decreto
del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009 istitutivo dell’elenco
nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
(G.U. Serie Generale , n. 146 del 26 giugno 2009), stabilisce che l’avvenuto conseguimento
dei crediti formativi del programma triennale (ovvero il recupero dei crediti
mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo), previsto come requisito
necessario per lo svolgimento dell’attività di medico
competente dal D.lgs. 81/08, debba essere comunicato obbligatoriamente
dal professionista all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali mediante
l’invio della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione
preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo
PEC dgprev@postacert.sanita.it.
A partire dal
2015, come evidenziato in apposita
nota pubblicata sul sito del Ministero
della Salute in data 28 gennaio 2014 (News e media - Notizie - Notizie dal
Ministero- Adempimenti per il medico competente a
conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013) dovranno essere necessariamente attivate, da parte del suddetto
Ufficio, le procedure di verifica di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto Ministeriale
del 4 marzo 2009, per la cancellazione dall’elenco nazionale dei medici
competenti eventualmente non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio
aggiornamento professionale.
" Io
scelgo la sicurezza", n. 1/2014 (formato PDF, 719 kB).
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