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"La normativa e la gestione della segnaletica nei cantieri autostradali"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
10/04/2014 - Poco più di un anno fa è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013 recante
i “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
(ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
81/2008)”.
Su questo decreto, molto atteso in relazione ai rischi derivanti
dall’interferenza del traffico durante l’installazione, disinstallazione
e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere, si è soffermato un convegno che si è tenuto – nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2013 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola – il 23 ottobre 2013 a Imola con il titolo “
La segnaletica di sicurezza nei cantieri stradali”.
Il convegno, già presentato da PuntoSicuro in relazione al nuovo standard ISO 39001,
si
è soffermato ampiamente sui regolamenti relativi alla segnaletica
stradale e alla necessaria formazione e addestramento degli addetti.
In “
Il nuovo decreto interministeriale 4 marzo 2013 - Esempi di gestione
della segnaletica in cantieri autostradali”, a cura di Antonio Pedna (Optima
Consulting srl), si presentano in particolare due soggetti:
-
ente gestore: “titolare della responsabilità dell’autorizzazione
dei cantieri stradali, che esercita tenuto conto dell’obbligo istituzionale di
«garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione” (Nuovo Codice della
strada, art. 14 c. 1). Non necessariamente l’ente gestore è “automaticamente
identificato nel committente dei lavori, in quanto i cantieri relativi, ad
esempio, ai servizi quali gas, acqua, distribuzione elettrica, eccetera,
specialmente in ambito urbano, sono promossi da committenti che non si identificano
nel proprietario o concessionario dell’infrastruttura stradale”;
-
impresa esecutrice: ‘
chiunque
esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione di
veicoli e di pedoni’, “responsabilizzato nell’adottare le soluzioni
tecniche a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico e la visibilità,
diurna e notturna, del personale addetto esposto al traffico”.
Si cita poi sia il Nuovo
codice della strada in relazione all’articolo 21 (Opere, depositi e
cantieri stradali):
(...)
2. Chiunque esegue lavori o
deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di
veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza
e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di
giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di
notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le
norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la
segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno
che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti
necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento
dei lavori nei cantieri stradali.
(...) |
Nonché si citano le regole per la
cantierizzazione, segnaletica, DPI con riferimento al
Decreto ministeriale del 10 luglio 2002 recante “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
Il disciplinare:
- “è indirizzato ai responsabili
della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica
temporanea”;
- rappresenta con esempi pratici
le modalità di applicazione delle norme relative alla segnaletica temporanea;
- definisce schemi di
segnalamento temporaneo corrispondenti a diversi casi (cantieri fissi, mobili,
incidenti”.
L’autore fa anche riferimento ai
regolamenti dei concessionari e riprende alcune definizioni, ad esempio di
cantiere fisso (“un cantiere è detto
fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata”) e
di
cantiere mobile (“è
caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da
poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora”).
Tuttavia, come premesso a inizio
articolo, tra le attività che vengono svolte in un cantiere stradale,
“l’installazione e la rimozione della segnaletica sono tra quelle più critiche.
Il momento in cui si introduce un fattore di disturbo nel traffico (il
cantiere) fino a che questo non è stato completato e può adempiere appieno allo
scopo cui è destinato, la protezione dei lavoratori e la tutela degli utenti
della strada è una condizione transitoria di pericolo, che è bene si sviluppi
nel più breve tempo possibile”.
Il documento riporta a questo
proposito indicazioni relative al cantiere mobile, informazioni sulla necessità
di procedere secondo la direzione del traffico e la segnalazione di personale e
mezzi. Si ricorda, ad esempio, che mezzi e persone “devono essere messi in
condizioni di essere facilmente percepiti dall’utenza: ciò lo si ottiene
dotando i mezzi di lampeggiatori color giallo ambra, secondo la norma ONU ECE
65 (una normativa internazionale, emessa dalle Nazioni Unite che regolamenta il
colore dei lampeggianti) e il personale di capi di vestiario alta visibilità
secondo la norma EN 471”. La
norma EN
471:2003 prende in considerazione la percezione diurna (materiale di fondo)
e notturna (materiale retroriflettente).
Riguardo poi alla cantierizzazione,
alle procedure, PSC, POS e DUVRI, l’intervento si sofferma su tre soggetti:
- proprietario o concessionario
(“non coincide necessariamente con il committente dei lavori”);
- datore di lavoro (impresa
esecutrice): “le procedure di installazione della segnaletica rientrano nel POS
delle imprese, essendo fondamentalmente generate dal processo di valutazione
dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori”;
- committente.
Si ricorda inoltre che il DUVRI
dovrà “segnalare il rischio
da investimento da veicoli circolanti su strade aperte al traffico (D.Lgs.
81/08 art. 26 c. 1), ma, fino a che la segnaletica stradale non sia considerata
una misura di sicurezza contro le interferenze delle lavorazioni, non è
previsto che sia remunerata tra ‘
i costi
delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo
i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni’ (Art. 26 c. 5).
Ricordando che il documento si
sofferma anche sulla valutazione dei rischi e sul Piano di Sicurezza e
Coordinamento, concludiamo ricordando che il Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013 “introduce l’obbligo di sottoporre i
lavoratori e i preposti adibiti ai cantieri stradali, ad un
intervento di formazione con i
contenuti ben definiti. La durata del corso per lavoratori è stabilita in 8
ore, quello per preposti in 12”.
E riguardo al
periodo transitorio, il Decreto è
entrato in vigore il 19 aprile 2013 “ed è applicabile da questa data a tutti i
lavoratori: coloro che, all’entrata in vigore della norma, possono vantare una
attività nel settore di almeno 12 mesi sono tenuti a frequentare il solo modulo
di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il 19
aprile 2015”.
Infine “per tutti è previsto un
obbligo di aggiornamento, quadriennale,
svolto attraverso un corso teorico pratico di almeno tre ore, di cui una di
contenuti tecnico pratici, in caso di modifiche alle norme tecniche”.
“ Il nuovo decreto interministeriale 4 marzo 2013 - Esempi di
gestione della segnaletica in cantieri autostradali”, a cura di Antonio
Pedna (Optima Consulting srl), intervento al convegno “La segnaletica di
sicurezza nei cantieri stradali” che si è tenuto nell’ambito delle Settimane
della Sicurezza 2013 a Imola (formato PDF, 2.64 MB).
RTM
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