"Recepimento direttiva europea 2012/19/EU, nuove regole per i RAEE"
fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente
Recepito in tempi abbastanza stretti disciplina la gestione dei RAEE andando ad accorpare sia l'ex D.Lgs. 151/2005 e la conseguente gestione dei RAEE all'interno degli impianti di trattamento, il sistema di finanziamento dei RAEE da parte dei produttori, nonché la gestione dei RAEE, siano essi domestici che professionali da parte dei distributori.
Anticipiamo innanzitutto che questo decreto abroga il D.Lgs. 151/2005 e le sue successive modificazioni ad eccezione dell'art. 6 comma 1-bis, dell'art. 10 comma 4 e dell'art. 13 comma 8, dell'art. 15 commi 1 e 4 e dell'art. 20 comma 4, nonché vengono abrogati alcuni articoli del regolamento 25 settembre 2007 n. 85, della legge 4 giugno 2010 n. 96 e della legge 6 agosto 2013 n. 97.
Nel presente articolo verranno descritte, seppur brevemente, le principali novità introdotte dal decreto in oggetto.
1 Sistema di gestione dei RAEE
1.1 Produttori di AEE
Il ciclo di vita delle apparecchiature elettriche termina con la loro trasformazione in rifiuti elettrici ed elettronici. La loro corretta gestione negli appositi impianti d trattamento, permetterebbe di allungare la vita delle suddette apparecchiature, e di recuperare le sostanze preziose contenute al loro interno al fine di produrre nuove apparecchiature con il minor utilizzo di materia prima estratta dalla terra. E' a tal fine che l'intera normativa si muove con l'obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti interessati, dal produttore all'utilizzatore finale, affinché i RAEE vengano gestiti correttamente con il minor impatto ambientale possibile.
Essenzialmente i principali attori coinvolti nel ciclo di vita della apparecchiature sono:
- Produttori
- Distributori
- Consumatori
- Impianti di trattamento
Anche se i consumatori, ossia i cittadini, sono già stati più volte
invitati ad effettuare una corretta raccolta differenziata, è chiaro che
se non viene istituito un corretto sistema di gestione, i rifiuti
tendono ad essere destinati ad una discarica, abbandonati nelle
campagne, o addirittura destinati a paesi in via di sviluppo con la
possibilità, più che mai concreta, di inquinare in ogni modo l'ambiente
in cui viviamo.
Ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono
obbligati a conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di
riciclaggio. Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso il
finanziamento del sistema di gestione dei RAEE che dovrebbe finanziare
la raccolta il trasporto ed il successivo trattamento delle AEE immesse
sul mercato e che sono ormai giunte a fine vita.
I produttori possono adempiere ai loro obblighi attraverso due sistemi:
- Sistema individuale
- Sistema collettivo
La scelta dell'uno o dell'altro viene fatto dai produttori al momento
dell'iscrizione al registro telematico AEE. E' in questa fase che deve
essere indicato come si intende finanziare il sistema di gestione.
Nel primo caso (art. 9 del D.Lgs. in oggetto) il produttore dovrà essere
in grado di realizzare un sistema autosufficiente operante sull'intero
territorio nazionale. A differenza di quanto avveniva in precedenza, i
produttori potranno optare per il sistema individuale anche nel caso di
messa in commercio di AEE destinate ad un ambito domestico. Inoltre il
produttore dovrà richiedere al ministero dell'ambiente il riconoscimento
ufficiale del proprio sistema di gestione che dovrà avere dei
requisiti:
- Organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- Essere in grado di operare su tutto il territorio nazionale;
- Operare attraverso delle modalità di gestione che garantiscano agli utilizzatori finali informazioni chiari e corrette sulle modalità di funzionamento dell'intero sistema e sulla raccolta dei RAEE;
- Deve dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema di gestione della qualità equivalente.
Nel secondo caso, ossia dei sistemi collettivi, ai quali possono
partecipare non solo i produttori ma anche i distributori, i
raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori, i recuperatori,questi sono
costituiti in forma consortile e devono garantire il ritiro dei RAEE
dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo
le disposizioni impartite dal Centro di Coordinamento. I sistemi
collettivi dovranno anch'essi sottostare all'approvazione del Ministero
dell'Ambiente e dovranno trasmettere annualmente il piano di prevenzione
e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo. Inoltre
anch'essi, come i sistemi individuali dovranno essere dotati delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di
gestione della qualità.
A seconda della data di immissione sul mercato, le AEE si dividono in due categorie:
- RAEE storici, derivanti da AEE immesse sul mercato prima del 13 Agosto 2005;
- RAEE nuovi, derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 Agosto 2005.
La suddivisione temporale è necessaria per poter definire il sistema di finanziamento della raccolta, trasporto e trattamento.
Nel caso di RAEE domestici, se le AEE da cui derivano risultano immesse
sul mercato prima del 13 Agosto 2005, il finanziamento delle operazioni
di ritiro e di trasporto dei RAEE conferiti nei centri di raccolta e le
successive operazioni di trattamento, è a carico dei produttori presenti
sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi,
ognuno dei quali contribuisce in proporzione alla rispettiva quota di
mercato.
Se invece i RAEE domestici dovessero derivare da AEE immesse sul mercato
dopo il 13 Agosto 2005, i costi sono a carico dei produttori presenti
sul mercato nell'anno in cui si verificano i costi e potranno adempiere
agli obblighi attraverso:
- Sistema individuale, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
- Mediante un sistema collettivo, e quindi in proporzione alla rispettiva quota di mercato.
Nei casi in cui invece si tratti di RAEE professionali, il finanziamento delle suddette operazioni, sarà:
- A carico del produttore che ha immesso sul mercato l'apparecchiature, se si tratta di AEE immessa sul mercato dopo il 13 Agosto 2005;
- A carico del produttore dell'AEE da cui ne derivano il relativo rifiuti, nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, se l'AEE è stata immessa su mercato prima del 13 Agosto 2005;
- A carico del detentore del RAEE, nel caso in cui quest'ultimo non acquisti una nuova apparecchiatura equivalente e l'apparecchiatura stessa sia stata immessa sul mercato prima del 13 Agosto 2005.
Affinché gli impianti di trattamento autorizzati siano in grado di
gestire correttamente i RAEE, ai produttori viene fatto obbligo di
fornire gratuitamente le informazioni in materia di preparazione per il
riutilizzo ed un trattamento adeguato, nonché per ogni nuova
apparecchiatura immessa sul mercato le suddette informazioni dovranno
essere fornite entro un anno dalla immissione sul mercato. Tali
informazioni sono importanti poiché devono recare al loro interno anche
la collocazione, all'interno dell'AEE, delle sostanze e delle miscele
pericolose eventualmente presenti.
Infine, ma certamente non meno importante, ai produttori è fatto
obbligo, come già previsto nel D.Lgs. 151/2005 di indicare chiaramente
sul proprio prodotto o sulla confezione:
- Il proprio marchio
- Il proprio logo
- Numero di registrazione al registro nazionale
- Simbologia che identifichi i RAEE e la loro corretta gestione (cassonetto barrato)
1.2 Distributori
Nel 2010 con il decreto ministeriale n. 65 del 8 Marzo 2010, uno dei
decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005 che disciplina la gestione dei
rifiuti elettrici ed elettronici, venne introdotto l'ormai conosciuto
"Uno contro Uno" che ha poco preso piede nel nostro paese e che, nel
caso in cui dovessero mai essere effettuati controlli, mieterebbe
numerose vittime tra i distributori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
Tale decreto obbligava, ed obbliga tutt'oggi, i distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche ad iscriversi all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali in un'apposita categoria denominata "RAEE"
al fine di poter ritirare, in ragione di "Uno contro Uno" i RAEE dei
propri clienti nel momento in cui acquistano una nuova apparecchiatura
elettrica, equivalente.
La norma stabiliva che il distributore dovesse creare un punto di
raggruppamento, tenere uno schedario di carico e scarico, ed utilizzare
un apposito documento di trasporto semplificato per il trasporto dei
RAEE dal proprio punto di raggruppamento verso il centro di raccolta
comunale.
La filosofia posta alla base di questa norma era nobile, dato che
puntava ad intercettare i RAEE di provenienza domestica al fine di
incrementare la raccolta differenziata di questa particolare tipologia
di rifiuto ed evitare così che venissero cannibalizzati delle componenti
più preziose per vedere poi abbandonati, lungo le strade o nelle
discariche abusive a cielo aperto, ciò che restava della carcassa. Così
facendo si sarebbe ottenuto uno strumento più pratico, dal punto di
vista dei cittadini, che andava ad aggiungersi ai Centri di raccolta
Comunali.
La norma, poco chiara a dire il vero, non ha mai avuto delle
delucidazioni o dei chiarimenti, ed ha lasciato i distributori di
apparecchiature elettriche, divenuti così gestori di rifiuti,
disorientati di fronte a ciò che doveva essere fatto. Il risultato
ottenuto è sotto gli occhi di tutti, e gran parte dei distributori non
ha mai dato seguito alle disposizioni normative.
Ora con il recepimento della direttiva europea 2012/19/UE, recepita in
Italia con il D.Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49 che entrerà in vigore il 14
Aprile 2014, viene nuovamente ribadito l'obbligo dei distributori di
provvedere a ritirare i RAEE domestici dai propri clienti in ragione di
uno contro uno.
La novità presentata con questo decreto è l'istituzione di una nuova
pratica, che almeno in teoria, dovrebbe incrementare realmente la
raccolta differenziata dei RAEE: "Uno contro zero".
Come si potrà intuire, ai cittadini non è più richiesto di acquistare
una nuova apparecchiatura per consegnare al proprio distributore una
vecchia, ma sarà sufficiente recarsi presso il distributore di
apparecchiature elettriche e consegnare quella ormai da rottamare.
E' tutto così semplice come sembra? Ovviamente no. Affinché l'Uno contro
Zero possa essere valido è necessario che vi siano dei presupposti di
base.
Innanzitutto la norma dà la possibilità a tutti i distributori di
attivare una raccolta gratuita dei RAEE di "piccolissime dimensioni",
all'interno del proprio punto vendita o nelle immediate prossimità. In
secondo luogo obbliga i distributori di AEE che abbiamo una superficie
di vendita al dettaglio pari o superiore di 400 mq ad attivare questo
tipo di raccolta.
Le modalità con le quali questa nuova forma semplificata di raccolta dei
RAEE debba essere effettuata è ovviamente demandata ad un successivo
decreto del Ministero dell'Ambiente. Ci si augura che, a differenza dei
decreti attuativi del D.Lgs. 151/2005, questo decreto venga varato al
più presto e che non si lasci cadere nel nulla questa nuova opportunità
di incrementare la raccolta differenziata e di gestire correttamente i
rifiuti. Difatti gran parte delle difficoltà riscontrare con "l'Uno
contro Uno" risiedevano essenzialmente nella complessa burocrazia che vi
aleggiava intorno e che il legislatore "ha dimenticato" di rendere
chiara. Così i distributori di fronte all'obbligo di iscriversi all'Albo
(ente che probabilmente non avevano mai sentito nominare) unito alla
necessità di compilare degli schedari e di dover poi trasportare il
tutto verso i centri di raccolta comunali disposti ad accettare questo
tipo di raccolta (laddove i Centri di raccolta erano presenti), nella
maggior parte dei casi ha preferito glissare l'invito.
Prima di procedere, è bene chiarire cosa intenda il legislatore per RAEE di piccole dimensioni:
Sono apparecchiature
con nessuna dimensione esterna superiore a 25 cm.
Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49, non si limita a descrivere
per le vie brevi l'Uno contro zero, ma di fatto riscrive quasi
completamente l'intero sistema di gestione dei RAEE. Rimandando ad un
successivo articolo l'approfondimento, si cercherà ora di dare una più
chiara visione di quali sono i nuovi obblighi per i distributori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (sono compresi anche colore
che effettuano la vendita a distanza).
Facendo riferimento all'articolo 11 del D.Lgs n.49, vengono stabiliti i
requisiti per la creazione del "Deposito preliminare" alla raccolta
presso i distributori. Il termine "Deposito preliminare" sostituisce la
vecchia dizione di "Punto di raggruppamento".
Fermo restando l'obbligo del ritiro in ragione di uno contro uno dei
RAEE provenienti dall'ambito domestico, i distributori sono obbligati a
dare informazione alla propria clientela circa la gratuità del ritiro.
Ciò può avvenire o tramite utilizzo di cartelli all'interno della
propria attività o mediante indicazione nel proprio sito internet. A
parere di chi scrive, l'alternativa tra le due modalità non è da vedersi
come una semplificazione, in quanto non è detto che tutta la
popolazione italiana sia avvezza all'utilizzo di internet prima di un
acquisto, e pertanto l'obbligo di indicazione del ritiro gratuito
dovesse permanere, almeno in forma scritta all'interno dell'esercizio
commerciale.
Nulla cambia in merito all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale
Gestori Ambientali. Infatti i distributori sono ancora soggetti a
presentare la documentazione per l'iscrizione nella sezione RAEE
dell'Albo e dovranno indicare anche quali sono i luoghi presso i quali
intendono effettuare il "Deposito preliminare" dei RAEE.
Tale deposito dovrà avere caratteristiche ben definite, ma che è
possibile riscontrare in quasi tutti i magazzini dei distributori.
Infatti resta viva la possibilità di raggruppare i RAEE presso il
proprio esercizio o presso altro luogo che sia pavimentato, non
accessibile a terzi, e che assicuri la protezione dei RAEE dai fenomeni
atmosferici. Inoltre, come già previsto in precedenza, si dovrà aver
cura di tenere separati i RAEE pericolosi da quelli non pericolosi.
Volendo effettuare una macrodivisione dei RAEE in funzione della loro pericolosità.
RAEE pericolosi:
- Frigoriferi
- Condizionatori
- Televisori e monitor
- Sorgenti luminose
RAEE non pericolosi:
- Lavatrici
- Lavastoviglie
- Giocattoli
- Elettrodomestici di medie e piccole dimensioni in genere diversi da quelli indicati nella categoria precedente
Altra novità introdotta, è invece rappresentata dalla possibilità di
conferire i RAEE non solo presso i centri di raccolta comunali, come già
stabilito nel DM 65, ma anche presso impianti autorizzati ai sensi
degli art. 208, 213, 216 del D.Lgs. 152/2006.
I RAEE andranno, obbligatoriamente, trasportati presso il centro di
raccolta comunale o presso i suddetti impianti autorizzati secondo una
delle due modalità alternative:
- Ogni 3 mesi
- Al raggiungimento di 3500 Kg
In ogni caso, anche quando non dovessero essere raggiunti i 3500 Kg, il deposito non potrà superare la durata di un anno.
Vi è la possibilità di elevare la quantità in deposito a 3500 Kg per
ciascun raggruppamento 1 - 2 - 3 e 3500 Kg complessivi per i
raggruppamenti 4 e 5, qualora i RAEE siano ritirati da trasportatori
iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (nelle categorie
ordinarie) ai sensi dell'art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, per
essere trasportati presso i centri di raccolta comunali o presso gli
impianti autorizzati.
Raggruppamenti:
- Freddo e clima (ad es. Condizionatori, frigoriferi);
- Altri grandi bianchi (ad es. lavatrici, lavastoviglie);
I distributori per la vendita a distanza sono altresì obbligati ad
adempiere agli obblighi di ritiro dei RAEE in ragione di "uno contro
uno".
Facendo riferimento all'art. 22 del Decreto Legislativo in oggetto, essi
sono obbligati ad indicare in maniera chiara i propri luoghi di
raggruppamento i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore
finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente a quelli
acquistati, a condizione che l'utilizzatore stesso non debba sostenere
maggiori oneri di quelli che ragionevolmente dovrebbe sopportare in caso
di vendita non a distanza. In alternativa, il distributore a distanza,
può indicare le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna
della nuova apparecchiature, e ciò deve avvenire in maniera gratuita e
senza ulteriori oneri rispetto a quelli che il consumatore dovrebbe
sopportare nel caso di vendita non a distanza.
1.3 Impianti di trattamento
La filiera per la gestione dei RAEE si conclude con gli impianti di
trattamento i quali sono deputati non solo al loro stoccaggio ma anche a
svolgere tutte le operazioni necessarie per garantire:
- Il riutilizzo delle apparecchiature elettriche
- Il trattamento adeguato al fine di ridurre al minimo la loro pericolosità ed assicurare la massima percentuale, tecnicamente possibile, di riciclaggio delle componenti interne dei RAEE.
Fermo restando l'obbligo di utilizzo delle BAT (Best Available
Technologies) per il trattamento dei RAEE, gli impianti di trattamento
entro 3 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. in oggetto del presente
articolo, devono presentare istanza per l'adeguamento delle proprie
autorizzazioni alla regione competente.
In merito agli obiettivi di recupero, al fine di raggiungere le
percentuali di soglia previste nell'allegato V del decreto, gli impianti
di trattamento dovranno annotare su apposita sezione del registro di
carico e scarico il peso dei RAEE , i loro componenti ,i materiali e le
sostanze in ingresso ed in uscita, nonché dei prodotti ricondizionati e
recuperati in uscita.
Infine tra le novità introdotte vi è l'obbligo, entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del D.Lgs. 49, di iscrizione al Centro di
Coordinamento di tutti gli impianti di trattamento dei RAEE. A seguito
di tale iscrizione il suddetto Centro di Coordinamento provvederà ad
elaborare le relative liste di iscritti.
Entro il 30 Aprile di ogni anno, i titolari degli impianti di
trattamento comunicheranno al Centro di Coordinamento le quantità di
RAEE trattate.
2 Obiettivi di raccolta
Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE:
- Fino al 31 Dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;
- Dall'1 gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 %, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsione del decreto in esame per un dato anno, ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti;
- dall'1 gennaio 2019, deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti.
Gli elementi riportati nel presente articolo rappresentano ovviamente
solo uno spunto per un successivo approfondimento dell'intero testo di
legge che, a parere dello scrivente,rappresenta un vero passo in avanti
nella corretta gestione dei rifiuti e nell'incremento delle percentuali
di raccolta. Interessante sarà vedere, ad esempio, come si evolveranno
le spedizioni dei RAEE all'estero o dei RAEE ricondizionati, e come i
vari stati intenderanno combattere le spedizioni illecite dei rifiuti
elettrici mascherati da prodotti pronti al riutilizzo. Ed infine, ma non
meno importante, nel novero dei RAEE domestici entrano a far parte i
pannelli fotovoltaici. Sono certo che l'inclusione di questa nuova
tipologia di rifiuto tra i RAEE domestici sarà oggetto di numerose
contestazione nel corso del prossimo anno ed avremo modo di parlarne più
ampiamente nel corso dei prossimi articoli. Al momento lascio al
lettore il compito di leggere la norma per approfondire gli aspetti più
interessanti.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1125 volte.