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"Attrezzature di lavoro: prima verifica periodica e ruolo dell’Inail"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
15/04/2014 - Per favorire la prevenzione degli incidenti nell’uso di attrezzature e
migliorare l’interazione uomo-macchina nel mondo del lavoro, PuntoSicuro
ha presentato nei mesi scorsi il seminario “
La manipolazione dei dispositivi di sicurezza... Un rischio da non correre” che si è tenuto a Milano il 3 e 4 dicembre 2013.
Dopo esserci soffermati in
particolare sulla manomissione dei sistemi di sicurezza, presentiamo oggi un
intervento al seminario dal titolo “
Analisi
delle attività del Dipartimento INAIL Settore Ricerca” a cura di Michele De
Mattia (INAIL) che ci permette di fare un breve riassunto sul tema delle
verifiche delle attrezzature e sugli obblighi di fabbricanti e datori di
lavoro.
Il relatore ricorda il
ruolo dell’INAIL per le verifiche
delle attrezzature di lavoro: è titolare di verifiche di messa in servizio
e prime verifiche periodiche attrezzature di lavoro (art. 9,comma 6, lett. e),
art.71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm.ii.).
Dopo aver ricordato ruoli e
normativa in relazione a immissione sul mercato, messa in servizio e utilizzo
delle attrezzature, la relazione riporta gli aspetti salienti del D.Lgs.
81/2008 riguardo all’uso delle attrezzature di lavoro e riporta il nuovo
comma 11 dell’articolo 71, come modificato dalla recente normativa, che ad
esempio indica che
per la prima verifica
il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra
indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri
soggetti pubblici o privati abilitati (...).
Dopo aver ricordato la struttura
del Settore Ricerca, Certificazione e Verifica dell’INAIL, il relatore riporta
informazioni su “impianti di terra e dispositivi contro le scariche
atmosferiche, apparecchi di sollevamento e idroestrattori, attrezzature a
pressione, impianti di riscaldamento ad acqua calda, ...
Riguardo alla
modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche, secondo quanto definito dal D.M. 11 aprile 2011, si indica che:
a) “le
verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità
alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di
sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di
lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo;
b) la
prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di
cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica
di identificazione dell’attrezzatura di lavoro”.
Pertanto le verifiche
periodiche:
- “non sono collaudi, né
omologazioni;
- non sono attività di
consulenza;
- non sono i controlli che il
datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08
(controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)”.
In particolare la
prima verifica periodica è finalizzata
a:
“identificare l’attrezzatura di
lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in
servizio (dichiarazione CE e corretta installazione);
- accertare che la configurazione
dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso
redatte dal fabbricante;
- altri rilievi: conformità d’uso
rispetto al manuale d’uso; tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); registro di controllo; stato di
conservazione; prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di
sicurezza”.
Oltre a sottolineare che il D.M.
11 aprile 2011 ha introdotto nuove funzioni per l’INAIL, l’intervento segnala
alcune
avvertenze per vari soggetti:
-
fabbricante (Direttiva Macchine RES1.1.2 Principio d’integrazione
della sicurezza): “ valutazione
dei rischi che tenga in considerazione anche l’uso previsto e le misure
atte a prevenire un ‘uso improprio’ ovvero ‘un uso scorretto ragionevolmente
prevedibile’”;
-
organismo notificato [Direttiva Macchine ALL. IX, previsto art. 9,
comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a)]: “l'esame CE del tipo è la
procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un
modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV soddisfa i
requisiti della direttiva 2006/42/CE”;
-
soggetto abilitato [art. 3.1.2. lett. b), art. 3.2.1. DM
11.04.2011]: “durante la prima verifica periodica e le successive, tra l’altro,
il tecnico verificatore deve accertare che la configurazione dell’attrezzatura
di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal
fabbricante”.
Si ricorda inoltre che “per
l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati
abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio
nell’esercizio di tale funzione (art. 71, c.12, DLgs. 81/08 e ss.mm.ii.)”.
L’intervento riepiloga il
ruolo di INAIL per le PVP (prime
verifiche periodiche):
- “titolare di funzione per le
prime verifiche periodiche;
- denuncia di messa in servizio:
registro di tutte le attrezzature presenti nel Territorio del Dipartimento;
- assegnazione numero di
matricola;
- esecuzione (diretta o con
affidamento incarico a SA) delle Prime Verifiche Periodiche: la Prima delle
Verifiche Periodiche va eseguita secondo la periodicità di cui all’allegato VII,
che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal Datore di Lavoro.
Pertanto, almeno 45 giorni prima della scadenza della periodicità, il Datore di
Lavoro deve richiedere all’INAIL la Prima delle verifiche periodiche,
utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito www.inail.it;
- costituzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata;
- controllo dell’operato dei soggetti
abilitati”.
Si ricorda che “per le operazioni
di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale
occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per
l’esecuzione delle operazioni di verifica. Il datore di lavoro deve comunicare
all’INAIL la cessazione, il trasferimento di proprietà e/o lo spostamento
dell’attrezzatura di lavoro”.
Rimandando ad una lettura
integrale del documento, che si sofferma su vari aspetti (Direttiva Macchine
2006/42/CE, Direttiva ascensori 95/16/CE, EN 13015, problemi relativi alla
manipolazione dei dispositivi in varie attrezzature, ...), concludiamo con
un’importante
avvertenza per il datore
di lavoro: “dopo aver considerato l’ attrezzatura di lavoro, il suo
impiego, l’ambiente in cui viene inserita è d’obbligo considerare l’uomo che
andrà ad utilizzarla”. In particolare si fa riferimento all’informazione,
formazione e addestramento, richiesta dall’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008, e alle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori.
“ Analisi delle attività del Dipartimento INAIL Settore Ricerca”,
a cura di Michele De Mattia (INAIL – Settore Ricerca Direttore Dipartimento
Territoriale di Milano), seminario “La manipolazione dei dispositivi di
sicurezza... Un rischio da non correre” (formato PDF, 5.07 MB).
Tiziano Menduto
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