News
"Interpello: l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 ai Vigili del Fuoco"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
16/04/2014 - È sconfortante sapere che dopo sei anni il Decreto Legislativo 81/2008 non si possa ancora definire completamente attuato per la mancanza di disposizioni e decreti attuativi.
Ed è inevitabile che in questa situazione alcune risposte fornite dalla
Commissione Interpelli a
organismi associativi degli enti territoriali, a enti pubblici
nazionali, alle organizzazioni sindacali, ai consigli nazionali degli
ordini o collegi professionali, siano in fondo molto simili perché
riconducibili ad una stessa mancanza, ad una stessa carenza del
legislatore.
È ad esempio il caso del parere
fornito il
13 marzo 2014 nell’
Interpello n. 6/2014 - all’ Unione Sindacale di Base
dei Vigili del Fuoco – avente per oggetto “
risposta al quesito relativo all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n.
81/2008”.
Parere che ha inevitabilmente -
“nelle more”, nell’attesa, dei decreti attuativi – molti punti in comune con il
parere ( Interpello
n. 12/2013) fornito il 24 ottobre 2013 alla Federazione nazionale UGL
Polizia penitenziaria.
L'Unione Sindacale di Base dei
Vigili del Fuoco ha infatti avanzato istanza di interpello per conoscere il
parere della Commissione in merito all'
applicazione
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco.
In particolare si chiedono
chiarimenti su quanto riportato nel testo dell'articolo che recita: “
le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o
alle peculiarità organizzative”.
Per rispondere al quesito la
Commissione fa alcune
premesse normative.
Viene premesso che l'
art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008
prevede nei “
riguardi delle Forze armate
e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle
strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la
tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché
dalle altre
Forze di polizia
e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate [...] con
decreti emanati, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]”.
Il comma 3 dello stesso articolo
prevede poi che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 “
sono fatte salve le disposizioni attuative
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
[...]”.
Partendo da queste premesse la
Commissione fornisce le
seguenti
indicazioni.
Attualmente
in attesa dell'emanazione dei predetti decreti con riferimento al
Corpo dei Vigili del fuoco (ricordiamo che è stato emanato nel 2011 il
Regolamento di attuazione del D.Lgs. 81/2008 in relazione alle particolari
esigenze delle attività del Dipartimento
della protezione civile) rimane in vigore il
Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450.
Tale DM è relativo al
Regolamento recante norme per
l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato
nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di
ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica,
delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni
concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro.
Infine la Commissione sottolinea
che il decreto va oggi applicato tenendo conto tuttavia del disposto
dell'articolo 304, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede:
fino all'emanazione dei decreti legislativi
di cui al comma 2 (“decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione
delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o
regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994”),
laddove disposizioni di legge o
regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre
1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate
dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del
presente decreto legislativo”.
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 999 volte.
Pubblicità