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"Asseverazione dei modelli: nuove prassi di riferimento per l’edilizia"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
16/04/2014 -
PuntoSicuro ha più volte affrontato il tema dell’
asseverazione dei modelli organizzativi. E lo ha fatto anche in relazione al documento UNI “
Indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile”, nato con l’obiettivo di costruire procedure chiare e valide su tutto il territorio nazionale.
Torniamo ora sull’argomento attraverso un articolo - pubblicato
sul n. 15/2013 della rivista “Ambiente&Sicurezza” – dal titolo “
Sull’asseverazione dei modelli le interpretazioni CNCPT/UNI per il settore dell’edilizia” e a cura di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell’ Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Articolo che opera una ricostruzione sistematica della disposizione
dell’asseverazione, alla luce dei nuovi indirizzi operativi e delle
prassi di riferimento per il processo di asseverazione per i SGSL delle
imprese di un settore ad alto rischio come quello dell’edilizia.
Pubblichiamo un breve estratto dell’articolo.
Il processo di asseverazione. I pre-requisiti per l’accesso
Nella UNI/PdR
2:2013, quindi, è stato definito il modello
di asseverazione e la relativa modulistica che ha fissato alcuni standard
operativi (un audit approach comune) che vanno dall’assunzione dell’incarico
alla pianificazione, alla verifica, alla valutazione, alla stesura della
relazione
finale e alla attestazione; la sua attivazione avviene su richiesta del datore
di lavoro al CPT della provincia in cui l’impresa è iscritta in Cassa Edile,
che dovrà dimostrare di possedere una serie di pre-requisiti:
- l’iscrizione
alla Cassa Edile del territorio in cui è presentata la domanda;
- la
regolarità di tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del
CCNL e gli accordi provinciali dispongono di effettuare alle Casse Edili;
- il possesso
del DURC regolare in corso di validità;
- la messa a
disposizione di personale referente per l’espletamento della pratica, sia per
l’accesso al/ai cantiere/i che per tutti gli altri adempimenti;
- l’elevata
motivazione al conseguimento dell’obiettivo.
Quest’ultimo
pre-requisito ha assunto un’elevata valenza in quanto si tratta di stabilire se
il richiedente abbia considerato l’asseverazione solo un mero processo
burocratico o, al contrario, un processo di miglioramento della sicurezza del
lavoro nella propria azienda anche
al di là della
disciplina del D.Lgs. n. 231/2001.
Sotto questo
profilo, nella UNI/PdR 2:2013, è stato riconosciuto che questo è difficilmente
valutabile attraverso strumenti standardizzati e ha prescritto l’organizzazione
da parte del CPT di un seminario introduttivo, anche di breve durata, rivolto
alle imprese che richiedono il servizio, nel quale sono illustrate le
caratteristiche del sistema e cosa prevede il processo di asseverazione.
La verifica tecnico-documentale e la validità dell’attestazione
Oltre a questi
pre-requisiti la UNI/PdR 2:2013 ha definito anche lo standard delle verifiche
di
carattere sia
documentale che tecnico che ha previsto anche un sopralluogo nelle aree di
lavoro dell’impresa (cantieri e unità stabili) che gli asseveratori, che devono
aver frequentato
un apposito
corso di formazione i cui contenuti sono definiti nell’appendice G della
prassi, dovranno svolgere con l’ausilio di apposite liste di controllo e che
serviranno per la redazione del rapporto finale.
La verifica
documentale prevista non ha riguardato solo la documentazione inerente al
modello organizzativo e di gestione in se (manuale, procedure, modulistica per
le registrazioni, sistema disciplinare e sanzionatorio, sistema di controllo,
articolazione delle funzioni con le relative idonee competenze tecniche) ma ha
toccato anche gli altri documenti fondamentali previsti dalla disciplina
vigente (come, per esempio, il POS, il PSC, il DVR ecc.).
Si tratta,
pertanto, di accertamenti molto approfonditi al termine dei quali spetterà a
un’apposita Commissione paritetica presso il Comitato provinciale valutare gli
esiti del rapporto del gruppo di verifica e, conseguentemente, deliberare il
rilascio o il diniego del documento di asseverazione dell’adozione e della
efficace attuazione dei modelli
di organizzazione e gestione della sicurezza secondo la modulistica
prevista.
È opportuno
osservare che, inoltre, la validità dell’attestazione di asseverazione è
stabilita in
36 mesi, nel
corso dei quali sono anche previste due verifiche di mantenimento e, al fine di
consentire agli organi di vigilanza di conoscere le imprese aventi un SGSL
asseverato per la programmazione dei controlli secondo quanto previsto
dall’art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, al punto 6 della prassi è
prevista l’istituzione di un sistema unificato on-line di pubblicazione delle
asseverazioni, ossia un registro nazionale «anche al fine di implementare un
sistema di statistiche in grado di monitorare l’efficacia dell’azione dei CPT e
di orientarne le linee di intervento».
Il caso dei SGSL certificati
La UNI/PdR
2:2013 ha fornito anche indicazioni per quanto riguarda il caso di SGSL
attestato
da un
organismo di certificazione accreditato da Accredia; si tratta solo di quelli
definiti secondo la BS OHSAS 18001:2007, poiché le linee guida UNI-INAIL del
2001 non sono certificabili, per i quali, come precisato al punto 5.2.2, la
fase di verifica dell’attuazione del modello organizzativo è effettuata per le
parti di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, non oggetto
della
certificazione (per esempio, sistema disciplinare) e per eventuali
significativi luoghi di lavoro non considerati durante il processo di certificazione,
fermo restando l’acquisizione, da parte del gruppo di verifica (GDV), della
documentazione indispensabile per l’esecuzione delle attività di accertamento.
Anche in
questo caso l’ attestazione
di asseverazione ha una validità di 36mesima poiché la stessa regge anche
sulla certificazione (su questo punto sorge, tuttavia, qualche perplessità) è
previsto che l’asseverazione decada alla data di cessazione della validità
della certificazione del SGSL.
Considerazioni conclusive
Sia pure
ancora acerbo e bisognoso di una più puntuale disciplina regolamentare che ne
sappia incentivare la diffusione,
l’istituto
dell’asseverazione potrebbe rappresentare, se opportunamente valorizzato, un
punto di partenza per una riforma del modello prevenzionale che il D.Lgs.
n. 81/2008, tormentato nel suo iter parlamentare, non ha saputo portare a pieno
compimento rispetto ai principi della legge delega n. 123/2007; infatti, la
diffusione di meccanismi più avanzati di controllo collettivo esterni
all’impresa sull’adozione e sull’efficace attuazione dei modelli organizzativi,
se introdotti nell’ottica di un riassetto complessivo dell’intera materia (che
appare sempre più caotica e, come segnalato recentemente anche dalla
Commissione consultiva permanente, bisognosa di urgenti semplificazioni),
potrebbero consentire anche una riforma del modello ispettivo (art. 13, D.Lgs.
n. 81/2008) orientandolo verso forme più efficaci di controllo preventivo ma in
chiave prettamente prevenzionale e non meramente repressiva come, invece,
accade attualmente.
In realtà, si
tratta di scelte non facili da compiere, specie in un Paese come l’Italia in
cui alcuni preconcetti sono difficili da superare e dove regna un sistema
normativo che, come evidenziato anche dalla Commissione europea nella procedura
d’infrazione aperta nel 2011 per il non corretto recepimento
nell’ordinamento nazionale di alcune disposizioni della direttiva quadro
89/391/CEE, appare sempre più incerto; tutto questo si riflette negativamente
sulle condotte dei datori di lavoro e sulla tutela stessa del diritto alla
salute dei lavoratori e richiede uno sforzo sia di semplificazione normativa,
rivedendo anche il caso delle piccole società ai fini dell’applicazione del
D.Lgs. n. 231/2001, che di promozione dell’asseverazione che potrebbe essere
messa sulla stessa strada della certificazione dei contratti di lavoro prevista
dagli artt. 75 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003 (cosiddetta “riforma Biagi”), e,
per altro, richiamata anche dall’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, il quale ha previsto
che, appunto, l’idoneità di un’impresa in materia di sicurezza sul lavoro è
determinata anche dalla presenza «di determinati standard contrattuali e
organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e
alle tipologie di
lavoro
flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276».
In questa
prospettiva, quindi, la prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013, messa a punto
dall’UNI
e dalla CNCPT,
ha rappresentato un
punto importante dal
quale partire in quanto ha fornito elementi utili al legislatore per
rimodellare e dare maggiore vigore all’istituto dell’asseverazione e alla
tutela del diritto alla salute del lavoratore.
“ Sull’asseverazione dei modelli le interpretazioni CNCPT/UNI per
il settore dell’edilizia”, articolo a cura di Mario Gallo, professore a
contratto di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, pubblicato sul n. 15/2013 della rivista
“Ambiente&Sicurezza” (Formato PDF, 1.13 MB).
RPS
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