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"Il decreto 81/2008 e gli addetti alla gestione delle emergenze"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
04/06/2014 - Un
Working Paper – un breve saggio
sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro pubblicato da Olympus – ci ha permesso nei mesi scorsi di soffermarci sulle caratteristiche, compiti e responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, alla luce del decreto 81 e delle più recenti novità legislative.
Tuttavia il Working Paper 30/2014
dal titolo “
L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro nell’ Università di Urbino “Carlo Bo”,
si sofferma anche su altri importanti attori della sicurezza aziendale e
ci permette di comprenderne l’evoluzione nella normativa nazionale.
Il saggio affronta ad esempio il
tema della
gestione delle emergenze
– fondamentale per un efficiente funzionamento del sistema aziendale di
prevenzione – e indica che l’articolo 43 del D.Lgs. 81/2008 riporta le
disposizioni generali che il datore di
lavoro deve rispettare per
adottare le
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (art.
18, comma 1, lettera t).
In particolare l’art. 43
individua “obblighi preventivi, essenzialmente di natura procedimentale, che si
indirizzano sia verso l’esterno, in quanto attinenti all’organizzazione dei
rapporti con istituzioni e servizi pubblici competenti in materia di emergenze”
che verso l’interno, “riguardando la pianificazione ed attuazione di procedure
ed azioni idonee a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro anche a
fronte di eventi straordinari ed imprevisti”.
E particolare importanza assume
la
designazione preventiva dei
lavoratori
incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Si sottolinea (art. 43, comma 3)
che tali lavoratori “
non possono
rifiutare la designazione: ne deriva la natura forzosa dell’incarico, con
conseguente impossibilità di sottrarvisi se non per giustificati motivi. Tali
potrebbero essere ragioni di salute debitamente comprovate, potendosi qui
invocare anche l’art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro,
nell’affidare i compiti ai lavoratori, di tener conto delle loro capacità e
condizioni in rapporto alla salute e sicurezza dei medesimi, o carenze nella
formazione avuta”.
In ogni caso questi lavoratori
“devono ricevere un’
adeguata e specifica
formazione, integrata da un aggiornamento periodico, che, con particolare
riferimento alla prevenzione incendi, dovrà seguire, in attesa dell’emanazione
delle disposizioni cui rinvia l’art. 46, comma 3, le prescrizioni dettate dal
d.m. 10 marzo 1998”.
Inoltre tali lavoratori devono
essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell’azienda o dell’unità produttiva. E – continua l’autrice del Working
Paper – “sembra, quindi, possibile concludere nel senso della
legittimità di una rinuncia motivata dalla
carenza di almeno uno dei requisiti ricordati. Diversamente, il lavoratore
che rifiuti ingiustificatamente – oltre ad essere punito ai sensi dell’art. 59,
comma 1, lett. a, avendo il d.lgs. n. 106/2009 reintrodotto la sanzionabilità
penale già prevista dal d.lgs. n. 626/1994, ma eliminata dal d.lgs. n. 81/2008
– risulterà altresì passibile di conseguenze disciplinari (almeno quando
subordinato)”.
Il legislatore si è soffermato
anche sull’organizzazione del
primo
soccorso.
Riguardo al primo soccorso non si
registrano eclatanti novità tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 626/1994, al di
là della diversa denominazione («
primo»,
anziché «
pronto») che “maggiormente
in linea con il concetto di
first aid
proprio delle direttive comunitarie, fa leva più sulla parzialità
dell’intervento che non sulla tempestività del medesimo, oltre ad eliminare
ogni ambiguo richiamo al soccorso sanitario qualificato riconducibile al
Servizio di urgenza ed emergenza medica (118)”.
Il datore di lavoro, con
riferimento alla natura della attività e alle dimensioni dell’azienda o della
unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,
prende i provvedimenti necessari in materia
di
primo soccorso
e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati (art. 45, comma 1). In particolare l’identificazione delle
caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione,
individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori
occupati ed ai fattori di rischio, è rimessa al D.M.
15 luglio 2003, n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
Decreto, quest’ultimo, che “ha
riacquistato piena centralità, riappropriandosi del ruolo di unico riferimento
in materia”, dopo l’abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 106/2009, del punto 5
dell’Allegato IV al d.lgs. n. 81/2008. Si auspica, tra l’altro “un suo
adeguamento ad opera di successivi decreti ministeriali”, adeguamento che è
anche previsto “a proposito dell’applicazione del medesimo decreto in ambito
ferroviario, in ragione delle peculiarità riscontrabili in tale settore”.
Rimandando ad una lettura
integrale del Working Paper 30/2014, concludiamo questa breve disamina, attorno
alle figure per la gestione
delle emergenze, affrontando il tema della
prevenzione incendi.
In questo ambito “si coglie una
particolare attenzione da parte del legislatore (oltre a rintracciarsi forse le
novità maggiori rispetto al d.lgs. n. 626/1994), verosimilmente in ragione
della sua
funzione di preminente
interesse pubblico, che ne giustifica l’
esclusiva
competenza statuale, stante la necessità di
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio
nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle
persone e di tutela dei beni e dell’ambiente (art. 46, comma 1).
Attenzione che si evince anche
dalla nuova lett. e-bis che il d.lgs. n. 106/2009 ha aggiunto all’art. 43,
comma 1, probabilmente in seguito alle vicende dell’ incendio
alla Thyssenkrupp torinese, che impone
la
presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari
condizioni in cui possono essere usati, ivi compresi gli
impianti di estinzione fissi, manuali o
automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
In ogni caso, ricorda Chiara
Lazzari, la novità forse più significativa in materia è relativa alla
“previsione relativa alla necessità di adottare, ad opera dei Ministri
dell’interno e del lavoro,
decreti
idonei a definire i criteri per individuare le misure intese ad evitare
l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si
verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la
gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale
addetto e la sua formazione” (art. 46, comma 3). Resta “in ogni caso ferma
l’applicazione del d.lgs. n. 139/2006, che disciplina le funzioni ed i compiti
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, nell’attesa dell’emanazione dei
predetti decreti, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
delle emergenze di cui al d.m. 10 marzo 1998”.
Ricordiamo, in conclusione, che
riguardo al tema della
formazione degli addetti al primo soccorso
e della
designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio sono
stati pubblicati nel novembre del 2012 due
diversi interpelli in risposta ad altrettanti quesiti posti dalla Confederazione
Italiana della Piccola e Media Industria e dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti
ed obblighi tecnici”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del
lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Working Paper di Olympus 30/2014 (formato
PDF, 398 kB).
Tiziano Menduto
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