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"Circolazione saltuaria su strada dei carrelli elevatori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
10/06/2014 - Con decreto
della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014 (di attuazione
della disposizione prevista dal comma 2 bis dell’art. 114 del nuovo codice della strada) riguardante l’immissione in
circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a
carico, sono state impartite le relative procedure per l’immissione in
circolazione dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico
su strada.
Si specifica quindi che
l’immatricolazione e il rilascio della carta di circolazione (previste dal
comma 2 dell’art 114) non si applicano per la circolazione saltuaria (a vuoto o
a carico) dei carrelli.
Tuttavia il decreto 14 gennaio
2014 indica di procedere in questo modo:
“Ai fini di quanto stabilito
all'art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale
dal costruttore contenente i seguenti
dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni
(lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno
carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici
ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi
estremi dell'omologazione se di tipo termico;
b) deve essere munito dei dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di
cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo
supplementare di cui all'art. 266 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti
a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei
dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
d) deve essere munito di almeno un dispositivo
retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita' verso il retro
nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di
frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del
veicolo;
g) deve essere munito delle certificazioni,
rilasciate dal costruttore, di
rispondenza alla direttiva macchine, alla
normativa sulla compatibilita' elettromagnetica;
f) deve essere munito dello specifico simbolo
attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva
macchine);
h) deve essere accompagnato da personale a
terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate
le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e
2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e
l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza
massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti
di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della
visibilita' da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3,
dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta
applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.”
Inoltre i trasferimenti su strada
sono consentiti a velocita' non superiore a 10 km/h e il carrello dovrà avere
l'autorizzazione (durata massima di un anno, prorogabile) alla circolazione
stradale saltuaria rilasciata dall'Ufficio della motorizzazione civile
competente per territorio, previo benestare dell'Ente proprietario della
strada.
Con il decreto sono state abrogate
sia le disposizioni impartite con la circolare
prot. n. 14906 del 10.06.2013, sia le disposizioni impartite con la circolare
26363/DIV3/C del 25.10.2013, fatte salve le eventuali richieste di
immatricolazione già presentate.
RPS
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