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"Le macchine in edilizia: la formazione e abilitazione dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
16/06/2014 - In relazione
alla gravità e numero di incidenti correlati all’
utilizzo delle macchine nei cantieri edili, non potevamo non
tornare a sfogliare la pubblicazione realizzata in collaborazione dall’ INAIL Piemonte e il CPT Torino, dal
titolo “ Le
macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”.
E proprio perché molte delle
macchine usate nel mondo edile richiedono, per il loro utilizzo sicuro e
corretto, qualificate competenze e professionalità, ci soffermiamo oggi su
quanto presentato dal manuale in materia di
formazione e abilitazione dei lavoratori.
Il documento sottolinea molti
aspetti che è bene non dare mai per scontati nell’ambito della formazione.
Ad esempio che la
formazione dei lavoratori incaricati
dell’uso delle attrezzature “consiste nel mettere a loro disposizione ogni
necessaria informazione e istruzione e nel formarli e addestrarli adeguatamente
in rapporto alla sicurezza relativamente:
- alle condizioni di impiego
delle attrezzature;
- alle situazioni anormali
prevedibili”.
E l’informazione deve riguardare
anche:
- “i rischi cui sono esposti
durante l’uso;
- le attrezzature presenti
nell’ambiente immediatamente circostante, anche se usate da altri addetti”;
- i cambiamenti di tali
attrezzature.
Non solo, ma il datore di lavoro
“provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione,
informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possono essere causati ad altre persone. Anche in caso di
riparazione, di trasformazione
o manutenzione, i lavoratori incaricati devono essere qualificati in modo
specifico”.
A questo punto si inserisce l’ Accordo
Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 relativo
all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Infatti in aggiunta all’attività
di formazione indicata dal manuale, i lavoratori che devono utilizzare
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione devono
frequentare un
particolare corso di
formazione e i relativi aggiornamenti.
Queste le
attrezzature individuate dall’Accordo: piattaforme
di lavoro elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio
telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/Sollevatori/Elevatori
semoventi telescopici rotativi), trattori agricoli e forestali con velocità non
inferiore a 6 km/h, escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di 6000
kg), escavatori a fune, pale
caricatrici frontali (con massa operativa maggiore di 4500 kg), terne,
autoribaltabili a cingoli (con massa operativa maggiore di 4500 kg) e pompe per
calcestruzzo.
Il manuale sottolinea che il
conseguimento della specifica abilitazione “è necessario anche nel caso di
utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature ma non è necessario nel
caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo
dell’attrezzatura di lavoro come ad esempio: le operazioni di semplice
spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria o straordinaria”.
In particolare per ogni tipo di
attrezzatura sono previsti:
- “
moduli giuridici, con riferimento alla normativa generale, alle
norme che regolamentano le attività svolte con l’attrezzatura oggetto del corso
e le responsabilità dell’operatore;
-
moduli tecnici, che trattano la teoria sull’uso delle attrezzature
e le loro caratteristiche specifiche;
-
moduli pratici, volti a far conoscere direttamente le
caratteristiche delle attrezzature, le manovre e l’organizzazione dell’attività
anche attraverso le esercitazioni”.
Riguardo poi ai
crediti formativi si indica che sono
riconosciuti i corsi già effettuati al 12 marzo 2013, data di entrata in vigore
dell’Accordo, ma con alcune differenze e azioni da intraprendere riportate nel
manuale che vi invitiamo a visionare.
In particolare i lavoratori già incaricati dell’uso delle
attrezzature previste dall’Accordo al 12 marzo 2013 devono conseguire
l’abilitazione entro il 12 marzo 2015, “cioè entro 24 mesi dall’entrata in
vigore dell’Accordo; i lavoratori neo incaricati prima di utilizzare le
attrezzature devono conseguire l’abilitazione”.
Riguardo ai tempi
dell’abilitazione rimandiamo i lettori a precedenti articoli
di PuntoSicuro sul tema.
Un accenno agli
aggiornamenti.
L’abilitazione degli operatori
“deve essere rinnovata entro 5 anni, dalla data del rilascio dell’attestato di
abilitazione, con la partecipazione al corso di aggiornamento di durata minima
di 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici”.
Nel manuale è presente poi una
tabella esplicativa che riporta per ogni attrezzatura prevista dall’accordo le
ore minime previste per ogni modulo.
Si segnala che in base alla Circolare
Ministeriale n. 21 del 10/06/2013 “qualora ai carrelli elevatori
telescopici siano abbinati accessori, tali che la macchina risultante risponda
ad una delle attrezzature comprese tra quelle individuate nelle tabelle di cui
sopra, come definite alle lettere da a) ad h) dell’allegato A dell’accordo
citato, ad esempio gru mobile
(autogru) o piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili), è
necessario che l’operatore acquisisca il corrispondente titolo abilitativo”.
I
soggetti formatori possono essere: le Regioni e le Province; il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’INAIL; le associazioni sindacali;
gli ordini o collegi professionali; le aziende
produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime solo per i
propri lavoratori) accreditate in ogni Regione o Provincia autonoma; soggetti
formatori con esperienza documentata, accreditati in ogni Regione o Provincia
autonoma; enti bilaterali e organismi paritetici; le scuole edili costituite
nell’ambito degli organismi paritetici.
E concludiamo ricordando che le
docenze dovranno infine essere svolte
“da
personale con esperienza documentata
almeno triennale sia nel settore della formazione sia nel settore della
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con
esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche
dell’utilizzazione delle attrezzature sopra elencate”.
Senza dimenticare che al termine
dei moduli formativi/abilitativi viene eseguito “l’
accertamento dell’apprendimento dal responsabile del progetto
formativo o da un docente da lui delegato e viene redatto un verbale da trasmettere
alle Regioni e Province autonome competenti per territorio, al fine di
costituire uno specifico registro informatizzato. I soggetti formatori
rilasciano gli attestati di abilitazione e provvedono all’archiviazione di
tutta la documentazione di ciascun corso”.
CPT di Torino, Inail Piemonte, “ Le
macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, edizione
settembre 2013 (formato ZIP, 1,5 MB).
Tiziano Menduto
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