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"Decreto 81/2008: il trattamento diverso per medici competenti e RSPP"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
20/06/2014 - Cercando di riflettere sull’organizzazione del sistema aziendale di
prevenzione, sui ruoli e le competenze, alla luce delle recenti
disposizioni normative, a partire dal D.Lgs. 81/2008, ci siamo
soffermati in questi mesi su un interessante
Working Paper pubblicato da Olympus, un breve saggio dal titolo “
L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici” e a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro nell’ Università di Urbino “Carlo Bo”.
Dopo aver affrontato i compiti e responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, gli aspetti normativi più rilevanti degli addetti alla gestione delle emergenze, concludiamo questa lunga presentazione del saggio soffermandoci sulla figura del
medico competente,
“figura di assoluta centralità nel sistema di soggetti, obblighi
procedurali ed adempimenti tecnici pensato dal legislatore per la
prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro”. Con un ruolo che esce
sicuramente “potenziato dalla rivisitazione operata dal d.lgs. n.
81/2008”.
L’autrice del saggio si sofferma
prima sui compiti e sulla qualificazione professionale del medico competente
fino ad arrivare alla delicata funzione di
collaborazione
nell’attività di valutazione dei rischi. Funzione che mostra come tale
attore della sicurezza aziendale “non possa più essere considerato alla stregua
di un mero esecutore di accertamenti sanitari”, ma debba essere configurato
“quale collaboratore
del datore di lavoro innanzitutto nella valutazione, prevenzione e gestione
dei rischi”.
Il saggio rimarca tuttavia il
diverso trattamento - rispetto a quello riservato al RSPP – “cui è assoggettata
la mancata collaborazione del medesimo alla valutazione dei rischi, la quale,
dopo l’intervento del d.lgs. n. 106/2009, risulta ora penalmente sanzionata
(art. 58, comma 1, lett. c)”. Si tratta – continua l’autrice - di
“un’innovazione che ha già prodotto esiti piuttosto discutibili in
giurisprudenza”. Si arriva ad affermare dunque la responsabilità del medico –
“nonostante il riconoscimento del suo ruolo di consulente datoriale in questa
materia” e la “disarmonia originatasi all’interno del sistema per il differente
rilievo penale attribuito alla condotta di figure professionali tutte
ugualmente chiamate a collaborare nella suddetta attività” – anche qualora il
datore di lavoro abbia omesso di promuovere l’avvio della specifica procedura
di valutazione dei rischi. Ricordiamo, a questo proposito, la sentenza
del Tribunale di Pisa del 7 dicembre 2011 n. 1756, commentata sul nostro
giornale da un articolo
di Anna Guardavilla.
Secondo Chiara Lazzari tale
innovazione andrebbe “censurata sotto il profilo della ragionevolezza, fino a
potersi prospettare possibili violazioni dell’art. 3 Cost., disciplinando il
legislatore in modo difforme fattispecie della stessa natura e confondendo
l’innegabile funzione
consulenziale che il medico competente svolge in sede di valutazione dei
rischi con quella di garante della sorveglianza sanitaria”. Peraltro si
sottolinea “la centralità di quest’ultima attività, se è vero che, come recita
l’art. 2, comma 1, lett. h, il medico è nominato per effettuare la
sorveglianza sanitaria (oltre che per
tutti gli altri compiti che è chiamato a svolgere), da programmarsi ed attuarsi
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25,
comma 1, lett. b)”.
Ed è ancor più esplicito l’art.
18, comma 1, lett. a (sempre del d.lgs. 81/2008) che impone al datore ed al
dirigente di
nominare il medico competente
per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo. Il legislatore “lascia intendere che l’obbligo di
designare tale figura sorge solo allorquando vi sia altresì un obbligo di sorveglianza
sanitaria; sì che anche la partecipazione del medico alla valutazione dei
rischi finisce con il restare confinata a dette ipotesi”.
Insomma, malgrado la dimensione
collaborativa del suo ruolo risulti valorizzata, rispetto al passato, “tuttavia
il processo di emancipazione dalla vecchia concezione, che legava la presenza
del medico alla funzione dallo stesso svolta in relazione alla suddetta
attività di sorveglianza, non si è ancora definitivamente compiuto”.
Un altro aspetto che permette un
confronto con quanto il legislatore ha stabilito per il servizio di prevenzione
e protezione, riguarda una novità introdotta dal d.lgs. 81/2008: “quella che
consente al datore, nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi
d’imprese (nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità),
di
nominare più medici competenti
individuandone tra essi uno con funzioni di coordinamento (art. 39, comma 6)”.
Tra l’altro, segnala il saggio,
secondo il T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 giugno 2010, n. 705
la norma in questione, dopo aver previsto la
possibilità di nominare più medici, ha in aggiunta disposto che, tutte le volte
in cui venga esercitata tale facoltà, debba necessariamente essere nominato tra
di essi anche il medico con funzioni di coordinamento.
Per cui appare…irrilevante accertare se l’azienda è o meno articolata
in più unità produttive, e se pertanto legittimamente erano stati nominati più
medici, in quanto tale norma impone in tali ipotesi (cioè nelle ipotesi in cui
operano in un’unica azienda più medici competenti) di nominare un coordinatore.
Le analogie rispetto a quanto
previsto in tema di SPP sono evidenti, con riferimento alla possibilità data
dal D.Lgs. 81/2008 (art.31, comma 8) dell’istituzione, in presenza di aziende
con più unità produttive, di un unico SPP.
Tuttavia nella fattispecie, il
processo “sembrerebbe inverso: in quel caso, infatti, al datore è riconosciuta
la possibilità di centralizzare il servizio, anziché procedere ad una sua
‘moltiplicazione’; qui, all’opposto, gli si consente di nominare più medici,
attribuendo ad uno di essi un ruolo di coordinamento”.
E partendo da questa scelta del
legislatore qualcuno potrebbe “concludere – a proposito del dibattito in ordine
alle funzioni da assegnare al SPP unico (se, cioè, sostitutive dei singoli SPP
o integrative dei medesimi, in un’ottica, per l’appunto, di coordinamento degli
stessi) – che, laddove il legislatore ha voluto seguire quest’ultima opzione,
lo ha esplicitamente detto, come nell’ipotesi ora considerata”.
E inoltre se per coerenza sarebbe
stato consigliabile “adottare soluzioni analoghe con riguardo alle due
fattispecie, anche in ragione dell’intensa collaborazione che s’instaura,
specie in sede di valutazione dei rischi, tra SPP e medico competente”, per
altro verso la specifica attività del medico competente – con particolare
riferimento alla sorveglianza
sanitaria – “può giustificare una scelta diversa”.
Rimandando ad una lettura
integrale del saggio, che presenta vari altri aspetti rilevanti dell’attività
del medico competente e della sorveglianza sanitaria, concludiamo sottolineando
che il “
ruolo consulenziale del medico
rispetto al datore di lavoro ed al SPP”, emerge con tutta evidenza dall’art.
25, comma 1, lett. a, che lo chiama a collaborare, oltre che alla valutazione
dei rischi,
alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e
le peculiari modalità organizzative del lavoro, nonché
alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione
della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.
Olympus - Osservatorio per il
monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del
lavoro, “ L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti
ed obblighi tecnici”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del
lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Working Paper di Olympus 30/2014 (formato
PDF, 398 kB).
Tiziano Menduto
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