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"Le macchine in edilizia: il processo di valutazione dei rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
23/06/2014 - Nel comparto edile sono utilizzate molte macchine, macchine spesso
complesse e sempre più evolute che devono essere conosciute dagli
operatori nelle loro peculiarità operative per un uso corretto e la
prevenzione dei rischi residui o correlati all’attività lavorativa.
Macchine che devono essere tuttavia già progettate e costruite con
l’obiettivo della sicurezza e attraverso un preciso
procedimento di valutazione dei rischi.
Ad affrontare questo tema, con
riferimento alla normativa vigente in materia, è la pubblicazione realizzata in
collaborazione dall’ INAIL Piemonte e il CPT Torino, dal
titolo “ Le
macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”.
Il documento ricorda che le
norme di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto relative alle macchine (prima il D.P.R. 459/1996 e
successivamente il D.Lgs. 17/2010) individuano infatti una serie di
“caratteristiche di sicurezza di carattere generale da osservare nella
fabbricazione delle macchine”.
Queste norme modificano dunque in
modo sostanziale “il modo di costruire una macchina, ponendo in risalto il
concetto di integrazione della sicurezza
già in fase di progettazione e annullando il criterio di applicazione della
sicurezza in subordine alle necessità funzionali e produttive della macchina”.
E un’importante conseguenza delle
norme consiste proprio nel far applicare il procedimento di “
valutazione dei rischi” a monte della
fabbricazione della macchina, “i quali devono essere eliminati o ridotti
rispettando i RES ( Requisiti
Essenziali di Sicurezza) riportati nell’allegato I di entrambi i decreti”
(i RES sono “inderogabili anche se, viene precisato, gli obiettivi previsti
possono non essere raggiunti ma a questi, tenuto conto dello stato dell’arte,
deve tendere la progettazione”).
I principi generali espressi
negli allegati I delle due normative sono “estremamente importanti per i
fabbricanti e conseguentemente per gli utilizzatori delle macchine. Il primo obbligo del fabbricante riguarda
l’analisi e la
valutazione dei rischi
finalizzata all’individuazione dei requisiti di sicurezza e di tutela della
salute che concernono la macchina e alla conseguente fabbricazione.
In particolare il
processo di valutazione dei rischi
seguito dal fabbricante o dal suo mandatario permette di:
- “stabilire i limiti della
macchina;
- individuare i pericoli
originati dalla macchina;
- stimare i rischi;
- valutare i rischi per stabilire
se gli obiettivi del D.Lgs. 17/2010 ne richiedono una riduzione;
- eliminare i pericoli o ridurre
i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione nel seguente
ordine: eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione
della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non
possono essere eliminati; informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti
all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è
richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un
dispositivo di protezione individuale”.
E se le misure di protezione sono
una combinazione delle misure adottate dal progettista della macchina e di
quelle dell’utilizzatore, il “progettista deve privilegiare le prime rispetto
alle seconde”.
Il documento, che vi invitiamo a
leggere integralmente, riporta le informazioni utili che deve possedere il
progettista della macchina per la valutazione del rischio e indica una serie di
parametri che influiscono sull’individuazione delle caratteristiche della
macchina.
Questi i
principali parametri:
-
limiti d’uso: “per la determinazione dei limiti d’uso della
macchina si deve tenere conto di tutte le fasi del suo ciclo di vita. I limiti
d’uso comprendono l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile
ed occorre considerare, ad esempio, i diversi modi di funzionamento, il tipo di
utilizzatore (sesso, età, mano d’impiego dominante), i livelli prevedibili di
formazione, esperienza e capacità degli utilizzatori;
-
limiti di spazio: i limiti di spazio da considerare includono il raggio
di movimento, i requisiti spaziali per le interazioni delle persone con la macchina,
l’interazione umana come l’interfaccia operatore-macchina;
-
limiti di tempo; i limiti di tempo da considerare sono quelli
legati alla durata della macchina, o di alcuni dei suoi componenti, e gli
intervalli di manutenzione raccomandati:
-
pericoli: la fase successiva alla determinazione dei limiti è
quella relativa all’identificazione dei pericoli ragionevolmente prevedibili
relativi a tutte le fasi del ciclo di vita della macchina: trasporto, montaggio
e installazione, messa in funzione, uso, messa fuori servizio, smantellamento e
smaltimento”. Si sottolinea che l’identificazione dei pericoli deve avvenire
non solo considerando l’interazione umana durante l’intero ciclo di vita della
macchina o i possibili stati della macchina (funzionamento, non funzionamento,
...) ma anche il “comportamento involontario dell’operatore o uso scorretto
ragionevolmente prevedibile della macchina”.
-
rischi:
“il passaggio successivo all’identificazione dei pericoli è la stima dei
rischi. Gli elementi che permettono di stimare il rischio associato ad una
situazione pericolosa sono: la gravità del danno; la probabilità che si
verifichi tale danno che è in funzione della esposizione della/e persona/ e al
pericolo, dell’accadimento di un evento pericoloso e dalle possibilità tecniche
e umane per evitare o limitare il danno”;
-
ponderazione del rischio: “è l’operazione che permette di stabilire
se è necessaria la riduzione del rischio applicando adeguate misure di
protezione. Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio e un
risultato favorevole del confronto dei rischi, lasciano presumere che il
rischio sia stato adeguatamente ridotto. Il confronto dei rischi riguarda
quelli della macchina in fase di progettazione e quelli di macchine simili
purché, per queste ultime, siano rispettate alcune condizioni (es. uso
previsto, progettazione e costruzione confrontabili)”.
Se la
riduzione del rischio può essere raggiunta rimuovendo i pericoli o
riducendo la gravità del danno e la probabilità che si verifichi quel danno,
“le
misure di protezione previste
per il raggiungimento di questo risultato devono essere applicate secondo le
tre fasi della seguente sequenza logica:
-
misure di protezione integrate nella progettazione: tali misure
eliminano i pericoli o riducono i rischi associati. Le misure possibili
riguardano una serie di considerazioni e principi. Con riferimento a: fattori
geometrici e fisici (es. massimizzazione della visibilità dell’area di lavoro),
conoscenza tecnica generale per la progettazione della macchina, uso di
tecnologie appropriate (es. sistemi di comando idraulici per l’utilizzo in
atmosfere esplosive), disposizioni per la stabilità, rispetto dei principi
ergonomici, protezioni integrate nella progettazione dei sistemi di comando,
...
-
protezione e/o misure di protezione complementari: “quando in fase
di progettazione non è possibile eliminare un pericolo o ridurre
sufficientemente il rischio associato, si possono utilizzare protezioni
adeguatamente selezionate e misure di protezione complementari”. Ad esempio tra
le misure complementari si possono avere: “componenti ed elementi per ottenere
la funzione di arresto di emergenza, misure per la fuga e il salvataggio di
persone intrappolate (es. vie di fuga e rifugi, punti di ancoraggio per
dispositivi di calata); misure per l’isolamento e la dissipazione di energia
(es. scollegamento/separazione da tutte le sorgenti di energia); disposizioni
per la movimentazione facile e sicura delle macchine e dei loro componenti
pesanti (es. sistemi di sollevamento, sistemi per l’aggancio automatico);
misure per l’accesso sicuro al macchinario (es. piattaforme, scale)”;
-
informazioni per l’uso: “se nonostante i precedenti due passaggi
permangono dei rischi residui, questi devono essere identificati nelle
informazioni per l’uso che devono comprendere, tra l’altro, le procedure
operative, la descrizione delle prassi di lavoro sicure, la descrizione dei
dispositivi di protezione individuale raccomandati e le relative informazioni
necessarie”.
Concludiamo questa breve panoramica
sulla valutazione
dei rischi delle macchine ricordando che la
documentazione relativa alla valutazione e riduzione dei rischi “fa
parte dei contenuti del fascicolo tecnico
prodotto ai sensi dell’allegato VII del D.Lgs. 17/2010 che, a dimostrazione
della procedura seguita, richiede di accludere:
- un elenco dei requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina; -
le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per
ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con
la macchina”.
Nel documento sono riportate
anche le informazioni, secondo quanto indicato nella norma UNI EN ISO 12100,
che la documentazione deve riportare per dimostrare la procedura di valutazione
e di riduzione del rischio eseguita.
CPT di Torino, Inail Piemonte, “ Le
macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, edizione
settembre 2013 (formato ZIP, 1,5 MB).
Tiziano Menduto
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