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"Decreto 81: il datore di lavoro e l’obbligo di formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
11/09/2014 -
Dopo un primo
articolo dedicato all’informazione
- come processo di comunicazione/ricezione di notizie e conoscenze utili
alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi - pubblichiamo un secondo
contributo dell’avvocato Rolando Dubini dedicato invece alla formazione, con
riferimento agli obblighi e alle indicazioni della letteratura
giurisprudenziale.
1. Aspetti generali
La formazione è un processo di insegnamento/apprendimento di conoscenze
utili per svolgere una determinata attività in termini più specificatamente
prevenzionistici: il D.Lgs. n. 81/2008 definisce «
formazione» un
processo educativo
attraverso il quale
trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento
in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione
e alla gestione dei rischi (art. 2
c. 1 lett. aa D.Lgs. n. 81/2008).
Fine ultimo della formazione “è, dunque, l’
educazione consapevole degli attori
della sicurezza in azienda: i destinatari devono acquisire le competenze
cognitive e comportamentali necessarie a fronteggiare il rischio di infortunio.
Al termine del processo di formazione, cioè, il lavoratore dovrebbe essere in
grado non solo di identificare i rischi, ma anche di agire di conseguenza”
(Marco Grotto).
Gli artt. 18 comma 1 lett. l) e
l’art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 obbligano il datore di lavoro e il dirigente
a far sì che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio e i
portieri con contratto privato, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 37
citato la formazione e, ove previsto (dalla legge o dal documento di
valutazione dei rischi), l’addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
- della costituzione
del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
- del
trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della
introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti “deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” (art. 27 c. 6 D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81), quali ad esempio, quelli risultanti dall'aggiornamento del documento di
valutazione dei rischi, delle procedure e istruzioni operative.
Dunque la legge prevenzionistica
fa proprio il concetto di
formazione periodicamente ripetuta, quale
obbligo supplementare strettamente connesso alla misura generale di tutela
rappresentata dalla “la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro” [art. 15 comma 1 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81/2008].
Le disposizioni del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 (che sostituiscono, ricomprendendole al proprio interno,
quelle del D.Lgs. 626/94) prevedono, infatti, “la maggior responsabilizzazione
del lavoratore rispetto alla sicurezza del lavoro [...], la messa in opera di
una diversa organizzazione del lavoro, dalla medesima legge prevista,
attraverso, da un lato, la programmazione e la procedimentalizzazione
dell’obbligo di sicurezza in questione e, dall’altro, la formazione e
informazione, nelle forme previste, dei lavoratori” [Cass. Penale, Sezione IV, 18 maggio 1999 n. 6187, Trydvall].
La
circolare del Ministero del Lavoro 5 marzo 1998 n. 30, in relazione
all'applicazione dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94, ora sostituito dall'art. 36
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, afferma che “il comma 1 ha carattere generale e
riprende il principio già introdotto dall’art. 3, lett. s) per evidenziare
la funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza fondamentale
per l’acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per
far fronte ai rischi residui”, mentre “i commi successivi ne specificano le
modalità ed i momenti di attuazione, in particolare il comma 2 prevede che essa
avvenga in determinate specifiche occasioni, in ciò non innovando le
disposizioni già contenute negli articoli 4 dei regolamenti generali di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro”, nei quali è previsto l'obbligo
penalmente sanzionato di “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui
sono esposti”. La circolare chiarisce poi “che, per le attività già in corso
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94, non scatta automaticamente
ed indiscriminatamente l’obbligo del datore di lavoro di procedere alla
formazione di tutti i lavoratori già assunti a tale data, purché i datori di
lavoro abbiano in precedenza dato attuazione all’obbligo di cui gli articoli 4
dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e igiene del lavoro”. La
stessa cosa può dirsi con l'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile
2008, che certamente non vanifica la formazione effettuata in precedenza sotto
la vigenza dell'abrogato D.Lgs. n. 626/94.
Quanto all’obbligo di
registrazione della formazione, dovrà essere conservato, per ogni
iniziativa formativa, un
documento recante: data,
elenco degli argomenti svolti, firma del/dei docenti e del/dei
lavoratori
coinvolti e, se è stata eseguita la verifica dell’apprendimento, dovrà
essere
conservato il testo, in caso di prova scritta, ovvero una breve
descrizione
della prova pratica eseguita, firmata dal docente e dal lavoratore
[Linee guida regionali per l’applicazione del D.Lgs. n. 626/94].
L'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 prevede inoltre che la formazione in materia di sicurezza e
igiene dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove
presenti
nel settore e nel
territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro (art. 37 comma 12 come modificato dal
D.Lgs. n. 106/2009), di
cui all'art. 51 del medesimo
decreto, “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori”. È altamente consigliabile, per dare evidenza a tale
collaborazione, informare sempre preventivamente, con raccomandata a.r., tali
organismi di sede, giorno e ora, nonché nomi dei docenti di detti corsi. Alcune
regioni hanno regolamentato tale attività.
La Conferenza Stato Regioni, 25 luglio 2012 - Approvazione delle Linee Guida sulla
Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di lavoro/RSPP
interpretative degli Accordi del 21.12.2011 – ha chiarito quanto segue. Quanto alle
modalità di richiesta di collaborazione
agli organismi paritetici, la nota alla “Premessa” dell’accordo ex articolo 37,
puntualizza che: “Ove la richiesta riceva riscontro da parte
dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni
occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali
o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non
riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro
quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente al la
pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”. Al riguardo, si
puntualizza che la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo
(ove ve ne siano diversi) di organismi
paritetici in
possesso dei requisiti sin qui richiamati, in qualunque modo idoneo allo scopo
(ad esempio, anche con semplice comunicazione per posta elettronica, purché
contenga indicazioni sufficienti a poter permettere all’organismo paritetico di
comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e, quindi,
mettendolo nelle condizioni di potere supportare il datore di lavoro al
riguardo).
Della
risposta dell’organismo paritetico il
datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la
formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico,
qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento
presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere
obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
Questi
enti sono (art. 2 c. 1 lett. ee) organismi costituiti a iniziativa
di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni
inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese
finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Sono in effetti costituiti a
livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, con funzioni da un lato di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dall’altro di conciliazione
di controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, di
informazione e di formazione previsti dalla normativa vigente (si veda in merito
l'art. 51, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008).
Il nuovo comma 7 bis del D.Lgs. n.
81/2008, introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che la formazione di
dirigenti e preposti
“può essere effettuata anche presso gli organismi
paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.”
Gli organismi paritetici possono
supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(art. 51 c. 3).
Sono fatti salvi, ai fini del
comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da
accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali
(art. 51 c. 4).
Agli effetti dell’articolo 9 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al
medesimo articolo.
L'art. 51 c. 6 D.Lgs. n. 81/2008
prevede che “gli organismi paritetici ..., purché dispongano di personale con
specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei
comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma
3”, ovvero per “l’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette
a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro”
[facoltà già introdotta nell'ordinamento a seguito dell’entrata in vigore della
Legge 123/2007 (art. 7), secondo la quale tali Organismi “possono effettuare
nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di
competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti
norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro”: la
finalità è stata ora modificata, in senso maggiormente assonante con le
effettive funzioni di tali organismi].
Tali organismi trasmettono al
Comitato regionale di coordinamento una relazione annuale sull’attività svolta
(art. 51 c. 7).
Sono gli organismi paritetici che
comunicano alle aziende nelle quali non sia stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano
nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti (art. 51 c.8
D.Lgs. n.81/2008).
Con riferimento all’attività di
formazione, la formula impiegata dal legislatore indica funzioni di “
orientamento e promozione”, nel senso
di favorire l'attività formativa effettuata dal datore di lavoro, mentre non si
fa cenno alcuno ad un loro intervento diretto nel processo formativo; peraltro
in tal senso sono orientati anche gli accordi interconfederali conclusi, nel
senso cioè di attribuire agli Organismi Paritetici funzioni di supporto
all'attività formativa effettuata dalle aziende, ed è quindi da ritenersi che
la “
collaborazione” di cui all'art.
37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 vada intesa nel senso che la
formazione deve essere effettuata secondo i criteri ed i bisogni eventualmente
rilevati (peraltro di tale collaborazione si parla incidentalmente, affermando
che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri
economici per i lavoratori).
Per quanto riguarda eventuali
sanzioni, la mancata collaborazione con
gli Organismi Paritetici non è sanzionata in alcun modo dal D.Lgs. n. 81/2008
nel caso in cui l'azienda abbia fornito ai propri dipendenti una formazione in
sé adeguata seppur in assenza di collaborazione con tali Organismi. È tuttavia
altamente consigliato informare, ripetiamo, preventivamente e tempestivamente
l'organismo paritetico, ove esistente, con raccomandata con avviso di
ricevimento, dell'orario e del luogo di svolgimento dei corsi, del programma e
del nominativo del docente posto che in alcuni casi, tra l'altro, vi sono stati
corsi fittizi, convocati ma in realtà mai svolti, con produzione di verbali
falsi.
2. Effettività della
formazione
a) Chi ha obblighi di
sicurezza verso i lavoratori deve “attivarsi
e controllare fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai
lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”, questo perchè “
gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, e
ciò vale anche in tema di informazione e formazione, non sono limitati ad un
rispetto meramente formale […] ma esigono che vi sia una positiva azione del
datore di lavoro volta ad assicurarsi che le regole in questione vengano
assimilate dai lavoratori e vengano rispettate nella ordinaria prassi di lavoro”
[Cass.
6 febbraio 2004 Bixio, e Cass. Sez. IV pen. n. 18638 del 22 aprile 2004].
b) La Cassazione,
nella sentenza 40605 del 1 ottobre 2013, ha considerato che “
due soli
incontri [informativi] di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto
conto altresì degli argomenti trattati …. e ha rilevato inoltre che sarebbe stato
onere del datore di lavoro
di “accertare se le “procedure scritte” consegnate ai lavoratori (in funzione
di prevenzione contro lo specifico rischio connesso alle mansioni da svolgere)
fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli
stranieri”.
c) Il
legale rappresentante di una società esercente l’attività di riparazione di
macchine agricole è stato chiamato a rispondere, in qualità di datore di
lavoro, dell’infortunio occorso ad un lavoratore nei seguenti termini.
L’infortunato aveva rimosso tutti i bulloni che ancoravano la zavorra al mozzo
della ruota posteriore di un trattore agricolo, senza ricorrere né ad un carrello
elevatore di supporto né ad altri mezzi di imbragatura e sollevamento. In
tal modo, la zavorra, libera da ogni vincolo, era uscita dalla propria sede,
cadendo a terra e schiacciando un piede del lavoratore.
Il datore di lavoro è stato tratto a giudizio per
non aver valutato adeguatamente il rischio intrinseco nell’attività descritta e
per non aver assicurato formazione ed informazione adeguate rispetto a detta
operazione. La questione è se dalla
mancata formalizzazione di una
procedura operativa (sulla quale poi fare formazione e informazione) possa
derivare una qualche responsabilità in capo al datore di lavoro per l’evento
pregiudizievole occorso al lavoratore
. Il Giudice mette in rilievo che lo
stesso infortunato aveva dichiarato di essere perfettamente consapevole che il
metodo sicuro di smontaggio delle zavorre consisteva nel rimuovere quattro dei
cinque bulloni, inserire le “forche” di un carrello elevatore, svitare quindi
l’ultimo bullone e così far cadere, per gravità, la zavorra priva di ancoraggio
sul carrello. L’attività di smontaggio delle zavorre risultava, quindi, normata
per il tramite di una procedura orale nota a tutti i dipendenti, ma non
inserita nel documento di valutazione di rischi.
Sarebbe tuttavia
formalistico e contrario a logica – continua il Tribunale –
considerare
inesistente una procedura lavorativa corretta solo perché la stessa non è stata
concretamente formalizzata in un documento scritto. D’altronde, non è
contrario alle disposizioni di legge che la formazione dei lavoratori avvenga
attraverso l’affiancamento di lavoratori più esperti con quelli che lo sono
meno e con l’incarico per i primi di trasmettere ai secondi il proprio bagaglio
di esperienza. La Pubblica Accusa aveva ritenuto di porre in correlazione le
lesioni subite dal lavoratore con l’omessa indicazione, nel documento di
valutazione dei rischi, delle corrette procedure di gestione del rischio.
Ribatte
il Tribunale piacentino che
è ben vero che l’omessa adozione del documento o
l’incompleta valutazione dei rischi sono presidiate da sanzione penale, ma
altre sono le valutazioni da farsi nel caso di evento in danno del lavoratore.
In tali contesti – spiega il giudice – non è sufficiente giustapporre la
trasgressione del dato normativo ed il verificarsi del pregiudizio per la
salute della persona, dovendosi accertare anche l’efficacia eziologica della
condotta illecita ovvero la portata impeditiva del comportamento alternativo
lecito.
Il
principio fatto proprio dal giudice di merito è dunque che, qualora si accerti
che l’omessa o errata valutazione del rischio sia priva di efficacia eziologica
rispetto all’evento (nel senso di cui all’art. 43 c.p.), dovrà escludersi che,
almeno sotto tale profilo, dell’occorso infausto debba rispondere il datore di
lavoro inerte [Trib. Piacenza, 25 maggio 2011 (dep. 8 agosto 2011), n. 592].
d) Ad
un datore di lavoro è stato contestato di aver messo a disposizione di una
lavoratrice una macchina priva dei necessari dispositivi di sicurezza. Dalla
lettura della motivazione emerge, tuttavia, come la macchina fosse a norma,
anche se mal funzionante il giorno dell’infortunio. In particolare, nel corso dell’istruttoria è risultato che la
lavoratrice, poi infortunatasi, segnalò essa stessa l’avaria del macchinario e
che il caporeparto allertò immediatamente il manutentore. Questi, poi,
evidenziò espressamente che, per effettuate le normali operazioni di pulizia,
era necessario arrestare la macchina utilizzando un interruttore manuale di spegnimento
anziché il dispositivo interblocco automatico. La questione è se
dalla mancata formalizzazione di una
procedura d’emergenza (sulla quale poi fare formazione e informazione)
possa derivare una qualche responsabilità
in capo al datore di lavoro per l’evento pregiudizievole occorso al lavoratore.
Il
Giudice rileva che una procedura di emergenza, sebbene non codificata, era di
fatto esistente nello stabilimento produttivo teatro dell’occorso e che la
stessa fu compiutamente attivata dalla lavoratrice, la quale decise poi di
discostarsi dalle indicazioni ricevute. Perciò viene escluso che l’infortunio sia
concretizzazione del rischio creato dalla condotta addebitata al datore di
lavoro e consistente nell’aver messo a disposizione della lavoratrice una macchina
priva dei pulsanti di avvio e spegnimento e del dispositivo interblocco
funzionanti [Trib. di Forlì – Sezione Cesena, 23 maggio 2011 (dep. 18 agosto
2011), n. 480].
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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