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"Il principio di specialità nel quadro delle norme di sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
12/09/2014 -
Commento a cura di Anna Guardavilla.
Abbiamo avuto modo di parlare, in un recente
approfondimento [1],
del criterio
“gerarchico” di coordinamento delle norme, che regola il rapporto tra le
fonti primarie e secondarie e secondo cui le norme di grado superiore
prevalgono su quelle di grado inferiore. E abbiamo ricordato che questo
criterio può essere visualizzato con la figura geometrica della
piramide.
Quando parliamo di criterio di “specialità”,
invece, come faremo in questo articolo, e cioè del criterio che prevede che la
norma speciale prevalga su quella generale, dobbiamo fare riferimento ad
un’altra figura geometrica; quella del
cerchio. O meglio: dei
cerchi
(al plurale, dato che stiamo parlando del rapporto tra più norme).
E più in particolare, dei
cerchi concentrici.
Ma procediamo per gradi, chiarendo anzitutto
a quale esigenza risponda
il criterio (o principio) di specialità, per
poi esaminare in cosa consista, come si applichi e quale funzione svolga all’interno
del sistema normativo.
Quante volte sarà capitato ad un RSPP, ad un
medico competente o comunque ad un operatore della prevenzione di rendersi
conto che una certa “problematica” (ad es. un certo adempimento) è di fatto
regolata da due norme, una più specifica rispetto alla problematica stessa e
una più generale ma nell’ambito della quale, pur in termini molto generali, la
fattispecie può essere comunque ricompresa.
In questi casi ci si trova di fronte ad una
problematica che rientra concettualmente nel campo di applicazione di due norme,
laddove singolarmente considerate. Norme che saranno per lo più anche
presidiate da sanzioni diverse.
E quindi quante volte sarà capitato di
domandarsi: quale norma tra le due va applicata (in termini di
precetto
e anche di
sanzione) dato che teoricamente la problematica rientra
nell’ambito applicativo di entrambe le norme (in termini di obbligo o divieto)?
Se la questione viene affrontata mettendo in
relazione la problematica stessa con ciascuna di queste norme guardate
isolatamente, essa pare difficile da risolvere. Se invece la questione viene
affrontata
ponendo in relazione tra loro le due norme (speciale e generale)
e applicando così il principio di specialità alla problematica presa in esame,
allora si può arrivare agevolmente - o comunque con un percorso corretto - a
comprendere quale sia la norma da applicare.
Vediamo a questo punto
cosa esprime il principio di specialità e poi facciamo degli
esempi.
Il principio di specialità è previsto
dall’art. 15 del codice penale
(“materia regolata da più leggi penali o da
più disposizioni della medesima legge penale”)
[2] secondo
cui
“quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale
regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga
alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito.”
Questa norma conosce un’applicazione
specifica nell’ambito della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, in
quanto il Testo unico nel 2008 ha inserito all’interno del Titolo XII
(“Disposizioni
in materia penale e di procedura penale”)
l’art. 298
(“Principio di
specialità”) che prevede che
“quando uno stesso fatto è punito da
una disposizione prevista dal titolo I del presente decreto e da una o più disposizioni
previste negli altri titoli del medesimo decreto, si applica la disposizione
speciale”.
Facciamo
un esempio.
L’articolo 37 del testo unico disciplina la
formazione che devono ricevere i lavoratori e prevede l’obbligo generale del
datore di lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sia sui concetti
generali che sui rischi specifici previsti dai titoli del testo unico
successivi al primo. [3]
Dopodiché i vari titoli specifici prevedono
obblighi di formazione relativi ai rischi specifici. Prendiamo ad esempio il
titolo VII sui videoterminali, che all’art. 177 [4]
prevede un obbligo di formazione specifica ai videoterminalisti. Nel caso in
cui il datore di lavoro ometta di adempiere a questo obbligo, egli potrà
ricevere la sanzione specifica prevista dall’art.178 c 1 lett. a), per quanto
concettualmente
e
potenzialmente l’omessa formazione ad un lavoratore ricada anche nel
campo di applicazione dell’art. 37 quale norma generale e quindi in termini
sanzionatori nell’art.55 c. 5 lett.c) (ma sappiamo che, applicando il principio
di specialità, si applica in questo caso la norma speciale, essendo completa
sia di obbligo che di sanzione).
Gli esempi potrebbero essere innumerevoli: basti
pensare alle norme contenute nel titolo I e nei titoli specifici su valutazione
dei rischi e misure di prevenzione e protezione, sorveglianza
sanitaria, informazione e formazione, DPI, obblighi dei vari soggetti, o basti
pensare al rapporto tra titolo I (art. 26) e titolo IV (per un
datore di
lavoro-committente).
A questo punto dobbiamo però anche tenere
presente che può ricorrere
anche il caso
inverso, in cui la norma speciale venga abrogata - e quindi alle
fattispecie prima da essa regolate si applichi a quel punto la norma generale -
oppure in cui la norma speciale non preveda la sanzione per alcuni soggetti a
carico dei quali pure sono previsti obblighi
specifici (è il caso della
norma speciale che contiene il precetto ma non la sanzione).
Un rapporto di specialità - anche qui
configurabile con dei cerchi - esiste anche tra il codice civile (art. 2087
c.c.) e il D.Lgs.81/08 stesso, in relazione agli obblighi del datore di lavoro,
come ci ricorda la Cassazione quando afferma che “il datore di lavoro è il
primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e
sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Ciò
dovendolo desumere, anche a non voler considerare gli
obblighi specifici
in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro dal
decreto
legislativo 81/08, dalla
“norma di chiusura” stabilita nell’articolo
2087 del codice civile,
che integra tuttora la legislazione speciale di
prevenzione” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 28 gennaio 2009 n. 4123).
Un’ultima annotazione, che riteniamo molto
importante.
L’applicazione
corretta del principio gerarchico e quella del principio di specialità appaiono
semplici ma all’atto pratico non lo sono sempre, e sono
tanto più importanti quanto più si riscontra, nel confronto con gli operatori
che ogni giorno devono applicare le norme prevenzionali, che una inesatta
applicazione di tali principi a livello concreto può facilmente portare ad errori
assolutamente involontari nell’ottemperanza agli obblighi (con riferimento al
principio di specialità, si pensi anche solo ad esempio, nei mesi successivi
all’emanazione della legge 123 del 2007, alle difficoltà di inquadramento nelle
prime circolari ministeriali del rapporto tra sospensione dell’attività
imprenditoriale e sospensione del cantiere; o alle difficoltà per gli operatori
di inquadrare correttamente il rapporto tra DUVRI e PSC in alcuni casi
particolari, etc.).
Così come a volte infatti si osserva che
purtroppo, parlando di principio gerarchico, la norma secondaria (es. Accordo
Stato-Regioni, D.M. etc.) viene guardata e analizzata senza fare riferimento
(per l’aspetto sanzionatorio oltre che - a monte - per quello relativo al
contenuto dell’obbligo, al campo di applicazione dell’obbligo, ai destinatari
etc.) alla norma primaria di riferimento, conducendo così a conclusioni
scorrette e monche, allo stesso modo talora si riscontra che non sempre il
rapporto tra la norma generale e la norma speciale nella pratica applicativa
viene individuato correttamente e che talvolta viene identificato erroneamente
anche dove non sussiste “pienamente” o dove non sussiste propriamente.
Val
la pena dunque concludere rifacendosi al criterio dei cerchi concentrici ed
enunciandolo in maniera più precisa.
L’immagine
dei cerchi concentrici ci viene suggerita dalla Corte di Cassazione, e nel focalizzarla
- nell’estratto che segue - si può
tornare col pensiero all’esempio su riportato relativo alla formazione o agli
altri esempi citati.
In Cassazione Penale, Sez. III, 27 giugno
2006, n. 28350, i cerchi concentrici vengono così ricostruiti o, con un po’ di
fantasia, “disegnati”:
“la Corte Suprema ha già statuito che il principio di
specialità è invocabile quando gli elementi costitutivi della fattispecie
prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale, la quale
deve contenere
qualche elemento in più,
di carattere particolarmente qualificante, sicché l’ipotesi di cui alla norma
speciale, ove questa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo di quella
generale.
È necessario, cioè, che
le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso,
in modo tale che quello più ampio contenga in sé quello minore ed abbia un
settore residuo destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità
(v. conf. Cass. sez. 4^ pen.,
26/3/1993, Costarelli e 18/3/1983, Saracino; sez. 2^ pen., 30/11/1983,
Colucci).”
[1] A.
Guardavilla,
La
gerarchia delle fonti nel quadro delle norme di sicurezza sul lavoro, in
Puntosicuro del 19 giugno 2014 n. 3340.
[2]
Articolo inserito nel Titolo I del Codice Penale (“Della legge penale”).
[3]
Tralasciamo qui di prendere in esame il rapporto tra questa norma e l’Accordo
Stato-Regioni 21 dicembre 2011 in quanto in questo contributo non trattiamo del
principio gerarchico bensì del principio di specialità e quindi ciò che ci
interessa è il rapporto tra il titolo primo e i titoli specifici e in
particolare tra le norme primarie sanzionatorie contenute in tali titoli.
[4] Art. 177 c. 1 lett. b) D.Lgs.81/08.
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